Violazione del c.d.s.: da quando decorrono i termini per comunicare i dati del conducente?

Il termine entro cui comunicare i dati relativi al conducente in caso di proposizione del ricorso. Cassazione, Sez. IV, Ordinanza n. 9569 del 12 aprile 2021

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell’art. 126 bis comma 2 c.d.s, a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, decorre dalla richiesta rivolta al proprietario dall’autorità di fornire i dati richiesti a prescindere dall’eventuale ricorso presentato, trattandosi di un’ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di un precedente illecito. Cassazione, Sezione IV Civile, Ordinanza, 12 aprile 2021 n. 9569.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

All’esito del doppio grado di giudizio, veniva rigettato il ricorso avverso il verbale di contestazione della pretesa violazione dell’art. 126 bis c.d.s. per non avere comunicato i dati del conducente relativamente alla sanzione per la violazione dell’articolo 148 comma 2 c.d.s..

Si deduceva nel ricorso per cassazione la violazione della prima disposizione richiamata, sul presupposto che il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi del conducente decorrerebbe dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta.

La Suprema Corte, diversamente opinando, ha affermato che in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada detto termine decorre dalla richiesta rivolta al proprietario dall’autorità di fornire i dati richiesti, trattandosi di un’ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di un precedente illecito, a prescindere dunque dalla eventuale proposizione di un ricorso. (Cass. 15542/2015; 18027/2018).


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica