Patti aggiunti o contrari: ammissibile la testimonianza se esplicitano il significato del documento

patti aggiunti o contrari

Il divieto probatorio ex art. 2722 c.c. riguarda solo gli accordi modificativi del contenuto del negozio, non quelli esplicativi. Cassazione, ord. n. 1742/2022

La Massima

In caso di vendita di un immobile, quando il bene sia stato contrattualmente individuato, nella sua localizzazione e struttura, in modo sufficientemente certo, ma non ne sia stata precisata la consistenza e siano da escludere sia la vendita a corpo che quella a misura oppure di specie, è ammissibile la prova testimoniale volta ad accertare l’intervenuta pattuizione circa la misura del bene e la sua entità.

Il divieto dell’ammissione della prova testimoniale stabilito dall’art. 2722 c.c. riguarda solo gli accordi diretti a modificare il contenuto del negozio, ampliandolo o restringendolo, non invece la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l’accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti

La Nota

Nel dirimere se le parti avessero inteso comprendere nel contratto di vendita immobiliare alcune determinate quote tra i cespiti ceduti, la Suprema Corte con l’ordinanza n. 1742 del 01/12/2021 (dep. 20/01/2022) ha offerto un chiaro riferimento ermeneutico circa la natura dei patti aggiunti o contrari ad un documento per i quali vige il limite legale di inammissibililità della prova testimoniale di cui all’art. 2722 c.c..

La norma, infatti, dispone che la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea (diversamente di ciò che è previsto per i patti posteriori alla formazione del documento, dal momento che l’art. 2723 c.c. concede all’autorità giudiziaria di poter consentirne la prova per testimoni, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali).

Per la Suprema Corte, i limiti legali di ammissibilità della prova orale operano quando la prova sia diretta a contestare il contenuto di un documento, e non già quando ne renda esplicito il significato. In particolare, e riaffermando quando statuito con la sentenza n. 9526 del 2012, il divieto dell’ammissione della prova testimoniale stabilito dall’art. 2722 c.c. riguarda solo gli accordi diretti a modificare il contenuto del negozio, ampliandolo o restringendolo, non invece la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l’accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti.

Più precisamente, nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all’art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risultino in alcun modo previsti dal contratto e che perciò non possono ritenersi comprese nel negozio consacrato dall’atto scritto, purché non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa. In tal senso, come già espresso dalla Corte con provvedimento n. 5071 del 2007, la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale, e non miri invece ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto.

Pertanto, in caso di vendita di un immobile, quando il bene sia stato contrattualmente individuato, nella sua localizzazione e struttura, in modo sufficientemente certo, ma non ne sia stata precisata la consistenza e siano da escludere sia la vendita a corpo che quella a misura oppure di specie, è ammissibile la prova testimoniale volta ad accertare l’intervenuta pattuizione circa la misura del bene e la sua entità (Cass. n. 14024 del 2005).

______

Leggi il provvedimento

Cassazione, Sez. 2., ordinanza n. 1742 del 01/12/2021 (dep. 20/01/2022)

L\'autore