Patteggiamento e confisca: ordinata sempre con motivazione

Nella sentanza di patteggiamento, la confisca di cui all’art. 240 c.p.p. deve essere oggetto di motivazione. Cassazione, Sezione IV, Sentenza 27 maggio 2020 n. 18710.

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca

In sede di patteggiamento, la estraneità della misura di sicurezza al concordato sanzionatorio, impone al giudice di motivare espressamente le ragioni della disposta confisca.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Confisca del profitto del reato di spaccio e obbligo di motivazione

Veniva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con cui, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., l’imputato veniva condannato per il reato di cui all’art. 73, co. 5, D.p.r. 309/1990, disposta la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

Il ricorrente denunciava, per quanto qui di interesse, vizio di violazione di legge in relazione all’art. 240 c.p. e mancanza di motivazione in ordine alla disposta confisca della somma di euro 1.550,00 oggetto di sequestro, sul presupposto che non fosse stato accertato che la somma de qua rappresentasse reddito da lavoro ovvero provento del reato di spaccio e, dunque, che fosse ravvisabile un nesso di pertinenzialità tra la stessa ed il reato in relazione al quale non poteva essere adottata la misura della cd. confisca allargata.

Illegittima la confisca della somma ritenuta profitto del reato in assenza di motivazione

La Corte, nel ritenere fondato il superiore motivo di doglianza, ha rilevato come nella sentenza impugnata erroneamente si sia dato luogo alla confisca della somma senza alcuna motivazione al riguardo, tanto più che l’imputato, fin dall’avvio del processo, ne avesse chiesto la restituzione allegando documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa e la percezione, a titolo di retribuzione, di una somma corrispondente all’incirca a quella oggetto di sequestro.

Ha ritenuto il Collegio che, sebbene l’obbligo di motivazione del giudice in caso di patteggiamento sia assolto secondo uno schema strutturale diverso da quello adottato nella sentenza di condanna, la estraneità della misura di sicurezza al concordato sanzionatorio impone al giudice di motivare espressamente le ragioni confisca che, a norma dell’art. 445 c.p.p., nei casi di cui all’art. 240 c.p. costituisce uno degli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p..

A tal riguardo, appare opportuno rilevare come, anche dopo la novella del 2017 che ha modificato l’art. 448, co. 2-bis, c.p.p., la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che il giudice è tenuto a motivare l’esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura, sicché, nel caso in cui la confisca sia stata ordinata senza motivazione, sussiste l’interesse all’impugnazione da parte dell’imputato che abbia contestato nel giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l’esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il bene (S.U. del 20/5/2019; Sez. 6, n. 9930 del 13/02/2014).

Per tali ragioni la statuizione relativa alla disposta confisca è stata annullata, dovendo il giudice del rinvio verificare la sussistenza o meno dei parametri applicativi della misura della confisca della somma in sequestro in relazione agli elementi di prova accertati nella concreta fattispecie, che come correttamente osservato dal ricorrente non consente la confisca c.d. allargata, fornendo adeguata motivazione al riguardo.


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica