Indigenza da Covid-19: non revocabile la sospensione condizionale della pena

La revoca della sospensione condizionale della pena per mancato pagamento della provvisionale è possibile solo se l’inadempimento è volontario. Cassazione, Sezione I penale, Sentenza 8 aprile 2021, n. 13974.

La Massima

A cura dell’avv. Eleonora Pedevillano

Il giudice dell’esecuzione, chiamato a pronunciarsi sulla revoca della sospensione condizionale della pena per il mancato pagamento della provvisionale, deve analizzare tutti i documenti prodotti dall’obbligato ed attivare i poteri istruttori necessari a dimostrare la volontarietà o meno dell’inadempimento, tenendo conto anche dell’incidenza negativa della crisi economica dovuta all’epidemia per covid-19, che concorre quale causa di inadempimento non addebitabile alla volontà dell’obbligato.

Il giudice è tenuto a verificare l’attendibilità e la rilevanza della situazione ostativa all’adempimento. Diversamente opinando, infatti, si darebbe luogo ad un trattamento discriminatorio rispetto ad altri condannati più abbienti ed in grado di soddisfare la condizione cui è subordinata la sospensione della pena.

Pertanto, il condannato che alleghi e dimostri l’assoluta impossibilità o l’estrema difficoltà di adempiere al pagamento della provvisionale, per cause a lui non imputabili, ha comunque diritto di beneficiare della sospensione condizionale della pena.

La Nota

A cura dell’avv. Eleonora Pedevillano

Revoca della sospensione condizionale e corretta valutazione delle prove

La Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto il condannato non aveva provveduto al pagamento della provvisionale in favore delle parti civili, limitandosi a motivare la sua decisione evidenziando che il condannato era titolare di un immobile di 600 mq ipotecato -per garantire l’adempimento di un debito derivante dalla sentenza di separazione dalla moglie- e che non aveva prodotto alcun documento idoneo a provare le sue condizioni economiche.

Avverso tale decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione lamentando con un unico motivo l’abnormità del provvedimento in relazione all’omessa valutazione della documentazione prodotta e la violazione dell’art. 3 Cost..

Secondo il ricorrente, la Corte di Appello non ha tenuto in considerazione le argomentazioni difensive circa le sue condizioni di impossidenza, che gli impedivano di provvedere al versamento della provvisionale, limitandosi solo a valutare negativamente la mancanza di produzione documentale inerente all’attività lavorativa.

Il giudice dell’esecuzione non ha considerato che il condannato aveva prodotto in giudizio la certificazione ISEE e la richiesta da parte della sua compagna di accedere a sostegni economici per i carichi familiari, e nulla ha argomentato, nel suo provvedimento di revoca del beneficio, sull’incidenza negativa della crisi economica dovuta all’epidemia per covid-19 e sulla richiesta di rateizzazione del debito -sintomatica della volontà di adempiere- né sull’iscrizione di ipoteca sull’unico bene immobile nella disponibilità del condannato.

La Corte di Cassazione, nonostante la richiesta di inammissibilità avanzata dal Procuratore Generale, ha accolto il ricorso, stante che il giudice dell’esecuzione non ha preso in nessuna considerazione, nella sua motivazione, la produzione documentale della difesa.

Indigenza causa covid-19 e revoca della sospensione condizionale della pena

Secondo la Suprema Corte, infatti, la sospensione condizionale della pena non può essere automaticamente revocata per il solo fatto dell’inadempimento da parte dell’obbligato, in quanto l’interessato ha il diritto di dimostrare, in sede di esecuzione, l’assoluta impossibilità e l’estrema difficoltà dell’adempimento, così potendo evitare la revoca del beneficio. Conseguentemente, compete al giudice analizzare adeguatamente i documenti prodotti dalla difesa dell’obbligato ed esercitare i poteri istruttori volti a verificare l’attendibilità e la rilevanza della situazione ostativa dedotta (Cass. Sez. 6, n. 25413 del 17.06.2016; Cass. Sez. 3, n. 3197 del 13.11.2008; Cass. Sez. 1, n. 24714 del 08.05.2003; Cass. Sez. 6, n. 2390 del 31.10.2000).

Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata, accogliendo in toto il motivo di ricorso, ritenuto che l’inadempimento dell’obbligato non risultava volontario e colpevole, anche in considerazione dell’incidenza negativa della crisi economica dovuta all’epidemia per Covid-19 ed, inoltre, perché l’obbligato aveva documentato di aver provveduto, almeno nel 2019, al pagamento mensile dell’assegno di mantenimento alla ex moglie ed aveva richiesto di poter pagare ratealmente il suo debito con la ex moglie – già nell’ambito della procedura di mediazione, introdotta in fase prodromica al giudizio di divorzio- manifestando in tal modo la volontà di onorare il debito.


 

L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento scientifico di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica.