Patteggiamento e confisca del profitto del reato: sempre disposta anche in assenza di accordo

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La confisca obbligatoria del profitto del reato è sempre disposta con la sentenza di patteggiamento, anche in assenza dell’accordo. Cassazione, Sezione III penale, Sentenza 21 gennaio 2020 n. 18464.

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca

La confisca obbligatoria del profitto del reato, attesa la sua natura di vera e propria sanzione non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell’autore, ma diretta a privare quest’ultimo del beneficio economico tratto dall’illecito, deve essere obbligatoriamente disposta anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c. p.p., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell’accordo.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Confisca del profitto di reato tributario nel patteggiamento in assenza di accordo

A seguito di applicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., veniva condannata per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di  cui all’art. 8 D. Lgs. 74/2000, perché, al fine di consentire l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva e rilasciava una serie di fatture per operazioni inesistenti.

Il Procuratore Generale ricorreva per cassazione deducendo l’inosservanza dell’art. 1, co. 143, L. 244/2007 e dell’art. 322 ter c.p., lamentando in particolare l’omessa applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato, non apprezzandosi neppure alcuna motivazione in merito.

Confisca del profitto del reato: obbligatoria anche nel patteggiamento pur laddove essa non abbia formato oggetto dell’accordo.

La Corte, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, ha affermato che l’omessa applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato, attesa la sua natura di vera e propria sanzione non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell’autore, ma diretta a privare quest’ultimo del beneficio economico tratto dall’illecito, è idonea ad integrare un profilo di nullità della sentenza (Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016; Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013).

Invero, la confisca per equivalente del profitto del reato deve essere obbligatoriamente disposta anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell’autore, ma diretta a privare quest’ultimo del beneficio economico tratto dall’illecito, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale dell’attività criminosa.Ne consegue che la confisca obbligatoria deve essere sempre disposta anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell’accordo.

Inoltre, la Corte sottolineava che l’eventuale assenza di un provvedimento cautelare di sequestro non osterebbe alla statuizione della confisca, potendo questa essere ordinata anche in sua assenza, purché sussistano norme (come, nel cas, l’art. 12-bis D. Lgs. 74/2000) che la consentano o la impongano, a prescindere dalla eventualità che il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri (Sez., 3, n. 17066 del 04/02/2013).

Alla luce di tale breve argomentazione, la Corte ha dichiarato fondato il ricorso ed annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione in ordine alla confisca, imponendo al nuovo giudice un nuovo esame sul punto.


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica