Caduta per strada: colpa esclusiva del danneggiato se danno evitabile

La condotta del danneggiato incide di più quando la situazione di danno è evitabile con l’ordinaria diligenza. Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza 26/02/2021, n. 5457

La Massima

a cura dell’avv. Andrea Diamante

La condotta del danneggiato è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull’evento, anche ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, e del dovere di solidarietà stabilito dall’articolo 2 Cost., e la sua efficienza causale è tanto più rilevante, quanto più la situazione di danno è evitabile con l’adozione delle cautele ordinarie rispetto alla circostanza, sicché il comportamento interrompe il nesso causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell’evento.

La Nota

a cura dell’avv. Andrea Diamante

L’attore conveniva in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorso mentre si trovava al mercato, rovinando a terra a causa di una buca e riportando una lesione alla spalla destra che rendeva necessario un intervento chirurgico. In particolare, l’attore sosteneva la natura di insidia occulta della buca interessata, in quanto le caratteristiche della stessa e lo stato dei luoghi (la presenza della bancarelle, degli ombrelloni e dell’affollamento) non consentivano di vederla.

Il Tribunale rigettava la domanda, affermando l’interruzione del nesso causale tra la caduta e le condizioni della sede stradale ad opera del comportamento imprudente tenuto dall’attore. Tesi confermata anche dalla Corte d’appello, che riconduceva la caduta ad un caso fortuito, ritenuto l’avvallamento del manto stradale facilmente percepibile e rilevando al contempo che la giornata di mercato e il conseguente affollamento dei luoghi avrebbero dovuto indurre il danneggiato ad usare una maggiore diligenza. Pertanto, quest’ultimo affidava al ricorso per cassazione la censura della decisione di merito, lamentando – per quanto qui di interesse – la violazione ed errata applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., deducendo l’onere di custodia del Comune della sede stradale , specie per la presenza del mercato, contestando gli elementi di responsabilità o negligenza nella condotta tenuta rilevati dai giudici di merito.

Nel dichiarare inammissibile la censura affidata al ricorso per apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, la Suprema Corte ha confermato il principio di diritto più volte affermato in sede di legittimità e correttamente applicato in sede di merito, principio secondo cui la condotta del danneggiato rispetto è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull’evento ai sensi dell’art. 1227 c.c. comma 1 e del dovere di solidarietà predicato dall’art. 2 Cost.. Invero, come ricorda la Corte, l’efficienza causale della condotta del danneggiato rileva tanto più quanto la situazione di danno è più evitabile attraverso l’adozione delle cautele ordinarie rispetto alla circostanza, tanto che il comportamento in questo caso interrompe il nesso causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell’evento (Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9315/2019).

Nel caso di specie, infatti, si è ritenuto che lo stato dei luoghi, e quindi il giorno di mercato, l’affollamento, la presenza delle bancarelle e degli ombrelloni, avrebbe richiesto maggiore cautela da parte del danneggiato, la cui caduta è stata ricondotta proprio a tale omissione.

Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza 26/02/2021, n. 5457

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RILEVATO

che:
1. (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona il Comune di Falconara Marittima al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorso nel 2009. Espose, in particolare, che mentre si trovava al mercato, a causa di una buca presente nel manto stradale, cadde riportando lesioni alla spalla destra e fu, di conseguenza, sottoposto ad intervento chirurgico. Circa la natura di insidia occulta dello stato dei luoghi, dedusse oltre all’ampiezza della “buca” o “dislivello”, che lo stesso non era visibile a causa delle bancarelle, degli ombrelloni e dell’affollamento del mercato.

A seguito della istruttoria il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1805/2016, affermò che il comportamento imprudente del (OMISSIS) aveva interrotto il nesso causale fra l’irregolarità della sede stradale e la caduta e pertanto respinse la domanda attorea.

2. Il (OMISSIS) ha appellato la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Ancona deducendone l’erroneità sia sotto il profilo del merito che della pronunziata condanna alle spese.

La Corte d’Appello, con sentenza 533/2019, pubblicata il 17 aprile 2019 ha respinto l’impugnazione e confermato la sentenza di primo grado. Nel merito, ha ritenuto che l’avvallamento fosse facilmente percepibile e che la giornata di mercato e l’affollamento dei luoghi avrebbe dovuto suggerire al (OMISSIS) un comportamento più diligente: ha ritenuto pertanto che la caduta fosse riconducibile ad un caso fortuito.

3. Avverso tale pronunzia, (OMISSIS) ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione degli articoli 2043 e 2051 c.c.. A tal fine deduce che costituiva onere del Comune custodire diligentemente la sede stradale, a maggior ragione per la presenza del mercato e che non erano ravvisabili elementi di responsabilità o non avvedutezza nella sua condotta.

Il motivo è inammissibile ex articolo 360 bis c.p.c.. Il Giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la condotta del danneggiato rispetto alla cosa, è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull’evento, anche ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, e del dovere di solidarietà stabilito dall’articolo 2 Cost., e che la sua efficienza causale è tanto più rilevante, quanto più la situazione di danno è evitabile con l’adozione delle cautele ordinarie rispetto alla circostanza, sicchè il comportamento interrompe il nesso causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell’evento (Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9315/2019). Nel caso di specie, con apprezzamento insindacabile in questa sede, ha ritenuto che lo stato dei luoghi e cioè il giorno di mercato, l’affollamento, la presenza delle bancarelle e degli ombrelloni, avrebbe richiesto maggiore cautela da parte del (OMISSIS) sicchè la caduta era riconducibile a tale omissione.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c.. Afferma che il Giudice di merito non si sarebbe pronunziato sul capo di impugnazione relativo alle spese di lite e che se lo avesse fatto avrebbe comunque dovuto tener conto che in primo grado era stata espletata una CTU rivelatasi poi inutile, stante il rigetto della sua domanda.

Il motivo è infondato dal momento che la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza e che compete al giudicante valutare, nell’esercizio della sua discrezionalità, la sussistenza delle ragioni gravi ed eccezionali idonee a derogare a tale principio.

5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

6. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

L\'autore

Avvocato già iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Enna, funzionario presso pubblica amministrazione. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna dal 2017 al 2019, in cui ha dapprima curato il piano formativo e dopo anche coordinato l’attivatà dei formatori. Fondatore e direttore di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica.