Il conducente risponde dei danni subiti dal passeggero senza cintura di sicurezza

Il conducente risponde dei danni subiti dal passeggero per la messa in circolazione del veicolo in condizione di insicurezza, come nel caso in cui il passeggero non indossi la cintura di sicurezza. Cassazione, Sezione III civile, Ordinanaza 10 giugno 2020 n. 11095.

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del trasportato ma anche del conducente, fra costoro si forma il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi, verificandosi per tali ragioni un’ipotesi di cooperazione nell’eventuale fatto colposo, non potendo ritenersi il comportamento del passeggero idoneo ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né integrante un valido consenso alla lesione occorsa, vertendosi in materia di diritti indisponibili.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Conducente e terza trasportata senza cinture di sicurezza: di chi è la colpa con conseguente risarcimento dei danni subiti in caso di sinistro?

La ricorrente adiva la Corte di Cassazione poiché la richiesta di risarcimento del danno subito a causa di un incidente stradale dalla stessa formulata nella qualità di terza trasportata, veniva rigettata in entrambi i gradi di giudizio.

Lamentava, con i motivi di ricorso, la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 1223, 1226, 1227, 2043, 2056, 2697 c.c. e agli artt. 132, 1° co. n. 4, 115, 116 c.p.c., sostenendo che il Giudice di seconde cure avesse erroneamente ravvisato la di lei esclusiva responsabilità, avuto riguardo alle lesioni subite, nella circostanza di non avere allacciato le cinture di sicurezza.

Deduceva, che poteva semmai configurarsi, un mero concorso di colpa con il conducente dell’autovettura ove era trasportata, poiché, gravando su questi l’onere di accertare che le condizioni di viaggio avvenissero nel rispetto delle norme comuni della prudenza e sicurezza, ha, nel caso di specie, accettato che la circolazione del mezzo si compisse in condizioni di mancata sicurezza.

Aggiungeva inoltre che il mancato allacciamento della cintura avrebbe determinato in parte il danno, il cui risarcimento avrebbe potuto essere al più conseguentemente ridotto, ma che certamente non poteva essere in toto negato.

E’ onere del conducente accertarsi che la messa in circolazione dell’autoveicolo avvenga in condizioni di sicurezza con conseguente responsabilità dei danni subiti dal terzo trasportato.

Afferma ancora una volta la Corte che, qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all’azione od omissione non solo del trasportato ma anche del conducente (il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi, verificandosi per tali ragioni un’ipotesi di cooperazione nell’eventuale fatto colposo.

In tale situazione, il conducente del veicolo è tenuto a rispondere del pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato subisca in conseguenza di un incidente secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., tenuto conto che il comportamento di quest’ultimo, nell’ambito della suindicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione occorsa, vertendosi in materia di diritti indisponibili (cfr. Cass., 14/3/2017, n. 6481; Cass., 13/05/2011, n. 10526; Cass., 11/3/2004; Cass., 13/5/2011, n. 10526).

Ebbene, tale principio è stato disatteso dal giudice di secondo grado. Esso invero, nell’avallare le argomentazioni del primo giudice, che dall’istruttoria espletata e dalle risultanze della consulenza ha dedotto l’incidenza nella causazione dei danni esclusivamente dal comportamento negligente della trasportata (mancato utilizzo delle cinture di sicurezza) sul presupposto di un’inverosimiglianza tra le più gravi lesioni dalla stessa patite (rottura della protesi dentale) rispetto alle modalità in cui si è realizzato il sinistro, non ha affatto considerato che, ove il conducente avesse ottemperato al proprio obbligo di far allacciare le cinture di sicurezza alla trasportata e non avesse accettato il rischio di una circolazione irregolare l’evento non sarebbe accaduto (quantomeno nelle modalità verificatesi).

La Corte, pertanto, ha accolto il ricorso e conseguentemente cassato la sentenza impugnata con rinvio, con espresso intendimento che, nel procedimento da celebrarsi, dovrà trovare applicazione il disatteso principio secondo cui deve ritenersi risarcibile a carico del conducente del veicolo il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato ha subito in conseguenza dell’incidente, in ragione dell’aver il primo accettato il rischio di mettersi alla guida dell’auto in condizioni di insicurezza.


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica