Riparazioni in autofficina: contratto di deposito accessorio a quello di prestazione d’opera

Riparazioni in autofficina: il contratto di deposito è accessorio a quello di prestazione d’opera. Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza 27 agosto 2020 n. 17918.

La Massima

A cura dall’avv. Andrea Savoca

Qualora si affidi la vettura ad un’autofficina affinché vengano effettuate delle riparazioni, l’interesse delle parti da ritenersi principale è quello rivolto alla prestazione d’opera dietro il pagamento di un corrispettivo, con la conseguenza che l’obbligo di custodia in capo all’officina è meramente accessorio e strumentale. L’autofficina è obbligata a custodire la vettura per il periodo della riparazione e ne risponde in caso di furto o perimento del veicolo, essendo ciò conseguente ad una obbligazione di custodia accessoria e strumentale a quella principale,

non soggetto al pagamento di alcun canone di deposito, in quanto per poter ritenere concluso un contratto oneroso di deposito questi deve risultare da un accordo raggiunto in tale direzione.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Vettura ricoverata presso un’officina: sono dovuti i canoni di deposito e custodia?

Il proprietario di un autovettura affidava quest’ultima ad un’officina per delle riparazioni. Le riparazioni non venivano effettuate, di talchè si vedeva costretto ad acquistarne una nuova, lasciando quella vecchia in officina.

La proprietaria dell’autofficina agiva in giudizio al fine di ottenere il pagamento dei canoni di deposito e custodia dell’auto per il lungo tempo in cui è stata ivi ricoverata prima di essere ritirata. Tanto il primo giudice, quanto quello dell’appello rigettava la formulata richiesta, sul presupposto che non vi fosse alcuna prova della conclusione di un contratto di deposito oneroso che desse titolo a parte attrice al pagamento del corrispettivo, ritenendo di contro concluso un contratto di prestazione d’opera per la riparazione della vettura.

Proponeva pertanto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 1766 e 1767 c.c., sostendendo l’erroneità della tesi dei giudici del merito secondo cui, nel caso di specie, l’obbligazione di custodia sarebbe gratuita.

Asseriva invero, che nel caso di affidamento di un veicolo ad un’officina per la riparazione, si perfeziona un contratto misto, che ha sì il contenuto di una prestazione d’opera, ma anche del deposito, con la conseguenza che non si può negare che nel caso in oggetto sia sorto un obbligo di custodia della vettura, e che la relativa prestazione vada, in quanto adempiuta, remunerata.

Nessun compenso è dovuto al titolare dell’officina a titolo di canoni di deposito della vettura ivi ricoverata per effettuare delle riparazioni.

La Corte, nel ritenere infondato il motivo di ricorso, preliminarmente si è soffermata sul dato fattuale, peraltro non contestato, che non è stato provato alcun accordo circa la conclusione di un contratto di deposito, essendo la vettura stata affidata all’officina per delle riparazioni e non per essere semplicemente custodita, con la conseguenza che il giudice dell’appello ha correttamente qualificato il contratto in contestazione non come di deposito tipico, bensì di prestazione d’opera, ritenendo parimenti corretto che in un contratto simile la prestazione di deposito è da considerarsi accessoria a quella principale di riparazione (Cass. 19956/ 2010).

Ebbene, muovendo da queste premesse, bisogna comprendere come sostenuto dalla ricorrente, trattandosi di un contratto misto, se e in che misura debba avere rilievo la prestazione di custodia e deposito. La Corte ha affermato che, quantunque sia corretto parlare di contratto misto, occorre verificare in concreto le intenzioni delle parti al fine di comprendere la disciplina del tipo prevalente da applicare al caso concreto. E’ indubbio che nel caso di specie il tipo prevalente non può che essere quello di prestazione d’opera, avendo le parti manifestato l’interesse principale alla riparazione della vettura rispetto a cui la custodia della medesima è meramente strumentale.

Invero, specifica la Corte, non si tratta di un contratto in cui la prestazione di custodia della vettura è assorbente o in cui tale prestazione, nell’interesse delle parti, deve ritenersi principale; quest’ultimo è rivolto verso la riparazione della vettura dietro corrispettivo, prestazione rispetto alla quale quella di custodia è meramente accessoria. È infatti principio consolidato quello secondo cui il meccanico, l’autofficina, sono obbligati a custodire la vettura per il periodo della riparazione, e che ne rispondono in caso di furto o perimento del veicolo, essendo ciò, conseguente ad una obbligazione di custodia strumentale a quella principale (Cass. 8926/ 2009).

Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, i giudici di legittimità hanno ritentuto la decisione impugnata prive di censure e affermato che l’obbligazione di custodia tipica del deposito è da ritenersi accessoria rispetto al contratto di prestazione d’opera (quale è stato quello concluso tra le parti, essendo stato provato che la vettura era stata affidata per delle riparazioni e certamente non per essere custodita), e parimenti rilevato che, al fine di poter ritenere concluso un contratto oneroso di deposito questi deve risultare da un accordo raggiunto in tale direzione.


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica