Truffa aggravata e (nuova) procedibilità d’ufficio: remissione di querela e procedimenti pendenti

Nuovo regime di procedibilità e procedimenti pendenti per truffa aggravata, la remissione della querela comporta l’improcedibilità. Cassazione, Sezione II, Sentenza 27 gennaio 2021, n. 3434.

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca e dell’avv. Andrea Diamante

A seguito delle modifiche al regime di procedibilità introdotte con il D. Lgs. 36/2018, nei procedimenti ancora pendenti per il delitto di truffa aggravata ex art. 61 n. 11 c.p. e per il delitto di appropriazione indebita con medesima aggravante,  l’intervenuta remissione della querela comporta l’obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p. ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale. L’applicazione della norma più favorevole al reo, infatti, opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in relazione al regime della procedibilità, in considerazione della natura mista, sostanziale e processuale, della querela che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca e dell’avv. Andrea Diamante

Il fatto

Veniva proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui, all’esito del doppio grado di giudizio, venivano condannati per il reato di truffa ex art. 640 c.p. aggravata dalla circostanza prevista all’art. 61 n. 11 c.p, quindi per avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità.

Segnatamente, e per quanto qui di interesse, veniva ivi richiesto, in applicazione del favor rei, l’annullamento del decisum per l’intervenuta estinzione del reato conseguente alla remissione di querela debitamente accettata, e ciò in quanto, a seguito delle modifiche introdotte con il D. Lgs. 36/2018, anche la truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 c.p. è divenuta fattispecie procedibile soltanto a querela di parte.

Truffa aggravata: la remissione della querela post riforma D. Lgs n. 36/2018 comporta (in alcuni casi) l’improcedibilità del reato

La Corte nell’avallare le argomentazioni formulate in seno al ricorso ha accolto il gravame e annullato la sentenza impugnata.

Invero, l’art. 8 del D. Lgs. 36/2018 ha limitato la procedibilità d’ufficio del delitto di truffa alle sole ipotesi di ricorrenza delle aggravanti ad effetto speciale previste ai nn. 1, 2 e 2-bis dell’art. 640 c.p. e dell’aggravante comune di cui all’art. 61, co. 1 n. 7 c.p., con la conseguenza che fuori da queste ipotesi (come nelò caso di specie), la truffa è perseguibile unicamente a querela di parte. Di tale modifica normativa favorevole per l’imputato deve tenersi conto nei procedimenti ancora pendenti, con il conseguente obbligo di declaratoria di non procedibilità ex art. 129 c.p.p., ove non ricorrano le circostanze aggravanti di cui sopra (Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018).

Invero, vale il principio secondo cui il problema dell’applicabilità dell’art. 2 c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto in ragione della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell’applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie, dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997).

Anche le Sezioni Unite, con la sentenza n. 40150 del 21/06/2018, hanno precisato che «la giurisprudenza, .. non dissimilmente.. dalla dottrina, ha accreditato la querela come istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell’an e del quomodo di applicazione del precetto, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. … giungendo per via interpretativa, quando non vi ha provveduto il legislatore con una specifica norma transitoria, alla conclusione della applicazione retroattiva dei soli mutamenti favorevoli (sostituzione del regime della procedibilità di ufficio con quello della procedibilità a querela), senza che possa valere la regola della cedevolezza del giudicato». Pertanto, a seguito della modificazione introdotta con il D.Lgs. n. 36/2018, la remissione della querela comporta l’obbligo di declaratoria di non procedibilità ex art. 129 c.p.p. nei procedimenti in corso per il delitto di truffa aggravata ex art. 61, n. 11 cod. pen., così come per il delitto di appropriazione indebita con medesima aggravante, ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Pertanto, alla luce della superiori considerazioni, ritenuto che nel tempo necessario per impugnare il provvedimento di secondo grado le persone offese hanno rimesse le rispettive querele debitamente accettate da parte degli imputati, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.

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RITENUTO IN FATTO

in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Cuneo in data 17/04/2018 appellata dagli imputati V.P. e G.P. nonché dalle parti civili G.V., D.B., G.B., R.B. e C.G., in parziale accoglimento dell’appello proposto da questi ultimi, ordinava la confisca del documento definito “conferma di incarico professionale” rilasciato dagli stessi in favore di V.P. in data 05/10/2012; confermava nel resto la pronuncia di primo grado che aveva condannato gli imputati alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 61 n. 11, 640 cod. pen. oltre al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.

2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di V.P. e di G.P., viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., per chiedere l’annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione:

-per l’intervenuta estinzione del reato conseguente a remissione di querela, debitamente accettata (primo motivo);

-per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 124 cod. pen., essendo state le querele tardivamente proposte (secondo motivo);

-per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale ricostruito il fatto storico in maniera totalmente diversa rispetto alla prospettazione del primo giudice e, prima ancora, rispetto alla descrizione contenuta nella

vocatio in ius (terzo motivo);

– per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, avendo la sentenza impugnata erroneamente ignorato la prova documentale costituita dalla conoscenza da parte delle persone offese di essere state informate che le somme che le stesse si obbligavano a corrispondere erano “in aggiunta” alle spese legali che la compagnia avrebbe liquidato, sia in caso di conclusione stragiudiziale sia in caso di giudizio (quarto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati: l’accoglimento del primo assorbente motivo impone l’emissione di pronuncia dì annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per le ragioni indicate in dispositivo.

2. Osserva il Collegio che a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 36 del 10/04/2018, anche la truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 cod. pen. è divenuta fattispecie procedibile soltanto a querela di parte.

Invero, l’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2018 ha limitato la procedibilità d’ufficio alle sole ipotesi, qui non ricorrenti, della presenza delle aggravanti (ad effetto speciale) previste ai nn. 1, 2 e 2 bis dell’art. 640 cod. pen. ovvero dell’aggravante dì cui all’art. 61, comma 1 n. 7 cod. pen.: fuori da queste ipotesi, la truffa.:perseguibile a querela di parte.

3. Ne discende che di tale modifica normativa favorevole per l’imputato deve tenersi conto nei procedimenti ancora pendenti occorrendo dare seguito all’orientamento secondo cui a seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti dì cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal D.Lgs. n. 36/2018, nei procedimenti in corso per il delitto di truffa aggravata ex art. 61 n. 11 cod. pen., l’intervenuta remissione della querela comporta l’obbligo di dichiarare

la non procedibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale (cfr., Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, dep. 2019, Razzaq, Rv. 274734, nella quale la Suprema Corte ha richiamato la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, dalla quale discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti).

Vale a tal proposito il principio secondo cui il problema dell’applicabilità dell’art. 2 cod. pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità.

Infatti, il principio dell’applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma dì diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188).

3.1. Più recentemente, la Suprema Corte (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552) ha avuto modo di precisare, in linea con tale orientamento, come “la giurisprudenza, piuttosto, non dissimilmente, in questo, dalla dottrina, ha accreditato la querela come istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell’an e del quomodo di applicazione del precetto, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. (v., in tema di procedibilità d’ufficio per i reati di violenza sessuale, Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 e Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188, cit.; in tema di procedibilità a querela introdotta per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò, Rv. 241862), giungendo per via interpretativa, quando non vi ha provveduto il legislatore con una specifica norma transitoria, alla conclusione della applicazione retroattiva dei soli mutamenti favorevoli (sostituzione del regime della procedibilità di ufficio con quello della procedibilità a querela), senza che possa valere la regola della cedevolezza del giudicato”.

Ne deriva affermare che, a seguito della modificazione introdotta con il D.Lgs. n. 36/2018, nei procedimenti in corso per il delitto di truffa aggravata ex art. 61, n. 11 cod. pen., così come per il delitto di appropriazione indebita con medesima aggravante, la remissione della querela comporta l’obbligo di declaratoria di non procedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale.

3.2. Nel caso di specie, risulta che, nelle more del procedimento, le persone offese abbiano rimesse le rispettive querele, revocando di fatto le costituzioni di parte civile, e che gli imputati, da parte loro, abbiano accettato tali remissioni intervenute in data 24/06/2020, successivamente alla pronuncia della Corte territoriale. Ciò considerato, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, non massimata sul punto).

4. Alla luce delle predette considerazioni l’impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese vanno poste a carico dei querelati in mancanza di un diverso accordo tra le parti

P.Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 13/11/2020

 

L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica