Convivenza more uxorio e revoca dell’assegno divorzile: nessun automatismo

Stabile convivenza di fatto, funzione compensativa e tenore di vita in costanza di matrimonio: il revirement della Suprema Corte. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 32198 del 05/11/2021

 

a cura dell’avv. Andrea Diamante

 

Le Sezioni Unite hanno approdate ad un revirement sull’assegno divorzile, in particolare sulla sua revocabilità automatica all’atto della provata instaurazione di una convivenza di fatto da parte dell’ex coniuge con un terzo.

Divorzio e nuova convivenza: revoca automatica dell’assegno divorzile?

La I Sezione civile della Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 28995/2020, era stata devoluta alle Sezioni Unite ex art. 374 c.p.c. una questione di massima di particolare importanza, riveniente dal motivo di un ricorso per cassazione con cui si censurava la sentenza di merito per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co.10, L. n. 898/1970 nella parte in cui  si affermava che la semplice convivenza more uxorio con altra persona provocasse, senza alcuna valutazione discrezionale del giudice, l’immediata soppressione dell’assegno divorzile.

In particolare, si chiedeva alle Sezioni Unite di stabilire «se, instaurata una convivenza di fatto tra una persona divorziata e un terzo, eseguito un accertamento pieno sulla stabilità e durata della nuova formazione sociale, il diritto all’assegno divorzile di chi abbia intrapreso una nuova convivenza stabile, ove la sua posizione economica sia sperequata rispetto a quella del suo ex coniuge, si estingue comunque, per un meccanismo ispirato all’automatismo nella parte in cui prescinde dal vagliare le finalità proprie dell’assegno, o se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione dal contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, sostengano dell’assegno divorzile negli effetti compensativi suoi propri, la perdurante affermazione, anche, se del caso, per una rimodulazione da individuarsi, nel diverso contesto sociale di riferimento».

Pertanto, l’ordinanza rimettente ha sollecitato le Sezioni Unite a rimeditare l’orientamento più recentemente espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 6855 del 2015, al quale si era uniformata la Corte territoriale e secondo cui l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, sciogliendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, determini la decadenza dall’assegno divorzile senza possibilità per il giudicante di ponderare i redditi dei coniugi al fine di stabilire, comunque, dell’indicata posta una misura.

Divorzio e assegno divorzile: la nuova convivenza incide senza senza nessun automatismo

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza anzidetta, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

– l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno;

– qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa;

– a tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge;

– tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge, ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto altresì della durata del matrimonio.

 

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L\'autore

Avvocato già iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Enna, funzionario presso pubblica amministrazione. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna dal 2017 al 2019, in cui ha dapprima curato il piano formativo e dopo anche coordinato l’attivatà dei formatori. Fondatore e direttore di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica.