Patteggiamento: va ratificato l’accordo congiuntamente modificato

Applicazione della pena su richiesta delle parti: irrevocabilità, immodificabilità unilaterale, modificabilità congiunta. Cassazione, Sez. 6, n. 37968 del 22/10/2021

a cura dell’avv. Andrea Diamante

La Massima

In caso di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile una volta intervenuto il consenso del pubblico ministero e nelle more della ratifica giudiziale dell’accordo così perfezionatosi, ma prima della ratifica del giudice e della pronuncia della sentenza le parti possono congiuntamente modificare l’originario accordo o sostituirlo con un nuovo accordo, per cui la sentenza che recepisca il primo accordo, venuto meno, non corrisponde alla richiesta effettiva ed attuale di applicazione della pena.

La Nota

Il Tribunale applicava la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per il reato di detenzione a fini di spaccio di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dichiarando previamente inammissibile la nuova richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti formulata all’esito dell’analisi della sostanza stupefacente, accogliendo quindi la prima richiesta.

Con ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l’imputato deduceva la violazione di legge in ordine alla dichiarata inammissibilità del nuovo accordo concluso tra le parti, sostitutivo del precedente e di cui si sosteneva la prevalenza, quindi la nullità della sentenza che così non rispondeva alla volontà delle parti.

Il ricorso è sottoposto ratione temporis alla disciplina dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. nella formulazione introdotta dalla L. n. 103/2017, per cui sono consentite al p.m. e all’imputato solo le censure attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e delle misure di sicurezza.

Vagliata l’ammissibilità della doglianza in quanto attinente al difetto di correlazione tra l’ultima ed attuale richiesta e la sentenza, ad avviso della Suprema Corte la censura censura è fondata.

Patteggiamento: irrevocabilità e immodificabilità unilaterale del negozio processuale

Preliminarmente la Corte ha offerto un inciso sulla natura dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., da cui le conseguenti qualità della immodificabilità unilaterale e della irrevocabilità.

Superata l’originaria impostazione secondo cui ciascuna parte è libera di revocare il consenso già prestato all’applicazione della pena fino a quando il giudice non ratifichi l’accordo (Sez. 3, n. 3580 del 09/01/2009), in tema di patteggiamento si è consolidato il principio secondo cui la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile una volta intervenuto il consenso del pubblico ministero e nelle more della ratifica giudiziale dell’accordo così perfezionatosi (Sez. 5, n. 44456 del 27/06/2012).

Posto che l’accordo tra l’imputato e il pubblico ministero nella richiesta di applicazione della pena costituisce un negozio giuridico processuale recettizio, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, tale accordo diviene non solo irrevocabile, bensì pure non modifibile per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento (Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019).

Patteggiamento e modificabilità bilaterale: sempre possibile prima della ratifica

Posta l’irrevocabilità del negozio processuale, la predicata immodificabilità riguarda soltanto l’iniziativa unilaterale. Invero, la non modificabilità unilaterale e la non revocabilità del consenso già espresso, una volta raggiunta l’intesa, non implicano anche l’immodificabilità dell’accordo. Infatti, questo resta comunque nella disponibilità delle parti sino alla ratifica da parte del giudice ed alla pronuncia della sentenza.

Una siffatta regola risponde ai principi generali in materia negoziale, la cui applicazione risulta imposta dall’art. 27, comma 3, Cost., atteso che eventuali modifiche congiunte potrebbero rendersi necessarie proprio al fine di adattare il trattamento sanzionatorio concordato alla gravità del fatto ed alla finalità rieducativa della pena. A tal proposito la Suprema Corte ricorda l’affermata revocabilità del consenso già espresso proprio in occasione del raggiungimento di un nuovo accordo, all’esito della riqualificazione del reato (Sez. 3, n. 3580 del 09/01/2009).

Sulla scorta di ciò, la Suprema Corte ha elaborato il seguente principio:

«in caso di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile una volta intervenuto il consenso del pubblico ministero e nelle more della ratifica giudiziale dell’accordo così perfezionatosi, ma prima della ratifica del giudice e della pronuncia della sentenza le parti possono congiuntamente modificare l’originario accordo o sostituirlo con un nuovo accordo, per cui la sentenza che recepisca il primo accordo, venuto meno, non corrisponde alla richiesta effettiva ed attuale di applicazione della pena».

Da tale principio consegue che la seconda richiesta concorde formulata dalle parti era ammissibile e sostituiva la prima. Pertanto, la sentenza, recependo un accordo venuto meno, manca di correlazione rispetto alla richiesta effettiva ed attuale delle parti. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio sulla seconda richiesta delle parti.

LEGGI IL PROVVEDIMENTO

Cassazione, Sezione 6 penale, sentenza 6 ottobre 2021 (dep. 22 ottobre 2021), n. 37968

L\'autore

Avvocato già iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Enna, funzionario presso pubblica amministrazione. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna dal 2017 al 2019, in cui ha dapprima curato il piano formativo e dopo anche coordinato l’attivatà dei formatori. Fondatore e direttore di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica.