Assegno spedito per posta ed incassato da soggetto non legittimato: è colpa (anche) del mittente

La spedizione per posta ordinaria di un assegno illegittimamente incassato da un terzo configura un concorso di colpa tra mittente e istituto intermediario.  Cassazione, Sezione VI, Ordinanza, 26 novembre 2020 (depositata il 31 dicembre 2020) n. 30063

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca 

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore. Cassazione, Sezione VI, Ordinanza, 26 novembre 2020 (depositata il 31 dicembre 2020) n. 30063.

La Nota 

A cura dell’avv. Andrea Savoca 

Assegno spedito a mezzo posta ordinaria ed incassato illegittimamente da un terzo: colpa del mittente o dell’istituto di credito negoziatore? 

Il giudice di seconde cure, in riforma della sentenza di primo grado, condannava Poste Italiane s.p.a. al pagamento della somma di euro 8.900,00, oltre accessori, in favore della controparte (una società assicurativa), per aver negoziato un assegno bancario di traenza, risultato poi illegittimamente incassato.

A sostegno della condanna de qua, per quanto qui di interesse, il mancato riconoscimento da parte della corte territoriale dell’asserito concorso di colpa della danneggiata, a nulla rilevando in tale direzione la circostanza che il titolo fosse stato spedito per posta ordinaria in luogo di quella assicurata, certamente più affidabile, derivando il danno unicamente dal pagamento eseguito in favore di un soggetto non legittimato.

Ricorreva per Cassazione la società di assicurazione lamentando tra gli altri, e per quel che rileva in questa sede, violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. nonché di specifiche disposizioni legislative in materia di servizio pubblico postale, per non avere il giudice dell’appello ravvisato un concorso di colpa della detta compagnia, sul presupposto che la spedizione del plico fosse avvenuta a mezzo posta ordinaria anziché assicurata.

Assegno spedito per posta ordinaria ed incassato da soggetto non legittimato: concorso di colpa del mittente

La corte nel motivare la fondatezza del superiore motivo di ricorso ha brevemente trattato il tema del nesso di causalità nell’ambito della responsabilità civile facendo espresso riferimento alle recenti pronunce di legittimità Cass., sez. un., 26 maggio 2020, n. 9769 e n. 9770 nonché Cass., sez. un., 28 maggio 2020, n. 10079.

Esso è regolato dal combinato disposto di cui agli artt. 40 e 41 c.p. ovvero dai principi da essi ricavabili, in virtù dei quali la causa di un evento è data dall’insieme degli antecedenti in assenza dei quali l’evento stesso non si sarebbe verificato (c.d. teoria della conditio sine qua non), nonché dal criterio della cd. causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno di una serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili.

Sussumendo i superiori principi al caso di specie pare evidente affermare che in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo spieghino un’efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato; ciò in quanto, il pagamento non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell’assegno, la cui presentazione alla banca (n.d.r. ufficio postale) – a cui compete soltanto la diligente verifica circa la corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all’incasso – costituisce un presupposto indispensabile.

Dunque, la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell’assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), comporta la consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso.

Alla luce delle superiori argomentazioni, la suprema Corte, nel censurare la sentenza impugnata laddove ha escluso la configurabilità del concorso di colpa della compagnia assicuratrice, ha enunciato il seguente principio di diritto: “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore”.


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica