Opposizione a decreto penale: inammissibilità dell’istanza di messa alla prova non comporta inammissibilità dell’opposizione

All’inammissibilità dell’istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale di condanna non consegue automaticamente l’inammissibilità dell’opposizione. Cassazione, Sezione IV, Sentenza, 16 settembre 2020 (depositata il 9 ottobre) n. 28136

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca

La ritenuta inammissibilità della richiesta di messa alla prova avanzata in sede di opposizione al decreto penale di condanna non determina ex se l’inammissibilità della opposizione stessa. Cassazione, Sezione IV, Sentenza, 16 settembre 2020 (depositata il 9 ottobre) n. 28136.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Opposizione a decreto penale di condanna: inammissibilità della probation e sorte dell’opposizione

Con ordinanza, il Gip procedente, dichiarava inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna avanzata dall’imputato sul presupposto che la stessa non fosse corredata dalla necessaria documentazione relativa alla formulata richiesta di messa alla prova dichiarandone per l’effetto l’esecutività.

Avverso il detto provvedimento, il difensore proponeva ricorso per Cassazione denunciandone l’illegittimità; sosteneva invero, che in ogni caso, con l’atto di opposizione l’imputato avesse espresso la sua esplicita determinazione ad opporsi al decreto penale di condanna, mentre solo in via subalterna avesse avanzato istanza di messa alla prova, sicché il rigetto di tale istanza non avrebbe dovuto incidere sulla ammissibilità del primigenio atto di opposizione ex art. 461 c.p.p.

In altre parole il ricorrente denunciava l’abnormità del provvedimento impugnato – in quanto emesso completamente al di fuori dei casi consentiti dal codice di rito – nella parte in cui esso dichiarava esecutivo il decreto penale nonostante l’imputato avesse proposto rituale atto di opposizione, con l’effetto che con il detto provvedimento il Gip ha privato l’imputato della possibilità di difendersi dall’accusa nel contraddittorio processuale.

Opposizione a decreto penale di condanna: l’inammissibilità della probation non comporta l’automatica inammissibilità della formulata opposizione

La Corte nel ritenere fondato il ricorso ha preliminarmente ricordato che è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui all’inammissibilità dell’istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non può conseguire, tout court, l’inammissibilità dell’opposizione stessa. (cfr. Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Guglielmi, Rv. 27527301; Sez. 4, n. 25875 del 27/03/2019, Di Siro, n.m.).

Ciò in quanto il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di costituire il presupposto per l’introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 464, comma terzo, c.p.p., è revocato “ex nunc” dal nuovo giudice procedente. (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 25964801).

Alla luce di tale breve argomentazione, la Corte, nell’annullare l’ordinanza impugnata, ha affermato che in caso di mancata ammissione alla probation, ed indipendentemente dalle ragioni di tale mancata ammissione, l’autorità giudiziaria competente (n.d.r. Gip), lungi dal dichiarare esecutivo il decreto penale, deve compiere a pena di illegittimità l’attività processuale prevista dal codice di rito conseguente all’atto di opposizione, ovvero – in assenza di richiesta di riti alternativi – emettere il relativo decreto di giudizio immediato ex art. 464 c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017 – dep. 2018, Cafiero, Rv. 27240901).


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica