L’avvocato abilitato non può avvelersi del ricorso per cassazione sottoscritto dall’avvocato non abilitato

avvocato non abilitato

L’avvocato abilitato non può avvalersi del ricorso per cassazione sottoscritto dall’avvocato non abilitato, quindi inammissibile. Cassazione, Sez. III, Sentenza 15 giugno 2020, n. 11592

La Massima

a cura dell’avv. Andrea Diamante

E’ inammissibile ex art. 365 c.p.c. il ricorso per cassazione che reca la sottoscrizione di altro avvocato non abilitato, nonostante il difensore abilitato dichiari di non aver apposto le sottoscrizioni al ricorso e alla procura e contemporaneamente dichiari di avvalersi del ricorso e della procura, in quanto riferibile dal contesto dell’atto stesso al suo autore effettivo. Tale contegno non implica in alcun modo che tale avvalimento riguardi le sottoscrizioni apposte da altro avvocato e quindi gli atti con essi compiuti, risolvendosi invece l’affermazione di non apposizione delle sottoscrizioni in una sostanziale e inequivoca affermazione di non volersi avvalere delle stesse e quindi degli atti in cui sono apposte.

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Cassazione, Sez. III, Sentenza 15 giugno 2020, n. 11592

Fatti di causa

1. La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione contro la (OMISSIS) s.r.l. e nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avverso la sentenza del 17 aprile 2018, con la quale la Corte di Appello di Milano ha provveduto in sede di giudizio di rinvio disposto dalla sentenza n. 8152 del 2014 di questa Corte.
2. Al ricorso ha resistito con controricorso la (OMISSIS), mentre gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
3. La trattazione del ricorso veniva fissata nell’adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1, del 18 settembre 2019, e in vista di essa le parti costituite depositavano memoria.
4. All’esito della discussione in camera di consiglio il Collegio pronunciava ordinanza interlocutoria con cui rimetteva la trattazione alla pubblica udienza, osservando che: “La (OMISSIS) s.r.l. ha posto, in via preliminare, un problema relativo alla sottoscrizione del ricorso da parte dell’avv. (OMISSIS), l’unico dei due difensori della societa’ ricorrente ad essere patrocinante in cassazione. Sostiene, in particolare, che sia la sottoscrizione dell’avv. (OMISSIS) apposta in calce al ricorso per cassazione, sia quella in calce alla procura speciale per autentica della sottoscrizione del legale rappresentante della (OMISSIS) s.p.a., potrebbero essere in realta’ riferite all’Avv. (OMISSIS). Poiche’ quest’ultima non e’ iscritta nell’albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, il ricorso per cassazione sarebbe nullo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza d’appello. Ha formulato riserva di proporre querela di falso. La (OMISSIS) s.p.a. ha controdedotto, con memorie difensive, che il difetto di sottoscrizione della copia notificata al convenuto non comporterebbe la nullita’ dell’atto, poiche’ comunque chiaramente riferibile, dal contesto dell’atto stesso, al suo autore effettivo. La questione risulta meritevole di trattazione in pubblica udienza.”.
5. La trattazione veniva fissata in udienza pubblica ed in vista di essa parte resistente depositava nuova memoria, una relazione grafologica notificando l’elenco della produzione ai sensi dell’articolo 372 c.p.c..
In apertura dell’udienza pubblica parte resistente depositava dichiarazione ai sensi dell’articolo 221 c.p.c., che chiedeva unirsi al verbale di udienza e proponeva querela di falso.
6. Il Collegio, dopo aver dato corso all’attivita’ prevista dall’articolo 222 c.p.c., si ritirava in camera di consiglio e, quindi, all’esito di essa pronunciava in udienza la seguente ordinanza: “Rilevato che nell’odierna udienza pubblica la parte resistente ha proposto, a norma dell’articolo 221 c.p.c., querela di falso contro la sottoscrizione della procura relativa al ricorso e contro quella apposta sullo stesso ricorso da parte dell’Avv. (OMISSIS); considerato che la querela sarebbe astrattamente rituale ai sensi dell’articolo 221 c.p.c., comma 2, in quanto concernente atti del giudizio di cassazione, riguardo ai quali la giurisprudenza della Corte l’ammette; preso atto che in sede di udienza i difensori ed in particolare lo stesso Avv. (OMISSIS) hanno fatto delle dichiarazioni in ordine a quanto prescrive l’articolo 222 c.p.c., come da verbale di udienza; considerato che la dichiarazione dell’Avv. (OMISSIS), la’ dove egli ha affermato che le sottoscrizioni a lui riferibili non sono state da lui apposte, si risolve in una sostanziale e inequivoca affermazione di non volersi avvalere delle stesse e quindi degli atti che la loro apposizione sottendono; rilevato che la contemporanea dichiarazione di volersi avvalere del ricorso e della procura, in quanto sottoscritti dall’Avv. (OMISSIS), non implica in alcun modo che tale avvalimento riguardi le sottoscrizioni dell’Avv. (OMISSIS) e quindi gli atti con essi compiuti; ritenuto quindi che la querela a questo punto, in quanto riferita alle due sottoscrizioni, concerne atti non piu’ rilevanti nel presente giudizio.
P.Q.M.;
visto l’articolo 222 c.p.c., applicato per quanto di ragione al giudizio di cassazione, dichiara inammissibile la querela di falso e dispone procedersi alla discussione sul ricorso, da intendersi sottoscritto dal solo Avv. (OMISSIS) e corredato da procura da esso rilasciata. Dispone che la cancelleria, all’esito della decisione del ricorso, rimetta copia degli atti del fascicolo d’ufficio e dell’odierno verbale al Pubblico Ministero presso la Corte per le valutazioni di sua competenza in ordine all’esistenza di eventuali fattispecie di reato. Cosi’ deciso nella Camera di Consiglio e letto in udienza.”.
7. Seguiva la discussione.

Motivi della decisione

1. Il Collegio in questa sede ribadisce il contenuto dell’ordinanza letta in udienza e, stante quanto in essa osservato e considerato che la dichiarazione con cui l’Avvocato (OMISSIS), abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, ha riconosciuto di non avere apposto la sottoscrizione sul ricorso e quella per autenticazione della procura in calce ad esso, determina la conseguenza che il ricorso deve ritenersi proposto senza una procura idonea ai sensi dell’articolo 365 c.p.c., rileva che ne deve essere dichiarata l’inammissibilita’ ai sensi del disposto dell’articolo 365 c.p.c..
2. Il Collegio rileva che la dichiarazione resa in udienza dall’Avvocato (OMISSIS) nel senso di voler far proprio il contenuto del ricorso e’ assolutamente inidonea a superare la causa di inammissibilita’ prevista dall’articolo 365 c.p.c., in quanto si risolve in una sorta di pretesa di integrazione ex post della condizione di ammissibilita’ rappresentata dalla sottoscrizione del ricorso e dall’esistenza della procura speciale quanto alla sua redazione. Una simile integrazione e’ impossibile, in quanto l’ordinamento esige che la sottoscrizione del ricorso e la procura debbano esistere nel momento in cui il ricorso e’ chiamato a svolgere la sua funzione quale atto introduttivo del processo di cassazione, e, dunque, al momento del suo operare in tal senso, cioe’ all’atto della sua notificazione. La sottoscrizione del difensore e’ un requisito di contenuto-forma come fa manifesto la norma dell’articolo 125 c.p.c.. La procura speciale altrettanto, se non conferita con atto separato, ma in calce o a margine di essa, mentre, se conferita con atto separato (articolo 369 c.p.c., n. 3), deve essere indicata nel ricorso (articolo 366 c.p.c., n. 5). La prescrizione della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato e dell’esistenza della procura quali requisiti di ritualita’ del ricorso a pena di inammissibilita’ nei sensi indicati rendono impossibile che la loro mancanza possa essere superata da attivita’ o atti successivi al momento della notificazione del ricorso, dovendo l’una e l’altra necessariamente esistere in quel momento.
3. Il ricorso deve, dunque, dichiararsi inammissibile.
4. Le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1 e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, con assorbimento dei motivi, e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie e oneri di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 -bis se dovuto.
“Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per l’impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a)”.

L\'autore

Avvocato già iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Enna, funzionario presso pubblica amministrazione. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna dal 2017 al 2019, in cui ha dapprima curato il piano formativo e dopo anche coordinato l’attivatà dei formatori. Fondatore e direttore di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica.