Presentarsi dopo il sinistro stradale alla polizia non esclude la responsabilità

Presentarsi al comando di polizia a seguito di sinistro stradale non esclude i reati di omessa fermata e di omissione di soccorso. Cassazione, Sezione IV penale, Sentenza 28 gennaio 2021 n. 3488

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca

In tema di circolazione stradale, la condotta dell’automobilista che dopo aver provocato un sinistro si presenti presso il comando di polizia non esclude la configurabilità dei reati di omessa fermata e di omissione di soccorso.

I reati di omessa fermata e di omissione di soccorso di cui all’art. 189, commi 6 e 7 c.d.s, sono reati istantanei di pericolo, sicché l’eventuale condotta successiva dell’imputato che subito dopo il sinistro si presenti presso qualsiasi posto di polizia consentendo la sua identificazione e la ricostruzione dell’accaduto non esclude la loro consumazione. Cassazione, Sezione IV, Sentenza 28 gennaio 2021 n. 3488.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Chiamata a pronunciarsi su un ricorso avverso la sentenza con la quale veniva condannato per il reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7, c.d.s., perché, alla guida di un veicolo, dopo aver cagionato un incidente da cui derivavano lesioni nei confronti di un terzo soggetto, non ottemperava all’obbligo di fermarsi e di prestargli assistenza, quantunque lo stesso si sia recato immediatamente presso il comando della locale polizia ove nel rendere spontanee dichiarazioni in ordine alla dinamica del sinistro si consentiva agli accertanti la di lui identificazione – ove si deduceva la totale carenza di motivazione sulla possibilità di sostituire la condotta di fermata con quella successiva di presentazione al comando di polizia e ciò in quanto comunque venivano raggiunti gli obiettivi della norma incriminatrice (n.d.r. identificazione dell’imputato e la ricostruzione del sinistro) – la Corte nel rigettarlo ha specificato che i reati in contestazione, sono reati istantanei di pericolo, sicché l’eventuale condotta successiva dell’imputato, che subito dopo il sinistro si presenti presso qualsiasi posto di polizia consentendo la sua identificazione e la ricostruzione dell’accaduto, non esclude la consumazione né del reato di omessa fermata di cui all’art. 189, comma 6, c.d.s., né di quello di omissione di soccorso di cui all’art. 189, comma 7 c.d.s.

Peraltro, a rafforzare tale conclusione, la circostanza che, l’immediata fermata avrebbe consentito l’intervento delle forze dell’ordine sul posto ed una serie di rilievi ed accertamenti funzionali ad una più precisa ricostruzione del sinistro, che sono stati invece preclusi dall’allontanamento.

Cassazione, Sezione IV penale, Sentenza 28 gennaio 2021 n. 3488

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RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che ha condannato G.M. alla pena di 9 mesi di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, ed alla sospensione della patente per anni 1 e mesi 7, per il reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod.strada, perché, alla guida di un veicolo, dopo aver cagionato un incidente da cui derivavano lesioni a P.G., non ottemperava all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla persona ferita (25 luglio 2013).

2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l’imputato che ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge e l’assenza di motivazione in ordine al reato di fuga, atteso che, nonostante l’autonomia delle due fattispecie prevista dall’art 189 cod.strada, i giudici di merito si sono soffermati esclusivamente sulla condotta di omissione di soccorso, senza tenere conto, ai fini dell’affermazione della responsabilità per l’inosservanza dell’obbligo di fermata, che, subito dopo il sinistro, l’imputato si è recato immediatamente presso il comando della locale polizia, ove ha reso spontanee dichiarazioni in ordine alla dinamica del sinistro ed ha ricevuto formale informazione di garanzia (circostanze dedotte specificamente in appello). Nel ricorso si è, quindi, prospettata, da un lato, la totale carenza di motivazione sulla possibilità di sostituire la condotta di fermata con quella successiva di presentazione al comando di polizia, che, comunque, ha consentito l’identificazione dell’imputato e la ricostruzione del sinistro e, cioè, il raggiungimento degli obiettivi della norma incriminatrice di cui all’art. 189, comma 6, cod.strada, e, dall’altro, la violazione di legge, essendosi travolta, in tale modo, la progressione criminosa creata dal legislatore attraverso la previsione di più ipotesi delittuose diverse sia negli elementi oggettivi sia nella ratio.

3. Il procedimento si è svolto con le modalità di cui all’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato in Gazzetta ufficiale nella medesima data. La Procura Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Non sono pervenute le conclusioni scritte dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso non può essere accolto.

2.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, i reati di cui all’art. 189 cod.strada sono reati istantanei di pericolo, sicché la condotta successiva dell’imputato, che subito dopo il sinistro, si sia presentato presso il comando della locale polizia, consentendo la sua identificazione e la ricostruzione del sinistro, non esclude la consumazione né del reato di omessa fermata di cui all’art. 189, comma 6, cod.strada, né di quello di omissione di soccorso, di cui all’art. 189, comma 7. A ciò si aggiunga che l’immediata fermata avrebbe consentito l’intervento delle forze dell’ordine sul posto ed una serie di rilievi ed accertamenti funzionali ad una più precisa ricostruzione del sinistro, che sono stati, invece preclusi dall’allontanamento, dell’imputato, dal luogo del sinistro. In proposito, è sufficiente ricordare Sez. 4, n. 11195 del 12/02/2015 ud. – dep. 17/03/2015, Rv. 262709 – 01, secondo cui il reato di fuga in caso di investimento di persona ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona

istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge, di talché il reato è configurabile anche se il conducente, allontanandosi, abbia agito in modo da rendere possibile la sua identificazione presentandosi successivamenteal più vicino posto di polizia, dato che la finalità della norma è anche quella di rendere possibile l’accertamento immediato delle modalità e circostanze dell’incidente.

Per mera completezza occorre osservare che non sussiste alcuna lacuna motivazionale nella sentenza impugnata che ha esaustivamente risposto alle censure di appello, concentrate, invero, sull’asserita incompatibilità dell’elemento soggettivo del dolo con la successiva presentazione dell’imputato al comando di polizia.

3.In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso 17 novembre 2020.

L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica