Nuovo decreto sicurezza: gli interventi nel codice penale

Nuovo decreto sicurezza: gli interventi nel codice penale. Esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., rissa, agevolazione delle comunicazioni dei detenuti e accesso indebito a dispositii di comunicazione da parte dei detenuti. D.L. 130/2020.

 

Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis,391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche’ misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e didisciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta’ personale” (pubblicato sulla GU n. 261 del 21/10/2020) – convertito con L. 18 dicembre 2020, n. 173 – costituisce un intervento ad ampio raggio che involge immigrazione, accesso nei pubblici esercizi e nei locali pubblici, stupefacienti, Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta’ personale ed interviene, altresì, sul codice penale, modificando istituti e fattispecie ed introducendo di nuove.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, il nuovo decreto sicurezza è intervenuto nel codice penale e segnatamente sull’istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sul reato di rissa ex art. 588 c.p. e sulla fattispecie di cui all’art. 391-bis c.p. la cui nuova rubrica recita “Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cuiall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni”, introducendo financo il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti ex art. 391-ter c.p..

Di seguito, una breve illustrazione degli interventi negli istituti menzionati.

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

L’esclusione dell’operatività della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. nei casi di reato compiuto ai danni di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni viene di fatto ridimensionata.

Infatti, la disciplina prevedeva che l’offesa non poteva essere ritenuta di particolare tenuità – tra gli altri – nei casi di reato commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni. L’intervento legislativo specifica i soggetti che rilevano ai fini dell’esclusione della particolare tenuità dell’offesa, ora prevedendo che l’offesa non può ritenersi di particolare tenuità quando il reato è commesso a danno «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ipotesi dicui all’articolo 343».

A ben vedere, la prima formulazione includeva tutti i pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni, mentre la novella individua soltato l’ufficiale o l’agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni e il magistrato in udienza destinatario di oltraggio ai sensi dell’art. 434 c.p. quali soggetti che, se soggetti passivi di reato, fanno venir meno la particolare tenuità dell’offesa.

Mentre nella prima formulazione l’elisione della particolare tenuità dell’offesa ostativa all’applicazione della non punibilità riguardava i reati commessi contro ogni pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni (quindi, anche contro il funzionario pubblico), adesso la presenza della divisa o della toga si pone come elemento necessario per far scattare l’inapplicabilità dell’istituto di cui all’art. 131-bis c.p..

Reato di rissa ex art. 588 c.p.

L’intervento ha riguardato il trattamento sanzionatorio, prevendendo un inasprimento delle pene sia con riferimento alla fattispecie di cui al primo comma dell’art. 588 c.p., sia con riferimento a quella prevista al secondo comma.

In particolare, nel caso di partecipazione ad una rissa, la pena della multa è aumentata fino a 2.000 euro, in luogo della multa fino a  309 euro.

Nel caso di uccisione o lesioni personali a causa o a seguito della rissa, la pena è della reclusione da sei mesi a sei anni, non più da tre mesi a cinque anni.

Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cuiall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni ex art. 391-bis c.p.

L’art. 391-bis c.p. recava la rubrica “Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario”, adesso sostituita con “Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cuiall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni».

La modifica attiene principalmente il trattamento sanzionatorio ed in particolare chi consente a un detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis L. 354/1975 di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni imposte è punito non più con la reclusione da uno a quattro anni, bensì con la reclusione da due a sei anni, mentre se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la reclusione da tre a sette anni e non più da due a cinque anni.

L’articolo è stato oggetto anche di una novella, infatti il nuovo terzo comma estende la pena prevista per chi consente la comunicazione in elusione dei divieti anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis L. 354/1975 che comunica con altri in elusione delle prescrizioni imposte. Si tratta delle “comunicazioni in elusioni delle prescrizioni”.

Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti ex art. 391-ter c.p.

Si tratta di una fattispecie delittuosa di nuovo conio e riguarda l’ambito penitenziario sì come il reato di cui all’art. 391-bis c.p.. Tuttavia, mentre quest’ultimo inerisce l’agevolazione delle comunicazioni dei detenuti e la comunicazione in elusione da parte del detenuto, l’art. 391-ter c.p. riguarda la messa a disposizione di un detenuto di un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.

La fattispecie è introdotta da una clausola di sussidirietà, per cui trova applicazione fuori dai casi previsti dall’art. 391-bis c.p. e tipicizza diverse condotte tra loro alternative, vale a dire il procurare a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, il consentire al detenuto l’uso indebito dei predetti strumenti, ovvero la loro introduzuine in un istituto penitenziario per renderlo disponibile a una persona detenuta.

Chi procura, consente l’uso o introduce nell’istituto il dispositivo è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni, mentre con la reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato dipubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.

Inoltre, la pena da uno a quattro anni si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo adeffettuare comunicazioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.


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L\'autore

Avvocato già iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Enna, funzionario presso pubblica amministrazione. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna dal 2017 al 2019, in cui ha dapprima curato il piano formativo e dopo anche coordinato l’attivatà dei formatori. Fondatore e direttore di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica.