La rimozione dell’adesivo dal mezzo sequestrato non integra violazione di sigilli

L’adesivo recante l’iscrizione “veicolo sottoposto a sequestro” non costituisce sigillo. Cassazione, Sezione III penale, sentenza 20 febbraio 2020, n. 15240.

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Non integra il reato di violazione di sigilli di cui all’art. 349 c.p. la rimozione del cartello adesivo recante l’iscrizione “veicolo sottoposto a sequestro” in quanto lo stesso non può essere equiparato ai sigilli di cui alla disposizione incriminatrice.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Rimozione del cartello adesivo apposto sul mezzo sequestrato.

Veniva condannato per il reato di cui all’art. 349 co. 2 c.p., perché quale proprietario e custode del motociclo, rimuoveva il sigillo adesivo ivi apposto dalla polizia municipale a seguito di sequestro amministrativo per guida in stato di ebbrezza.

Ricorreva per Cassazione, deducendo la violazione ed erronea applicazione della norma de qua, sostenendo che l’etichetta adesiva apposta sul mezzo sequestrato non poteva ritenersi equivalente al sigillo di cui all’art. 349 c.p..

Non integra il reato di violazione di sigilli la rimozione del cartello apposto sul mezzo sequestarto.

La Corte, nell’annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ribadisce l’indirizzo interpretativo uniforme di legittimità, secondo cui il cartello adesivo apposto all’atto del sequestro sul ciclomotore non può essere ritenuto equiparato ai sigilli, la cui violazione è punita dalla norma incriminatrice di cui all’art. 349 c.p..

Argomenta che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 213 C.d.s. e 394 co. 9 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, la segnalazione dello stato di sequestro del veicolo è realizzata con l’apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l’iscrizione “veicolo sottoposto a sequestro” e con l’indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto, costituendo, l’apposizione di sigilli, un elemento ulteriore e meramente eventuale, perché, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo, essi sono apposti alle cose sequestrate solo “se è necessario”.

Pertanto, solo nell’ipotesi in cui siano stati apposti i sigilli de quibus – non coincidenti con la segnalazione di stato di sequestro del nono comma – può verificarsi il reato ex art. 349 c.p..

Ne consegue dunque, come sopra anticipato, che il solo e semplice cartello adesivo apposto sul ciclomotore non può essere ritenuto equivalente ai sigilli di cui all’art. 349 c.p., non risultando nel caso di specie apposti, perché si tratta – come visto – di un vincolo distinto da quello rappresentato dal cartello di segnalazione.


 

L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica