Sinistro stradale senza feriti: non è reato il rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza mediante prelievo del sangue

Il conducente coinvolto in un sinistro stradale senza feriti può rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti ospedalieri del tasso alcolemico. Cassazione, Sezione IV, Sentenza, 16 marzo 2021 n. 10146.

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Non commette reato il conducente che, coinvolto in un sinistro stradale senza la necessità di ricorrere alle cure mediche, si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico presso il più vicino ospedale mediante prelievo ematico, essendo tale condotta esclusa dal novero di quelle penalmente rilevanti contemplate dall’art. 186, co. 7, codice della strada.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Sinistro stradale e stato di ebbrezza: quando il rifiuto di sottoporsi all’accertamento configura reato?

All’esito del doppio grado di giudizio veniva condannato per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici ex art. 186, comma 7, c.d.s., perchè dopo aver provocato un incidente autonomo veniva invitato dai Carabinieri, intervenuti sul posto ed accortisi della presenza di sintomi di ebbrezza, a sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico presso il più vicino ospedale non disponendo gli stessi dell’etilometro; tuttavia, giunti al detto presidio, il personale medico indirizzava loro presso altro ospedale e solo a questo punto il conducente si rifiutava di seguire gli operanti presso il nuovo nosocomio.

Ricorreva per la cassazione della sentenza lamentando violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della fattispecie, deducendo invero che il rifiuto di sottoporsi agli esami sui liquidi biologici siccome prospettati non sarebbe contemplato come reato, e ciò in quanto la volontà degli operanti di effettuare l’accertamento mediante prelievo ematico ospedaliero non rientra certamente nell’ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 186 c.d.s. (che fa riferimento esclusivamente a strumenti e procedure determinati dal regolamento e presso uffici o comandi della Polizia stradale), né tanto meno nel terzo comma del predetto articolo (che si riferisce agli accertamenti precursori non invasivi), né infine al comma 5 dello stesso articolo (che fa riferimento al caso in cui il conducente riporti lesioni a seguito dell’incidente e debba essere sottoposto a cure mediche).

Sinistro stradale senza feriti: non è reato rifiutare di sottoporsi all’esame ematico ospedaliero.

La Corte nel motivare la fondatezza del ricorso chiarisce in premessa quali sono le condotte tipizzate dal legislatore che integrano il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici nonché le ragioni ad esso sottese.

Invero, sussiste il reato di cui all’art. 186, comma 7, c.d.s. nel caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti preliminari di cui al comma 3, mediante etilometro in loco o presso uffici o comandi della Polizia Stradale di cui al comma 4, conseguenti ad incidenti e da eseguirsi sui conducenti sottoposti a cure mediche di cui al comma 5.

In tal modo si vuole evitare che, con la sua riottosità, il conducente eviti lo screening in base al quale possano essere fondati i successivi accertamenti sullo stato di ebbrezza.

Ebbene, ritenuto fuor di dubbio che l’accertamento rifiutato dal ricorrente avrebbe dovuto essere effettuato mediante prelievo di liquido biologico presso un presidio ospedaliero, la Corte, nell’annullare la sentenza impugnata, ha concluso propendendo per l’assenza di rilevanza penale nella condotta in contestazione atteso che – per il principio di tassatività e per il divieto di analogia in malam partem nella materia penale – il rifiuto in esame deve ritenersi escluso dal novero di quelli penalmente rilevanti contemplati dalla norma incriminatrice.

Cassazione, Sezione IV, Sentenza, 16 marzo 2021 n. 10146

Clicca per leggere

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINGARELLI MAURIZIO nato a FAENZA il 19/06/1970

avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI

che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Maurizio Mingarelli ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna, in data 16 maggio 2019, ha parzialmente riformato in mitius – riducendo la pena – la condanna, nel resto confermata, pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Ravenna, all’esito di giudizio abbreviato, in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici, contestato come commesso in Milano Marittima il 29 aprile 2015.

Il Mingarelli, in tale occasione, aveva avuto un incidente con il motociclo da lui condotto; i Carabinieri, intervenuti sul posto, rilevavano che l’odierno ricorrente presentava sintomi di ebbrezza e per tale motivo gli chiedevano di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico presso il vicino ospedale di Cervia, non disponendo gli stessi di etilometro; il Mingarelli, dopo qualche insistenza, accondiscendeva, ma all’ospedale di Cervia il personale medico indirizzava gli operanti e il Mingarelli all’ospedale di Ravenna; a questo punto, il Mingarelli rifiutava di seguire gli operanti presso il nuovo nosocomio.

2. Nell’unico motivo di ricorso, il sunnominato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della fattispecie, deducendo che il rifiuto di sottoporsi ad esame sui liquidi biologici non sarebbe contemplato come reato, atteso che la scelta dei Carabinieri di effettuare l’accertamento mediante prelievo ematico ospedaliero non rientra certamente nell’ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 186 C.d.S. (che fa riferimento esclusivamente a strumenti e procedure determinati dal regolamento e presso uffici o comandi della Polizia stradale), né tanto meno nel terzo comma del predetto articolo (che si riferisce agli accertamenti “precursori” non invasivi), né infine al comma 5 dello stesso articolo (che fa riferimento al caso in cui il conducente riporti lesioni a seguito dell’incidente e debba essere sottoposto a cure mediche). Di tal che il fatto contestato non può essere ricondotto a nessuna delle fattispecie cui fa riferimento il comma 7 dell’art. 186, Cod.Strada.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato.

1.1. Per chiarire le ragioni della decisione, s’impone una breve premessa.

Nei casi di cui all’art. 186, comma 7, Cod. Strada, il reato sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi non solo agli accertamenti mediante etilometro (comma 4), o a quelli conseguenti a incidenti e da eseguirsi sui conducenti sottoposti a cure mediche (comma 5), ma altresì agli accertamenti preliminari di cui al comma 3 dell’art. 186 (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 11845 del 02/03/2010, Rv. 246539). In tal modo si vuole evitare che, con la sua riottosità, il conducente eviti lo screening (pur privo, come si é detto, di autonomo valore probatorio) in base al quale possono essere fondati i successivi accertamenti sull’ebbrezza (la cui validità probatoria é, invece, pacifica). Tuttavia, il reato de quo non é integrato laddove il conducente si oppone all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo di detto articolo (Sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012 – dep. 31/05/2012, P.M. in proc. Bellencin, Rv. 252736: nella specie, il conducente si era rifiutato di essere accompagnato ad un comando di polizia posto a trenta chilometri da luogo degli accertamenti).

Tale assunto non vale per la diversa ipotesi di accompagnamento per sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 4 dell’art. 186, trattandosi di ipotesi espressamente contemplata in tale disposizione, atteso che il citato comma 4 prevede che l’espletamento dell’esame possa avvenire anche previo accompagnamento del conducente presso il più vicino ufficio o comando; e d’altronde é pacifico che, nel caso di accompagnamento del conducente per l’effettuazione degli accertamenti di cui all’art. 186 comma 4 non si possa parlare in alcun modo di misura restrittiva della libertà personale, né di obbligo coercibile, fermo restando che il rifiuto, da parte del conducente, di sottoporsi agli accertamenti de quibus integra il reato di cui all’art. 186 comma 7 Cod. Strada.

Ciò che rileva é unicamente che l’espletamento dell’esame venga in tale ipotesi legittimamente eseguito mediante etilometro rispondente ai requisiti di cui all’art. 379, Reg. Cod. Strada (cfr. Sez. 4, Sez. 4, Sentenza n. 5442 dell’11/01/2019, ric. Costantini).

1.2. Il caso di che trattasi é ancora diverso, atteso che – come risulta dalla stessa sentenza impugnata – l’accertamento rifiutato dal Mingarelli doveva essere effettuato mediante prelievo di liquido biologico, e non mediante etilometro, come previsto dal comma 4 dell’art. 186 e giusta richiamo all’art. 379 del Regolamento esecutivo.

Nella specie, come correttamente osservato dal ricorrente, oltre a non ricorrere la fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 186 (quella degli accertamenti preliminari), neppure ricorreva quella di cui al comma 5 dello stesso articolo, che fa riferimento al caso del conducente che, rimasto coinvolto in un incidente stradale, sia altresì abbisognevole di cure mediche: ipotesi insussistente nella specie, dacché é evidente, in base alla lettura della sentenza impugnata, che

l’accompagnamento del Mingarelli presso un nosocomio vicino era finalizzato unicamente a verificarne lo stato d’ebbrezza, anche se mediante accertamento strumentale diverso da quello etilometrico.

E’, allora, fondato l’assunto sostenuto dal ricorrente che depone per il difetto di rilevanza penale dell’ipotesi in discorso, atteso che – per il principio di tassatività e per il divieto di analogia in malam partem nella materia penale – la fattispecie in esame deve ritenersi esclusa dal novero di quelle contemplate dalla norma incriminatrice contestata al ricorrente (art. 186, comma 7, Cod.Strada).

2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica