Gratuito patroncinio e liquidazione del compenso dell’avvocato: illegittimo negarlo per la brevità dell’udienza

Gratuito patroncinio e liquidazione del compenso dell’avvocato: è illegittimo negare la liquidazione dell’attività svolta in un’udienza sol perché di breve durata. Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza, 10 settembre 2020 n. 18791.

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale, purché svolta in udienza che non sia di mero rinvio, rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato, ma non può in alcun modo comportare che, in ragione della asserita brevità temporale di esecuzione della stessa, il relativo compenso  possa essere addirittura negato.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Breve durata dell’udienza e mancata liquidazione del compenso dell’avvocato

Un avvocato, difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, impugnava il decreto di liquidazione del compenso perchè non gli veninivano riconosciute le competetenze relative alla fase decisionale.

Il Tribunale, nel ritenere legittima la mancata considerazione ai fini della liquidazione del compenso della fase decisionale, rigettava il gravame sostenendo che si era trattato dell’assistenza ad un imputato in sede di udienza preliminare e che la stessa, che si era svolta in un’unica sessione, era durata appena dieci minuti, dunque non vi era stata alcuna seria discussione se non «un simulacro di discussione, durato pochi secondi, in quanto le parti avevano rinviato… ogni questione controversa alla apposita sede dibattimentale».

Il legale ricorreva per la cassazione dell’ordinanza lamentando la violazione dell’art. 12 del d.m. n. 55 del 2014. Invero, secondo il ricorrente, ai sensi della norma de qua, il dato temporale rappresenta uno degli indici rilevatori del grado d’importanza della prestazione svolta, al solo ed unico fine di adeguare in concreto il compenso. Pertanto, non sarebbe consentito al giudice di negare all’avvocato il compenso maturato in ragione della modesta durata dell’attività svolta. Tanto più che l’attività di discussione svolta in udienza preliminare costituisce fase necessaria ed ineludibile, per cui la prestazione professionale svolta in tale udienza, per quanto modesta, rimarrebbe priva di retribuzione.

Illegittimo negare il compenso all’avvocato in ragione della breve durata dell’udienza.

La Corte, nell’avallare la tesi del legale ricorrente, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso.

Invero, la norma richiamata prevede che ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per le prestazioni professionali dallo stesso rese nel giudizio penale, si debba tener conto, tra l’altro, del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime. Pertanto, il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale, purché svolta in udienza che non sia di mero rinvio, rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato, ma non può in alcun modo comportarne il diniego seppur in ragione della brevità temporale di esecuzione della stessa.

Alla luce delle superiori considerazioni, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata.


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica