L’autovelox non può rilevare la velocità nel senso opposto di marcia

Illegittimo il verbale con cui si contesta l’eccesso di velocità quando l’autovelox è installato sul lato della carreggiata opposto rispetto a quello autorizzato. Cassazione, Sez. II, Sentenza 2 dicembre 2019, n. 31411

La Massima

a cura dell’avv. Andrea Diamante

L’apposizione del prefabbricato contenente uno strumento per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito (autovelox) è legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcia e non anche quella dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, nonstante il provvedimento di autorizzazione riguardi entrambi i sendsi di marcvia. In tal caso, è necessaria l’installazione di altro rilevatore per il contrapposto senso di marcia, corredato dagli elementi di identificazione e preventivamente segnalato con appositi cartelli, opportunamente collocati nello stesso senso di marcia.

La Nota

a cura dell’avv. Andrea Savoca

Installazione dell’autovelox sul lato opposto rispetto a quello autorizzato.

Proponeva ricorso dinanzi al Giudice di Pace per l’annullamento della sanzione elevata dalla Polizia Municipale per asserita violazione dell’art. 142, co. 8, C.d.S., sul presupposto dell’illegittimità dell’apposizione dell’autovelox sul lato opposto rispetto a quello ove vi era l’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada. Il Comune chiedeva il rigetto dell’opposizione, sostenendo la legittimità della contestazione.

Il Giudice di Pace annullava la sanzione e il Tribunale confermava la statuizione di prime cure. Quindi il Comune proponeva ricorso per Cassazione lamentando violazione di legge con riferimento all’art. 4 D.L. 121/2002 convertito con L. 168 del 2002. Invero, la norma de qua, secondo il Comune, avrebbe conferito al Prefetto la competenza di individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati i dispositivi di controllo della velocità senza la necessaria specificazione del senso di marcia.

Nel caso di specie, il Prefetto aveva autorizzato l’installazione di due manufatti prefabbricati contenenti strumenti fissi per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito lungo proprio quel tratto di strada ove è stata accertata la violazione e ricadenti dunque all’interno del Comune ricorrente, uno lato sinistro e l’altro lato destro direzione di marcia.

L’autovelox non può essere installato sul lato opposto a quello autorizzato

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, preliminarmente rileva che, seppur l’installazione dei manufatti prefabbricati contenenti strumenti fissi per la rilevazione della velocità degli autoveicoli era stata autorizzata per entrambi i sensi di marcia, il Comune ha ritenuto di collocarne uno soltanto e ciò dunque senza tenere conto del fatto che l’autovelox, in ragione del provvedimento autorizzativo, era legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcia ma non anche, come è avvenuto, nel caso in esame, per le autovetture che provenivano dalla direzione opposta.

Invero, aggiunge la Corte, sarebbe stato necessario che fosse installato altro rilevatore per l’opposto senso di marcia preventivamente segnalato con appositi cartelli opportunamente collocati nello stesso senso di marcia e dotato pertanto di tutti quegli elementi di identificazione richiesti dalla legge ai fini della legittimità di un eventuale verbale di contravvenzione.

In conclusione, la Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza impugnata ha affermato che l’autovelox in questione posto su quel lato della carreggiata non era idoneo a rilevare la velocità degli autoveicoli che percorrevano l’altro senso di marcia stante la indebita applicazione del provvedimento autorizzativo derivandone pertanto l’illegittimità dell’impugnato verbale di contestazione.


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Cassazione, Sez. II, Sentenza 2 dicembre 2019, n. 31411

Svolgimento del processo

S.G., con ricorso del 24.05.2013, interponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Isernia, avverso il processo verbale di contravvenzione n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Macchia d’Isernia, per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.

Il Comune di Macchia di Isernia si costituiva ritualmente in giudizio contestando la domanda, producendo documentazione a sostegno della propria tesi difensiva, formulando, altresì, richieste istruttorie e concludeva per il rigetto della opposizione con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Il Giudice di Pace, con ordinanza resa fuori udienza disattendeva, la richiesta di prova testimoniale articolata dall’Ente Comunale e con sentenza n. 624 del 2013 accoglieva l’opposizione e annullava il verbale di contravvenzione impugnato.

Avverso questa sentenza interponeva appello il Comune di Macchia di Isernia ribadendo la legittimità del verbale di contestazione e chiedendo la riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace.

Si costituiva S.G. chiedendo il rigetto del gravame.

Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 759 del 2016 rigettava l’appello e confermavala sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Isernia era illegittima l’apposizione dell’autovelox “sul lato destro” della carreggiata nella direzione di marcia (OMISSIS) (ossia da (OMISSIS)), anzichè sul lato sinistro come invece autorizzato dall’Ent proprietario della strada.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di Macchia di Isernia con ricorso affidato a due motivi. S.G. in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo di ricorso il Comune di Macchia di Isernia lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2697 c.c., omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed in relazione all’art. 245 c.p.c..

Secondo il ricorrente sia il Giudice di Pace che il Tribunale avrebbero ritenuto di non ammettere la prova testimoniale tempestivamente richiesta senza alcuna motivazione.

1.1.- Il motivo è inammissibile sia perchè il Tribunale ha motivato il rigetto della richiesta della prova testimoniale e, comunque, perchè generico, posto che il ricorrente nel denunciare la mancata ammissione della prova testimoniale tempestivamente richiesta non indica il contenuto della dedotta prova e, soprattutto, non indica in che modo il capitolato della prova testimoniale, se espletato, avrebbe comportato una decisione, sicuramente, diversa da quella impugnata.

2.- Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2697 c.c., omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè in relazione al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002 e del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, nonchè in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni”. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel ritenere illegittimo il posizionamento dell’apparecchiatura sul lato destro anzichè sul lato sinistro dir. di marcia (OMISSIS) non tenendo presente che il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito con L. n. 168 del 2002, conferisce al Prefetto la competenza di individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati i dispositivi di controllo della velocità senza che sia specificato il senso di marcia. Nel casospecifico, poi, il Prefetto aveva autorizzato l’installazione di due manufatti prefabbricati contenenti strumenti fissi per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito lungo il tratto di strada Statale n. (OMISSIS) ricadente nel Comune di Macchia di Isernia e precisamente al Km. (OMISSIS) lato sinistro direzione di marcia (OMISSIS) e Km. (OMISSIS) lato destro direzione di marcia (OMISSIS).

2.1.- Il motivo è infondato perchè, come lo stesso ricorrente riconosce, l’apposizione del prefabbricato contenente uno strumento per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito, era stata autorizzata per entrambi i sensi di marcia ma veniva realizzata per un solo senso di marcia apponendo il prefabbricato di rilevazione in una carreggiata opposta al senso di marcia indicato nel provvedimento di autorizzazione. Il Comune di Macchia di Isernia, insomma, ha ritenuto di collocare un semplice prefabbricato considerandolo, e non lo avrebbe potuto fare, operativo per entrambi i sensi di marcia, senza tenere conto che il prefabbricato installato, per il senso stesso dell’autorizzazione, era legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcia ma non anche, come è avvenuto, nel caso in esame, per le autovetture che provenivano dalla direzione opposta. Piuttosto, era necessario che fosse installato altro rilevatore per il contrapposto senso di marcia corredato da ogni elemento di identificazione e preventivamente segnalato, con appositi cartelli, opportunamente collocati nello stesso senso di marcia.

La sentenza impugnata, pertanto, non merita la censura che le è stata rivolta, anzi correttamente afferma che l’autovelox in questione posto sul lato destro della careggiata nella direzione di marcia (OMISSIS) non era idoneo a rilevare la velocità degli autoveicoli che percorrevano l’altro senso di marcia. Il che determina l’illegittimità derivata dall’impugnato verbale di contestazione essendovi (…) un rapporto di presupposizione – consequenzialità immediata tra l’atto autorizzato dall’A.N.A.S. illegittimamente seguito ed il verbale di accertamento de quo (….)”. In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre liquidare le spese del presente giudizio di cassazione dato che S., intimato, non ha svolto alcuna attività giudiziale.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica

Avvocato già iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Enna, funzionario presso pubblica amministrazione. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna dal 2017 al 2019, in cui ha dapprima curato il piano formativo e dopo anche coordinato l’attivatà dei formatori. Fondatore e direttore di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica.