Valida la querela sporta da soggetto non legittimato e successivamente ratificata dalla persona offesa

La querela ratificata da parte della persona legittimata è pienamente efficace ed opera retroattivamente. Cassazione, Sezione II, Sentenza, 9 ottobre 2020 (dep. 9 dicembre 2020), n. 35023

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca

La querela, tempestivamente e ritualmente presentata da soggetto non legittimato nell’interesse del soggetto legittimato, ha piena efficacia ed opera retroattivamente se sia stata da quest’ultimo successivamente ratificata. Cassazione, Sezione II, Sentenza, 9 ottobre 2020 (depositata il 9 dicembre 2020) n. 35023.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Chiamata a pronunciarsi su un ricorso avverso una sentenza con cui si dichiarava il non doversi procedere nei confronti dell’imputato per mancanza delle condizioni di procedibilità – ove si deduceva la violazione degli artt. 336 e 337 c.p.p., dal momento che il contenuto dell’atto querelatorio seppur presentato da persona non legittimata era stato ratificato da parte dell’avente diritto – la Corte, con la sentenza in nota, nel dichiararne la fondatezza, si è brevemente soffermata sul tema della validità della ratifica della querela da parte della persona offesa.

Invero, è orientamento risalente ma mai messo in discussione (Sez. 6, n. 1203 del 14/10/1980, Rv. 147652; Sez. 2, n. 9711 del 03/03/1978, Rv. 139740), che la querela, tempestivamente e ritualmente presentata da soggetto non legittimato nell’interesse del soggetto legittimato, ha piena efficacia ed opera ex tunc se sia stata da quest’ultimo successivamente ratificata.

E ciò in quanto è da ritenersi che le modalità di presentazione della querela non sono sottoposte né a rigide formalità né tanto meno all’utilizzo di formule sacramentali tant’è che, in applicazione del detto principio, sono state ritenute valide querele presentate alla polizia giudiziaria prive di sottoscrizione purché successivamente ratificate (Sez. 5, n. 17681 del 13/01/2010, Rv. 247221; Sez. 6, n. 4897 del 24/10/2003, dep. 2004, Rv. 227915; Sez. 7, n. 31646 del 28/05/2002, Rv. 222839).

Afferma pertanto la Corte che attraverso la ratifica, il soggetto ratificante esprime, anche nel caso in cui l’atto ratificato provenisse da un terzo, la volontà di farlo proprio e di confermare quanto in esso contenuto.

In conclusione, ed alla luce delle superiori considerazioni, la Corte ha accolto il ricorso ed annullato con rinvio la sentenza impugnata avendo riconosciuto piena efficacia all’intervenuta ratifica della querela da parte della persona offesa e sporta da soggetto non legittimato, valendo essa dunque come volontà di far proprio integralmente il contenuto dell’atto querelatorio.


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica