Attivazione dell’allarme antitaccheggio: il furto è solo tentato

Il monitoraggio dell’azione furtiva in essere impedisce la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo. Cassazione, Sezione IV, Sentenza, 17 novembre 2020 (dep. 21 dicembre 2020) n. 36761.

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Il concomitante monitoraggio da parte della persona offesa ovvero del personale di sorveglianza dell’avviata azione delittuosa, al pari dei controlli strumentali mediante apparati elettronici di rilevazione automatica del movimento della merce (quali sensori o placche antitaccheggio), e la correlata ed immanente possibilità di intervento difensivo “in continenti” nella immediatezza a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del reato di furto, per non essersi perfezionata la fattispecie tipizzata dell’impossessamento mediante sottrazione della cosa altrui, in quanto l’agente non ha conseguito l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo, la cui “signoria sulla cosa” non é stata eliminata.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Incompiuta rimozione dell’antitaccheggio e sensore sonoro azionato: il furto è consumato o tentato?

All’esito del doppio grado di giudizio veniva condannato per il reato di furto di un capo di vestiario perpetrato all’interno di un esercizio commerciale aggravato dalla violenza sulle cose consistita nella rottura delle placchette antitaccheggio.

Ricorreva per la cassazione della sentenza lamentando, per quel che rileva in questa sede, violazione di legge e segnatamente la mancata riqualificazione del fatto come furto tentato anziché consumato sul presupposto che l’agente non avesse mai conseguito la piena signoria del bene sottratto in quanto era stato bloccato, mentre si accingeva ad uscire dal punto vendita, dall’immediato intervento del personale dipendente in seguito all’attivazione del sensore sonoro dell’antitaccheggio poiché un frammento del dispositivo – precedentemente rotto dall’imputato – era rimasto all’interno dell’indumento oggetto del furto.

Attivazione dell’allarme antitaccheggio ed immediato intervento dei dipendenti: il furto è solo tentato.

La Corte nel ritenere fondato il motivo di ricorso ha circoscritto gli ambiti applicativi del delitto di furto affermando che l’integrazione del detto delitto postula il necessario conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’agente, sicché, di contro, occorre circoscrivere la condotta delittuosa nell’ambito del tentativo, laddove esso é escluso dalla concomitante vigilanza, attuale ed immanente della persona offesa e dall’immediato intervento esercitato a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo.

Essa richiama poi il principio di diritto affermato nella sentenza a Sezioni Unite n. 52117 del 2014 secondo cui “il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce (quali sensori, placche antitaccheggio) ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo “in continenti”, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo”.

Ne consegue che l’attivazione dei sistemi di rilevazione acustica del movimento della merce (come l’allarme antitaccheggio) svolge, per le Sezioni Unite, le medesime funzioni della diretta vigilanza del personale preposto e consente allo stesso di intervenire nell’immediatezza, senza cioé che si perfezioni l’impossessamento della res furtiva.

Pertanto, in considerazione dell’attivazione dell’allarme antitaccheggio cui è conseguito l’immediato intervento del personale dipendente che ha impedito all’agente di conseguire la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, la Corte, alla luce dei principi sopra richiamati, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata e riqualificato il fatto come furto tentato.


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica