La pena accessoria non vincolata (sospensione patente) non si può applicare con procedimento ex art. 130 c.p.p.

L’irrogazione della sospensione della patente di guida, rimessa alla discrezionalità del giudice, non può avvenire nell’ambito del procedimento di correzione dell’errore materiale ex art. 130 c.p.p. Cassazione, Sezione IV penale, Sentenza 3 marzo 2020, n. 10241.

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca

La sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, la cui applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e liberamente graduabile in base a parametri di congruità, non può essere irrogata nell’ambito del procedimento camerale di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 c.p.p., in quanto si sostanzierebbe in una inammissibile rettifica dell’errore di giudizio, comportando la nullità della statuizione.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Applicazione della sospensione della patente di guida e correzione della sentenza per errore materiale

Veniva emessa ordinanza di correzione dell’errore materiale con cui il Tribunale integrava ex art. 130 c.p.p. la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in relazione al reato di cui all’art. 590-bis c.p., aggiungendo la statuizione «visto l’art. 222 C.d.s. applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di anni uno e mesi sei».

L’imputato ricorreva per cassazione lamentando violazione di legge con riferimento in quanto, con l’applicazione della sanzione amministrativa de qua, disposta attraverso il procedimento di correzione materiale, si sarebbe realizzata una illegittima modifica essenziale dell’atto.

Nulla la sospensione della patente di guida disposta attraverso il procedimento di correzione dell’errore materiale

La Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondate le censure ivi formulate, richiamando il principio di diritto affermato dalle precedenti pronunce di legittimità secondo cui la sentenza  può essere corretta attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale al fine di irrogare una pena accessoria soltanto quando la sua applicazione consegua alla pronuncia di condanna ex lege e sia da essa  predeterminata, quindi quando questa non sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in ordine alla sua applicazione, alla durata e alla specie. Ciò in quanto, in tal caso, l’omissione non è concettuale, ma soltanto materiale, e la sua eliminazione mediante detta procedura non produce modificazioni della sentenza, ma ne completa il contenuto in armonia con la già disposta statuizione fondamentale (Sez. 3, n. 35200  del 26/04/2016; Sez. 1, n. 23196 del 28/04/2004).

Ne consegue di contro che l’applicazione di sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, graduabile dal giudice in base a parametri di congruità, non può rientrare fra le ipotesi di errore materiale emendabili con la procedura di cui all’art. 130 c.p.p.. La correzione, infatti, si sostanzierebbe nella rettifica di un vero e proprio errore di giudizio, comportandone una inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione in assenza di una previsione di legge in tal senso (Sez. 4, n. 49236 del 12/12/2012).

In conclusione, alla luce di tale argomentare, la sentenza è stata annullata senza rinvio con la conseguente estromissione della sanzione amministrativa accessoria disposta illegittimamente con l’ordinanza di correzione materiale.


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica