Il decreto di citazione in giudizio emesso e non notificato interrompe la prescrizione

Il decreto di citazione in giudizio emesso e non notificato interrompe la prescrizione, rilevando l’emissione e non la notificazione. Cassazione, Sezione V penale, Sentenza del 15 luglio 2020, n. 25033.

La Massima

Tratta dalla sentenza

Il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione — che deve individuarsi in quella in cui l’atto si è perfezionato con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assiste — e non già dalla data della sua notificazione.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Diamante

Interruzione della prescrizione: decreto di citazione a giudizio non notificato all’imputato

Il Giudice di pace pronunciava sentenza di proscioglimento a favore dell’imputato, ritenuta l’intervenuta prescrizione dei reati di lesioni personali volontarie e minacce. Invero, il Giudice di pace aveva reputato ostativa all’effetto interruttivo della prescrizione l’omessa rituale notificazione del decreto di citazione a giudizio all’imputato.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello deduceva l’inosservanza di legge ritenendo che il Giudice di pace avesse adottato una soluzione errata in diritto, non tenendo conto dell’interruzione della decorrenza del termine di prescrizione riveniente dall’emissione del decreto di citazione a giudizio. Secondo il ricorrente, infatti, ai fini dell’interruzione della prescrizione deve darsi rilievo all’emissione del decreto con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assiste, non anche alla sua notificazione. Pertanto, instava l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il decreto di citazione a giudizio non notificato all’imputato interrompe la prescrizione

Nel ritenere fondato l’interposto ricorso, la Suprema Corte rigettava l’interpretazione offerta dal Giudice di pace, secondo cui l’omessa rituale notificazione all’imputato si ponesse a guisa di causa ostativa all’efficacia interruttiva della prescrizione propria dell’emissione del decreto di citazione a giudizio.

Una siffatta soluzione, infatti, si pone in conflitto con la consolidata e mai sconfessata giurisprudenza di legittimità in tema, per cui il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione, momento che deve correttamente individuarsi in quello in cui l’atto si è perfezionato con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assiste, rimanendo indifferente la data della sua notificazione (Sez. U, n. 13390 del 28/10/1998; Sez. 1, n. 13554 del 26/02/2009; Sez. 1, n. 2113 del 22/11/2007; Sez. 4, n. 13320 del 27/11/2002).

Pertanto, nel caso di specie non era ancora intervenuta la prescrizione come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e suo rinvio per il nuovo giudizio.


L\'autore

Avvocato già iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Enna, funzionario presso pubblica amministrazione. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna dal 2017 al 2019, in cui ha dapprima curato il piano formativo e dopo anche coordinato l’attivatà dei formatori. Fondatore e direttore di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica.