Consulenza tecnica di parte: semplice allegazione difensiva

La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio. Cassazione, Sezione II, Ordinanza 30 novembre 2020, n. 27297

La Massima

Tratta dall’ordinanza 

La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Chiamata a pronunciarsi su un ricorso avverso la sentenza con la quale veniva dichiarata nulla la disposizione testamentaria per la dedotta incapacità di intendere e di volere della testatrice accertata dal nominato Ctu, ove si deduceva, per quanto qui di interesse, la violazione di legge e segnatamente dell’art. 194 c.p.c. per non avere i giudici del merito valutato le conclusioni rassegnate dal Ctp nello statuire l’esistenza di un’incapacità di intendere e di volere in capo alla testatrice sulla base delle considerazioni espresse dal Ctu, la Suprema Corte si è soffermata brevemente sull’efficacia probatoria della consulenza tecnica di parte.

Invero, la Corte ha affermato che non è ipotizzabile la dedotta violazione di legge derivante dall’adesione alle conclusioni formulate dal Ctu poiché “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. civ., SS.UU., n. 13902/2013), con la conseguenza che “il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass. civ., n. 5687/2001).


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica