Aggressione e minaccia al personale medico del pronto soccorso: è interruzione di pubblico servizio?

La corretta qualificazione della condotta di chi interrompe solo parte dello svolgimento del pubblico servizio. Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 19853 del 19/05/2021

 

A cura dell’avv. Andrea Savoca

La Massima

Aggredire verbalmente e minacciare violenza fisica nei confronti del personale medico di un pronto soccorso integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità ex art. 340 c.p. comportando le dette condotte la compromissione del regolare svolgimento di tutte le attività svolte all’interno di quell’importante reparto del nosocomio. Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 19 maggio 2021 n. 19853.

La Nota

L’imputata era stata condannata in entrambi i gradi di giudizio del reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità di cui all’art. 340 c.p. per aver cagionato l’interruzione e comunque turbato la regolarità del servizio pubblico del pronto soccorso di un ospedale, aggredendo verbalmente e minacciato violenza fisica nei confronti del personale medico ivi presente e impedendo loro, per un rilevante intervallo, di assicurare all’utenza il servizio di pronto soccorso.

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla dedotta violazione di legge, per avere la Corte territoriale escluso che la condotta tenuta dall’imputato avesse causato l’interruzione ovvero il turbamento di un singolo atto e non anche della funzionalità complessiva dell’ufficio. La Corte, nel disattendere la tesi difensiva, ha condiviso l’argomentare dei giudici dell’appello secondo cui la condotta aggressiva e violenta posta in essere dal ricorrente all’interno del pronto soccorso sì come provata all’esito del contraddittorio fosse durata, invero, per un considerevole periodo, tra la mezz’ora e l’ora, provocando una significativa e duratura interruzione ovvero un turbamento di tutte le attività svolte all’interno di quell’importante reparto del nosocomio.

Inammissibile pertanto il ricorso, atteso che il decisum si è posto esattamente in linea con il consolidato principio di legittimità secondo il quale integra il reato di cui all’art. 340 c.p. “la condotta che, pur non determinando l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione dei regolare svolgimento di una parte di esso” (così, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 1334 del 12/12/2018, dep. 2019).


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica