L’autista dello scuolabus deve prevenire le condotte imprudenti dei bambini

Il conducente di uno scuolabus deve fare attenzione ai comportamenti imprudenti dei bambini. Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza 9 febbraio 2021 n. 3030

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca

In tema di circolazione stradale, l’attenzione del conducente di uno scuolabus deve essere particolarmente significativo, avuto riguardo dei comportamenti intrinsecamente ed ontologicamente imprudenti dei bambini.

Il conducente di un veicolo a motore è tenuto a prevenire anche eventuali scorrettezze di pedoni, specie quando trattasi di bambini, il cui comportamento è intrinsecamente e ontologicamente imprudente. Cassazione, Sezione VI, Ordinanza, 9 febbraio 2021 n. 3030.

 

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Autista di scuolabus e sinistro stradale con un bambino: profili di colpa.

I genitori di un bambino di 3 anni convenivano in giudizio il conducente, il proprietario nonché la compagnia assicuratrice di uno scuolabus a seguito di un incidente al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti nell’occorso dal minore. Essi asserivano una responsabilità esclusiva del conducente del veicolo il quale avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione durante le manovre; di contro i convenuti sostenevano la sussistenza di una responsabilità, seppur in parte, anche del pedone investito e dei genitori di quest’ultimo per culpa in vigilando.

I giudici del merito riconoscevano un concorso di pari responsabilità tra il conducente del veicolo e il pedone investito e ciò in quanto una condotta prudente ed avveduta da parte di quest’ultimo avrebbe scongiurato l’evento considerata l’attenzione riposta dal conducente dello scuolabus nel compiere la manovra.

I primigeni attori ricorrevano per la cassazione della sentenza lamentando violazione di legge, e segnatamente degli artt. 2054 c.c. e 1227 c.c. nonché degli artt. 140, primo comma, e 191 terzo comma c.d.s., sostenendo l’erroneità della riconosciuta pari responsabilità del 50% tra gli antagonisti sul presupposto che in ragione della tenera età del pedone e della consequenziale istintiva e naturale imprudenza connaturata ai bambini, il conducente, una volta resosi conto della sua presenza nei pressi del veicolo, non avrebbe dovuto procedere con la manovra.

Il conducente dello scuolabus è tenuto a prevenire i comportamenti imprudenti dei bambini.

La Corte nel ritenere fondato il motivo di doglianza ha preliminarmente ricordato il principio secondo cui il risarcimento del danno dovuto dal danneggiante debba essere proporzionalmente ridotto in base all’entità dell’apporto causale del soggetto danneggiato, non subisce alcuna deroga nel caso in cui quest’ultimo sia un soggetto incapace di intendere e volere; ciò in quanto il riferimento al “fatto colposo del creditore” di cui all’art. 1227 c.c. non si riferisce ad un comportamento colposo dal punto di vista dell’elemento soggettivo, ma piuttosto ad un comportamento oggettivamente in contrasto con le regole di condotta, prescindendo dunque dall’imputabilità.

Tuttavia, essa ha sottolineato che il conducente di un veicolo a motore è tenuto a prevenire anche eventuali scorrettezze di pedoni, specie quando trattasi di bambini, il cui comportamento è intrinsecamente e ontologicamente imprudente.

Invero è da ritenersi che la condotta anomala del pedone non esclude la responsabilità del conducente qualora tale anomalia fosse prevedibile, come deve ritenersi la condotta dei bambini (Cass. n. 524 del 12 gennaio 2011).

Peraltro, ha inoltre affermato la Corte, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 140, comma 1, e 191, comma 3, c.d.s. è fatto divieto al conducente di uno scuolabus di non riprendere la marcia, dopo aver fatto discendere i passeggeri, sino a quando questi ultimi non si siano portati a debita distanza dal mezzo, ovvero non si trovino in condizioni di non interferenza con le manovre di esso (Cass. n. 1106 del 18 gennaio 2018).

Ebbene, alla luce di tali considerazioni, il conducente, resosi conto della presenza del minore nei pressi del veicolo a motore, avrebbe dovuto sospendere la manovra fino alla certezza dell’assenza del bambino nei pressi dello scuolabus.

La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice con il precipuo compito di rivalutare la misura della responsabilità del conducente dello scuolabus tenendo conto della condotta prevedibilmente anomala del bambino considerata la sua giovanissima età.


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Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza 9 febbraio 2021 n. 3030

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Rilevato che:

1. K.B. e K.G., in qualità di genitori esercenti la  responsabilità genitoriale di K.S., convennero in giudizio  C. C., la omissis S.p.a. e la Fondiaria Sai S.p.a.,  rispettivamente conducente, proprietario e compagnia assicuratrice dello  scuolabus che investì il minore, per sentirli condannare in solido al  risarcimento dei danni da lui subiti.

Gli attori asserirono una responsabilità esclusiva del conducente del  veicolo, il quale avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione durante le  manovre, mentre i convenuti sostennero la responsabilità in parte anche  del pedone investito e dei genitori di quest’ultimo, responsabili per culpa in  vigilando.

Con sentenza n. 2022/2013, il Tribunale di Venezia riconobbe un  concorso di pari responsabilità tra il conducente del veicolo e il pedone  investito. Accolse dunque la domanda attorea nella misura del 50%, condannando i convenuti al risarcimento di euro 13.380,38 oltre alla  refusione di metà delle spese di giudizio.

2. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1241, pubblicata il 15  maggio 2018, ha rigettato l’appello proposto da K.B. e K.G. avverso la sentenza di prime cure, nel quale gli appellanti  chiedevano un accertamento di responsabilità dell’80 %, invece che del  50%, in capo al conducente del veicolo.

I giudici di merito hanno condiviso la ricostruzione della dinamica del  sinistro stradale così come effettuata dal Tribunale, riconoscendo un pari  grado di responsabilità tra il conducente del veicolo e il pedone investito.
Infatti, secondo i giudici, una condotta prudente e avveduta da parte del  pedone avrebbe scongiurato l’evento, data la attenzione riposta dal  conducente dello scuolabus nel compiere la manovra.

3. K.S. propone ricorso per Cassazione sulla base di un unico  motivo.

3.1. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che:

4. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la “violazione  di legge-errata applicazione degli artt. 2054 c.c. e 1227 c.c. nonché degli  articoli 140, primo comma, e 191 comma III, del codice della strada”.

Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero erroneamente  riconosciuto una responsabilità del 50 °,/o in capo al pedone invece che del  30%. Non avrebbero considerato che, stante l’età del bambino che  all’epoca dei fatti aveva 3 anni, il conducente, una volta resosi conto della  presenza dello stesso nei pressi del veicolo, non avrebbe dovuto procedere  con la manovra, alla luce della istintiva e naturale imprudenza connaturata  ai bambini.

Il motivo è fondato.

Orientamento consolidato di questa Corte è ritenere che il principio,  secondo cui il risarcimento del danno dovuto dal danneggiante debba  essere proporzionalmente ridotto in base alla entità dell’apporto causale  del soggetto danneggiato, non subisce alcuna deroga nel caso in cui il  soggetto danneggiato sia un soggetto incapace di intendere e volere. Ciò  in quanto il riferimento al “fatto colposo del creditore” di cui all’art. 1227  c.c. non si riferisce a un comportamento colposo quanto piuttosto a un  comportamento oggettivamente in contrasto con le regole di condotta,  prescindendo dunque dall’imputabilità. Appurati tali principi, è opportuno  sottolineare come il conducente di un veicolo a motore a  prevenire anche eventuali scorrettezze di pedoni, specie quando trattasi di  bambini, il cui comportamento è intrinsecamente e ontologicamente  imprudente.

Questa Corte ha ritenuto che il conducente, quando sia accertata la  presenza di bambini sul marciapiede latis tante la traiettoria del veicolo, in  caso di investimento, per vincere la presunzione di cui all’art. 2054 c.c.,  comma 1, deve dimostrare che il pedone investito (in quel caso, un bimbo  di tre anni, svincolatosi dalle mani della nonna per inseguire un cuginetto)  non avesse tenuto un comportamento che denunciasse il suo intento di  attraversamento della strada, seppur di corsa e fuori dalle strisce pedonali.  (Cass. n. 3542 del 13 febbraio 2013).

Ancora, si ritiene che la condotta anomala del pedone non esclude la  responsabilità del conducente qualora tale anomalia fosse prevedibile,  come deve ritenersi la condotta dei bambini (Cass. n. 524 del 12 gennaio  2011), specie in un caso come quello oggetto del ricorso in cui il pedone  danneggiato aveva all’epoca dei fatti tre anni. Questa Corte ha inoltre  affermato che il combinato disposto degli artt. 140, comma 1, e 191,  comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, impone al conducente di uno  scuolabus di non riprendere la marcia, dopo aver fatto discendere i  passeggeri, sino a quando questi ultimi non si siano portati a debita  distanza dal mezzo, ovvero non si trovino in condizioni di non  interferenza con le manovre di esso (Cass. n. 1106 del 18 gennaio 2018).

Alla luce di tali considerazioni il conducente, resosi conto della presenza  del minore nei pressi del veicolo a motore, avrebbe dovuto sospendere la  manovra fino alla certezza dell’assenza dei bambino di tre anni nei pressi  dello scuola bus.

La Corte d’appello avrebbe dovuto valutare la condotta del pedone  considerando la sua età. Tale giudizio non è stato compiuto nel momento  in cui i giudici di merito affermano che “la condotta del minore costituisce  condotta obiettivamente anomala in quanto connotata da particolare  pericolosità e imprudenza e riveste evidente e rilevante efficienza causale  dell’evento”.

5. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di  Venezia, la quale tornerà a valutare la colpa del conducente dello scuolabus  applicando il principio di diritto in motivazione e dunque dovrà valutare  in che misura essa abbia contribuito a determinarlo, tenuto conto della  condotta prevedibilmente anomala del bambino.

5.1. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal  giudice del rinvio.

P. Q. M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia  alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione cui demanda di  provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile  della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2020.

L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica