Anche solo puntare con insistenza il telefono è molestia

Puntare con insistenza il telefono è molestia

Anche solo puntare con insistenza il telefono verso altra persona è molestia. Cass. ord. n. 6245 /2022  

La Massima
In tema molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p., il sol fatto dell’insistita proiezione del telefono in direzione della persona offesa integra gli elementi costitutivi della contravvenzione, in quanto suscettibile di arrecare fastidio e disagio alla vittima e idonea ad ingenerare nella stessa il timore di patire una fastidiosa invasione della propria sfera privata e, quindi, a minare la sua serenità d’animo, arrecandole un turbamento effettivo e significativo. Irrilevante, poi, che le videoriprese o le foto siano effettuate o meno.
La Nota

L’imputato, in diverse occasioni, aveva rivolto il proprio cellulare in direzione della persona offesa, lasciando intendere che la stesse riprendendo. Quest’ultima, risultata inutile la prima diffida, a causa del fastidio patito, sporgere formale denuncia-querela. A seguito di procedimento in cui veniva attribuita all’imputato il reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p., il Tribunale riteneva configurati tutti gli elementi costitutivi della contravvenzione ascrittagli, restando irrilevante l’effettivo utilizzo del device a scopo di registrazione e non potendo dubitarsi della petulanza del comportamento.

Nell’interposto ricorso per la cassazione della decisione, l’imputato lamentava erronea applicazione della legge, assente la prova dell’utilizzo del telefono per effettuare riprese della persona offesa e non già di persone che si trovavano in sua compagnia, mancando in tal senso prove documentali da cui poter trarre che foto o riprese fossero state effettuate ai danni della persona offesa. Inoltre, si censurava la ritenuta responsabilità in assenza della prova che disturbi ed interferenze siano avvenuti per biasimevoli motivi, profilo in ordine al quale la motivazione del provvedimento impugnato si riteneva del tutto silente.
La Suprema Corte, accedendo all’interpretazione offerta dal giudice di prime cure che pure richiamava un precedente arresto nomofilattico (cfr. sentenza n. 45315 del 27/08/2019), ha rilevato che basta a configurare il contestato reato di molestie o disturbo alle persone un contegno suscettibile di arrecare fastidio e disagio alla vittima per il solo fatto dell’insistita proiezione dell’apparecchio, senz’altro idonea ad ingenerare nella stessa il timore di patire una fastidiosa invasione della propria sfera privata, quindi a minare la sua serenità d’animo e ad arrecarle un turbamento effettivo e significativo. Per la Suprema Corte, dunque, si prescinde dall’effettiva effettuazione di videoriprese.
Con riferimento ai “biasimevoli motivi” che avrebbero, la Suprema Corte ha ricordato che quandunque il movente non legittimi a disturbare l’altra persona nei modi e nei termini contestati, si ricade nell’atteggiamento “petulante” in quanto «di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà» (Sez. 1, n. 6064 del 06/12/2017, dep. 2018; Sez. 1, n. 6908 del 24/11/2011, dep. 2012; Sez. 1, n. 17308 del 13/03/2008), tale da soddisfare senz’altro il requisito indicato dalla fattispecie incriminatrice.
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