Danno da emotrasfusione e decadenza: rileva l’eziologia

Danno da emotrasfusione, termine di decadenza e corretto dies a quo. Cassazione, Sezione lavoro, ordinanza 6 aprile 2021, n. 9239.

La Massima

a cura dell’avv. Andrea Diamante

In tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210,  trova applicazione il principio per cui il termine triennale per la presentazione dell’istanza in sede amministrativa non può decorrere prima che l’avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, ossia del danno con riferimento anche alla sua eziologia.

Il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni introdotto dalla L. 25 luglio 1997, n. 238 si applica anche in caso di patologia postrasfusionale contratta prima della data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa.

La Nota

a cura dell’avv. Andrea Diamante

Danno da emotrasfusione: momento della conoscenza della patologia o dell’eziologia?

Affetta da epatite a seguito di una trasfusione, proponeva in sede amministrativa domanda di indennizzo ex art. 3 L. 210/1992 in data 28/08/2007, per poi ricorrere al Tribunale ex art. 5 della stessa legge.

Entrambi i giudizi di merito statuivano il rigetto della domanda della ricorrente, sulla scorta del fatto che la conoscenza della patologia risaliva al 23/09/2002, ravvisandosi pertanto il decorso del termine triennale di cui all’art. 3, co. 1, L. 210/1992 (come modificato dall’art. 1, co. 9, L. 238/1997), termine peraltro ritenuto congruo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 342/2006, e quindi della decadenza della ricorrente dalla domanda di indennizzo.

Pertanto la ricorrente interponeva ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi. In particolare, si deduceva la violazione dell’art. 3 L. 210/1992 per erronea individuazione del dies a quo del termine di decadenza, ritenendo che lo stesso deve riconnettersi al momento di cognizione del nesso causale tra malattia e trasfusione, non invece al momento della scoperta della malattia, da cui il mancato decorso del termine di decadenza a fronte della conoscenza del nesso causale nel mese di febbraio 2005. Inoltre si deduceva la violazione dell’art. 1, co. 3,  L. 210/1992 (e art. 1, co. 9, L. n. 238 del 1997) per erronea applicazione del termine triennale decadenziale in luogo di quello decennale prescrizionale, in quanto la patologia era precedente all’entrata in vigore della legge di cui si contestava la violazione.

Danno da emotrasfusione: rileva il momento di conoscenza dell’eziologia della patologia

La Corte ha da subito chiarito che anche alle patologie precedenti all’entrata in vigore della L. 238/1997 si applica il termine triennale di decadenza, richiamando il principio già espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15352 del 22/07/2015, secondo cui il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla L. 238/1997, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima della data di entrata in vigore di detta legge, con decorrenza da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che un termine di decadenza successivamente introdotto operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma il dies a quo  è il giorno in cui entra in vigore la modifica legislativa (Sez. L, ordinanza 28984/2017).

Nel caso di specie, la Suprema Corte accoglie la tesi della ricorrente con riferimento al momento di decorrenza del termine decadenziale, da individuare nella conoscenza non tanto della patologia, bensì della relativa eziologia. Infatti, nella disciplina dell’indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, trova applicazione il principio per cui il termine triennale per la presentazione dell’istanza in sede amministrativa non può decorrere prima che l’avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, quindi del danno con riferimento anche alla sua eziologia (Sez. L, sentenza n. 7240 del 27/03/2014; Sez. 6-L, Ordinanza n. 7304 del 30/03/2011).

Pertanto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di merito.


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Cassazione, Sezione lavoro, ordinanza 6 aprile 2021, n. 9239

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RILEVATO CHE:

Con sentenza del 27.10.14, la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di pagamento dell’indennizzo ex legge 210/92, proposta dalla signora (OMISSIS) in quanto affetta da epatite post trasfusionale.

In particolare, ritenuta pacifica la conoscenza della patologia da parte della ricorrente in data 23.9.02 e considerata la domanda amministrativa del 28.8.07, la Corte territoriale ha ravvisato il decorso del termine triennale ex articolo 1, co. 9, legge 238/97 (termine ritenuto congruo da Corte Costituzionale 342/2006) e la conseguente decadenza dall’assistita in relazione alla domanda della prestazione.

Avverso tale sentenza ricorre l’assistita per tre motivi, illustrati da memoria; il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

CONSIDERATO CHE:

Con il primo motivo di ricorso si deduce -ex articolo 360 co.1 n. 3 c.p.c.- violazione dell’articolo 3 della legge 210/92, per erronea individuazione del dies a quo del termine di decadenza, dovendo essere esso ancorato al momento di cognizione del nesso causale tra malattia e trasfusione e non al momento della scoperta della malattia, sicché il termine nella specie non è decorso, avendo avuto la ricorrente conoscenza del nesso causale solo nel febbraio 2005.

Con il secondo motivo si deduce -ex articolo 360 co.1 n. 3 c.p.c.- violazione dell’articolo 1, co. 3, legge 210/92 e 1, co. 9, legge 238/97 per erronea applicazione del termine triennale decadenziale in luogo di quello decennale prescrizionale, essendo la patologia precedente l’entrata in vigore della legge predetta.

Con il terzo motivo si deduce -ex articolo 360 co.1 n. 3 c.p.c.- violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla ascrivibilità della malattia alla categoria tabellare di legge, questione rimasta assorbita nella causa sebbene fosse stata contestata dal ministero.

Preliminare è l’esame del secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’individuazione del termine applicabile in relazione alla domanda della prestazione in questione e l’applicabilità del termine decadenziale previsto dalla legge 238/97.

Il motivo è infondato, in quanto anche alle patologie precedenti l’entrata in vigore della legge 238/97 si applica il termine triennale di decadenza. Questa Corte ha infatti già chiarito (Sez. U, Sentenza n. 15352 del 22/07/2015, Rv. 636077- 1) che il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla I. 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa
data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa (nel medesimo senso, poi, Sez. L, Ordinanza n. 28984 del 04/12/2017, Rv. 646389 – 01).

Così individuato il termine applicabile nel caso di specie, va rilevato che nella specie la ricorrente asserisce di aver avuto conoscenza della derivazione della HCV da emotrasfusione subita in passato (piuttosto che da contagio dal marito, come aveva per anni creduto) solo a seguito di accertamento medico del febbraio 2005.

In relazione a ciò, il primo motivo di ricorso è fondato, posto che il termine decadenziale decorre dal momento di conoscenza non solo della patologia ma anche della relativa eziologia.

Questa Corte (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7240 del 27/03/2014, Rv. 630481 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 7304 del 30/03/2011, Rv. 616435 – 01) ha già precisato che, in tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, trova applicazione il principio per cui il termine triennale per la presentazione dell’istanza in sede amministrativa non può decorrere prima che l’avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, ossia del danno con riferimento anche alla sua eziologia.

Il terzo motivo resta assorbito.

In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 15 dicembre 2020.

L\'autore

Avvocato già iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Enna, funzionario presso pubblica amministrazione. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna dal 2017 al 2019, in cui ha dapprima curato il piano formativo e dopo anche coordinato l’attivatà dei formatori. Fondatore e direttore di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica.