Misura cautelare reale: dove presentare il riesame

Ammissibile la richiesta di riesame presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori. Cassazione, Sezione III, Sentenza, 11 gennaio 2021 n. 668

La Massima

tratta dalla sentenza

In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero. Cassazione, Sezione III, Sentenza, 28 ottobre 2020 (depositata l’11 gennaio 2021) n. 668.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Chiamata a pronunciarsi su un ricorso avverso l’ordinanza con la quale veniva dichiarata inammissibile, poiché tardiva, la richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero (n.d.r. in data 12 giugno 2020) – ove si deduceva la violazione di legge e segnatamente dell’art. 582 c.p.p., per aver il Tribunale cautelare procedente erroneamente individuato come data di presentazione della richiesta il giorno in cui essa era ivi pervenuta (n.d.r. 25 giugno 2020) e non quello in cui l’istanza fu depositata presso l’ufficio impugnazione esterne del tribunale del luogo ove il difensore si trovava (n.d.r. 22 giugno 2020) – la Corte, nel dichiararne la fondatezza, ha ribadito il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui “in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero” (Sez. Un. 47374 del 22/06/2017, dep. 13/10/2017, Ferraro, Rv. 270828 – 01).

Indi per cui, ne è conseguito l’annullamento del provvedimento impugnato, considerato che nel caso di specie, la richiesta di riesame cautelare reale presentata presso la cancelleria del Tribunale dove si trovava il difensore della parte privata è da ritenersi, oltre che ammissibile, anche tempestiva e ciò in quanto il rispetto del termine di dieci giorni deve essere verificato con riferimento al deposito dell’istanza presso uno degli uffici indicati dalla norma generale di cui all’art. 582 c.p.p.

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Reggio Emilia, costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse di M.R. avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero emesso il 9 giugno 2020, mentre accoglieva la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero del 12 giugno 2020 avente ad oggetto la somma di 4.000 euro.

2. Avverso l’indicata sentenza, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. peri. in relazione agli artt. 342, comma 1, e 582, comma 2, cod. proc. pen. Assume il ricorrente che il Tribunale cautelare ha dichiarato l’inammissibilità del riesame perché tardivamente proposto erroneamente individuando, come data di presentazione della richiesta, il 25 giugno 2020, giorno in cui essa è pervenuta al Tribunale procedente, mentre, ad avviso del ricorrente, dovrebbe considerarsi la data del 22 giugno 2020, quant l’istanza fu depositata presso l’ufficio impugnazione esterne del Tribunale di Milano.

3. Il ricorso è fondato.

4. Invero, il principio posto a fondamento della decisione impugnata è antitetico rispetto a quello affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero (Sez. U, n. 47374 del 22/06/2017, dep. 13/10/2017, Ferraro, Rv. 270828 – 01).

Logico corollario del principio ora richiamato è che il rispetto del termine di dieci giorni va verificato con riferimento al deposito dell’istanza presso uno degli uffici indicati dalla norma generale di cui all’art. 582 cod. proc. pen.

5. Alla luce del principio ora ricordato, ne segue che la richiesta di riesame cautelare reale, presentata nel termine presso la cancelleria del Tribunale di Milano, dove si trovava il difensore della parte privata, è tempestiva.

6. L’ordinanza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Emilia, sezione riesame, per l’ulteriore corso.

Così deciso il 28/10/2020.

L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica