Sospensione del periodo di comporto se il lavoratore fruisce delle ferie. Illegittimo il licenziamento

Sospensione del periodo di comporto se il lavoratore fruisce delle ferie

Sospensione del periodo di comporto se il lavoratore  fruisce delle ferie al fine di evitare la perdita del posto di lavoro. Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 10 luglio – 14 settembre 2020, n. 19062

La Massima

A cura dell’avv. Eleonora Pedevillano

Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie. E’ illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore che, per sospendere il decorso del periodo di comporto, abbia chiesto di fruire delle ferie maturate e non godute, se il rifiuto di concedere le ferie non sia giustificato da concrete ed effettive esigenze organizzative dell’ufficio.

La Nota

A cura dell’avv. Eleonora Pedevillano

La Suprema Corte, con ordinanza n. 19062/2020, in accoglimento del ricorso proposto dalla lavoratrice soccombente nei primi due gradi di giudizio, ha affermato che è illegittimo il licenziamento per giusta causa quando il lavoratore, che stia superando il numero di assenze per malattia, c.d. comporto, richieda un periodo di ferie allo scopo di evitare la perdita del posto di lavoro. Ed invero, aggiunge la Corte, il licenziamento sarebbe stato legittimo solo se il datore di lavoro avesse dimostrato che il diniego alla concessione delle ferie fosse giustificato da effettive esigenze organizzative dell’azienda, in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede.

Superamento del periodo di comporto: il lavoratore può chiedere la fruizione delle ferie per evitare il licenziamento

La ricorrente, una lavoratrice che si doleva di essere stata illegittimamente licenziata, ricorreva alla Suprema Corte per chiedere la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso per la reintegra nel posto di lavoro.

La lavoratrice, che dopo una lunga assenza per malattia aveva quasi esaurito il periodo di comporto, dovendosi ulteriormente assentare, presentava un certificato medico ed, al contempo, chiedeva al datore di lavoro la concessione di 20 giorni di ferie. Questi, gliene concedeva solo uno e licenziava la dipendente per giusta causa, ritenendo che i restanti 19 giorni costituissero assenze ingiustificate.

Ricorreva, pertanto, per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2110 e 2119 c.c., oltre che dell’art. 173 c.c.n.l. commercio, e deducendo di aver giustificato con certificazione medica e di P.S. le sue ulteriori assenze.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla già nota questione del mutamento del titolo dell’assenza del lavoratore da malattia a ferie, allo scopo di evitare il licenziamento per superamento del periodo di comporto, con l’ordinanza in argomento ha accolto il ricorso, stante che la ricorrente aveva chiesto un periodo di ferie (non accordatole), trasmettendo peraltro un certificato medico, per cui, le sue assenze, risultavano comunque giustificate.

Superamento del periodo di comporto: mutamento del titolo dell’assenza e casi di legittimità del licenziamento

L’ordinanza de qua, richiamandosi al più recente indirizzo di legittimità, ribadisce che l’interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto deve ritenersi prevalente, pertanto “questi ha la facoltà di sostituire alla malattia a fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, gravando quindi sul datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare – ove sia stato investito di tale richiesta – di aver tenuto conto, nell’assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza dei periodo di comporto”.

La Suprema Corte ha altresì confermato che, in presenza di richiesta di un periodo di ferie da parte del lavoratore in malattia, al fine di evitare la perdita del posto di lavoro per superamento del periodo di comporto, esse devono essere accordate se non ostano obiettive ragioni organizzative o produttive.

Di talché, qualora il datore di lavoro non accolga la richiesta di ferie a motivo di concrete ed effettive esigenze organizzative dell’ufficio, che ne giustifichino il diniego, il licenziamento sarebbe legittimo.

Nel caso in esame, il datore di lavoro non aveva dedotto ragioni datoriali concrete ed effettive per cui non avrebbe potuto concedere le ferie alla ricorrente, ed anche per tale motivo il ricorso è stato accolto.

 

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L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento scientifico di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica.