Anche solo puntare con insistenza il telefono verso altra persona è molestia. Cass. ord. n. 6245 /2022
L’imputato, in diverse occasioni, aveva rivolto il proprio cellulare in direzione della persona offesa, lasciando intendere che la stesse riprendendo. Quest’ultima, risultata inutile la prima diffida, a causa del fastidio patito, sporgere formale denuncia-querela. A seguito di procedimento in cui veniva attribuita all’imputato il reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p., il Tribunale riteneva configurati tutti gli elementi costitutivi della contravvenzione ascrittagli, restando irrilevante l’effettivo utilizzo del device a scopo di registrazione e non potendo dubitarsi della petulanza del comportamento.