Cellulare alla guida: il divieto vige anche in caso di arresto momentaneo del veicolo

Il divieto di utilizzare il cellulare durante la marcia del veicolo ex art.173, co. 2, C.d.S. vige anche se il conducente è fermo al semaforo. Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 23 ottobre 2020 n. 23331

La Massima

A cura dell’avv. Eleonora Pedevillano

In caso di arresto del veicolo, quindi di interruzione della marcia dettata da esigenze di circolazione, permane il divieto di far uso del cellulare. È pertanto legittima la sanzione irrogata all’automobilista che faccia uso di apparecchi radiotelefonici, senza auricolare né vivavoce, mentre si trova in sosta al semaforo. La ratio dell’art. 173, co. 2 ,C.d.S. è infatti quella di impedire comportamenti idonei a provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere il completo controllo del veicolo in movimento, stante la momentaneità tipica dell’arresto.

La Nota

A cura dell’avv. Eleonora Pedevillano

Legittima la sanzione per uso del cellulare fermi all’incrocio

Un automobilista, cui era stata contestata la violazione degli artt. 173 c. 2 e 146 co. 3 C.d.S., proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale gli era stata irrogata la sanzione per aver fatto uso, durante la guida, del telefono cellulare e per aver proseguito la marcia nonostante il semaforo rosso. La sanzione veniva confermata sia in prime che in seconde cure per la violazione relativa all’uso del telefono durante la guida. Tra gli altri, il Tribunale rigettava il motivo di appello fondato sulla mancanza di prova circa il fatto che il veicolo si trovasse in movimento al momento dell’accertamento, in quanto il verbale faceva prima piena prova fino a querela di falso di quanto accertato dall’agente verbalizzante e, ritenuto, peraltro, che la prova che il veicolo si trovasse in movimento sarebbe stata superflua.

L’automobilista ricorreva per la cassazione della sentenza, sostenendo, per quel che qui interessa, che non fosse stata fornita la prova della situazione di marcia del veicolo, in quanto si era fatto riferimento alla sola guida che, ai sensi dell’art. 157 C.d.S., non può essere equiparata alla situazione di marcia.

Multa per uso del cellulare fermi all’incrocio: la prova della marcia del veicolo

Secondo la Suprema Corte la sentenza impugnata era condivisibile e correttamente motivata nella parte in cui affermava che il verbale fa piena prova fino a querela di falso circa il fatto che la vettura era in movimento.

Gli Ermellini specificavano che l’art. 157 C.d.S. dispone che per arresto (diverso dalla fermata e dalla sosta del veicolo, n.d.r.) deve intendersi l’interruzione della marcia del veicolo per esigenze della circolazione e che, in questi casi, permane divieto di utilizzare apparecchi radiotelefonici sancito dall’art.173 c.2 C.d.S..

Pertanto, hanno ritenuto che il ricorrente sia stato giustamente sanzionato per l’utilizzo del cellulare durante la guida, precisamente mentre impegnava un incrocio. Sarebbe infatti irragionevole, osserva la Corte, considerare lecito utilizzare un apparecchio radiomobile proprio nel momento di maggior pericolo, ossia al momento di impegnare un incrocio in attesa del passaggio delle vetture con precedenza e con l’obbligo di sgomberare l’area il prima possibile, e ciò per il solo fatto che il veicolo si è solo momentaneamente arrestato.


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento scientifico di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica.