La prescrizione presuntiva è incompatibile con la difesa nel merito

Va rigettata l’eccezione di prescrizione presuntiva in caso di svolgimento di una difesa nel merito della presunzione. Cassazione, Sez. II, ordinanza n. 28305 del 15/10/2021

a cura dell’avv. Andrea Diamante

La Massima

La prescrizione presuntiva ai sensi dell’art. 2959 c.c. si fonda non sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come accade per la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Pertanto va rigettata l’eccezione di prescrizione presuntiva nel caso di ammissione nel mancato pagamento, ovvero quando si ammetta di aver pagato una minor somma ritenuta dovuta rispetto a quella richiesta.

La Nota

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. un avvocato citava in giudizio un suo assistito chiedendone la condanna al pagamento del compenso maturato in in riferimento all’assistenza legale prestatain suo favore. Il cliente si costituiva ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, l’avvenuto pagamento delle competenze del ricorrente, la prescrizione presuntiva del diritto al compenso.

Il Tribunale rigettava la domanda condannatoria ritenendo presuntivamente prescritto il diritto al compenso, di talché nell’interposto ricorso per cassazione della sentenza l’originario ricorrente lamentava la la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2956 e 2959 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe rilevato che il convenuto aveva espressamente ammesso di non aver pagato il compenso dovuto al professionista, svolgendo una difesa incompatibile con l’esercizio dell’eccezione di prescrizione presuntiva.

La Suprema Corte ribadisce l’incompatibilità dello svolgimento di una difesa nel merito di quanto si ammetta prescritto presuntivamente col funzionamento stesso della prescrizione presuntiva. Invero, «la prescrizione presuntiva ai sensi dell’art. 2959 c.c. si fonda non sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come accade per la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017).

A tal proposito, la II Sezione richiama il principio di diritto secondo cui va rigettata l’eccezione di prescrizione presuntiva quandunque chi la eccepisce ammettesse il mancato pagamento, per cui  «l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l’obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva, che presuppone l’avvenuto pagamento e il riconoscimento dell’obbligazione» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017).

Infatti, sulla scia del medesimo principio, la Suprema Corte ricorda che anche anche la difesa con cui il cliente ammetta di aver pagato il dovuto, riconoscendo al professionista un importo inferiore a quello richiesto, è incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14927 del 21/06/2010).

Pertanto la Corte cassava la sentenza e rinviava al Tribunale.

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L\'autore

Avvocato già iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Enna, funzionario presso pubblica amministrazione. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna dal 2017 al 2019, in cui ha dapprima curato il piano formativo e dopo anche coordinato l’attivatà dei formatori. Fondatore e direttore di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica.