Abuso edilizio: la prescrizione del reato comporta la revoca dell’ordine di demolizione

La prescrizione del reato di costruzione abusiva comporta la revoca dell’ordine di demolizione. Cassazione, Sezione III penale, Sentenza 12/03/2021, n. 9915

La Massima

A cura dell’avv. Eleonora Pedevillano

La pronuncia del giudice d’appello di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di abuso edilizio, comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell’ordine di demolizione impartito dal giudice di primo grado. Infatti, l’ordine di demolizione può essere eseguito solo se interviene una sentenza di condanna.

La Nota

A cura dell’avv. Eleonora Pedevillano

La Corte di Appello pronunciava sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 44, 64, 71, 65 e 7 del D.P.R 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), confermando però le statuizioni civili contemplate dalla sentenza di primo grado in ordine alla demolizione delle opere abusive.

L’imputato ricorreva per la cassazione della sentenza, con un unico motivo di ricorso, lamentando il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata revoca dell’ordine di demolizione delle opere abusive impartito con la sentenza di primo grado, rilevando che l’estinzione del reato travolge anche l’ordine di demolizione.

La Suprema Corte, invero, ha ribadito che quando la prescrizione del reato di costruzione abusiva viene dichiarata dal giudice dell’appello, con la stessa pronuncia deve anche essere revocato l’ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado.  Infatti, come disposto dall’art. 31 co. 9 del D.P.R. n. 380/2001, e come già affermato dalla stessa Corte (Sez. III n. 8409/07 del 30/11/2006), l’ordine di demolizione può essere impartito solo se interviene sentenza di condanna per il reato contemplato dall’art. 44 del Testo Unico dell’Edilizia.

Pertanto, ritenute fondate le doglianze del ricorrente, la Corte ha disposto la revoca dell’ordine di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.


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Cassazione, Sezione III penale, Sentenza 12/03/2021, n. 9915

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ricorso per cassazione Polverino Vincenzo ha impugnato la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 03/10/2019 che ha rilevato l’intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 44 del d.P.R n. 380 del 2001 (capo a dell’imputazione), 64, 71, 65 e 72 del medesimo d.P.R. (capo b) e 83 e 95, sempre dello stesso d.P.R., e dichiarato conseguentemente non doversi procedere, confermando le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.

2. Con un unico motivo di ricorso ha lamentato il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata revoca del disposto obbligo di demolizione delle opere abusive nonostante la dichiarata estinzione del reato edilizio di cui sopra per intervenuta prescrizione; invero, tanto sulla base del dettato dell’art. 31, comma 9, del d.P.R. cit., quanto sulla base delle pronunce di legittimità sul punto, sarebbe possibile evincere come la estinzione del reato per prescrizione travolga anche l’ordine di demolizione, in ragione della assenza di una pronuncia di condanna quale antecedente necessario per l’applicazione della sanzione.

3. Il ricorso è fondato. Va ribadito che l’estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva dichiarata dal giudice d’appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado, atteso che questo consegue alle sole sentenze di condanna per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come disposto dall’art. 31, comma nono, del citato d.P.R. (Sez. 3, n. 8409/07 del 30/11/2006, Muggianu, Rv. 235952).

Nella specie, invece, la sentenza impugnata ha omesso di disporre, come sarebbe stato necessario, a fronte della intervenuta estinzione del reato di cui all’art. 44 cit., la revoca dell’ordine di demolizione e della restituzione in pristino dello stato dei luoghi.

La sentenza va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla mancata revoca dell’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata revoca dell’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, revoca che dispone.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2020

L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento scientifico di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica.