Pagare con una banconota fotocopiata è reato

Pagare con una banconota anche solo grossolanamente fotocopiata può configurare reato se il contesto rende la condotta idonea all’inganno. Cassazione, Sezione V penale, Sentenza 18 febbraio n. 15122.

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca e dell’avv. Andrea Diamante

In tema di falso nummario la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile ricorre solo quando il falso sia riconoscibile ictu oculi dalla generalità dei consociati, espressa dall’uomo qualunque di comune esperienza, ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene.

In tema di falso nummario, benché la falsificazione sia rudimentale, il contesto in cui la stessa è consegnata in pagamento – per strada, frettolosamente e in condizioni di luce precarie – rende la condotta concretamente idonea ad ingannare l’accipiens e configurare il reato di cui all’art. 455 c.p.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Spendita di banconota falsa: rilevanza della grossolanità della contraffazione.

Veniva condannato per il reato di cui all’art. 455 c.p., per avere messo in circolazione una banconota falsa da 100 euro consegnandola all’addetto alle consegne di una pizzeria, in pagamento di un minore importo quale corrispettivo di quanto ordinato.

Avverso la sentenza di condanna l’imputato interponeva ricorso per Cassazione lamentando, tra l’altro, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla grossolanità del falso poiché, sia il fattorino sia la cassiera, soggetti abituati a valutare la genuinità delle banconote, si erano accorti che la banconota in oggetto fosse una fotocopia a colori.

Spendita di banconota falsa: oltre la grossolanità della contraffazione rilevano anche le modalità di scambio e le circostanze nelle quali essa avviene.

La Corte, preliminarmente ha rammentato che in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato c.d. impossibile ex. art. 49 c.p., è oggetto di valutazione solo quando il falso sia ictu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 1, n. 41108 del 24/10/2011).

Logica conseguenza è che, si configura il reato impossibile per inidoneità della condotta, allorquando la grossolanità della contraffazione renda il falso così evidente da escludere, non tanto la probabilità, quanto la possibilità che lo stesso venga riconosciuto da una qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza (Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010).

Ebbene, nel caso di specie, quantunque la falsificazione fosse rudimentale, in quanto la banconota contraffatta consisteva in una semplice fotocopia, priva di filigrana e tagliata in modo irregolare, nondimeno il contesto in cui la stessa è stata consegnata in pagamento al fattorino della pizzeria, alla quale erano state fornite generalità false, per strada, in maniera frettolosa, in condizioni di luce precarie, ha reso la condotta concretamente idonea ad ingannare l’accipiens.

Invero, soltanto in un secondo momento e dall’esame attento della cassiera della pizzeria, avvezza all’utilizzo delle banconote, si è avuto modo di accorgersi della contraffazione della banconota.

Ebbene, la Corte, nel rigettare il ricorso e nel ritenere la condotta dell’imputato integrante il reato di cui all’art. 455 c.p., ha concluso ribadendo il principio secondo cui, in tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile ricorre solo quando il falso sia riconoscibile ictu oculi dalla generalità dei consociati, espressa dall’uomo qualunque di comune esperienza, ed evidenzia, con specifico riferimento al caso di specie, che il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche alle modalità di scambio ed alle circostanze nelle quali esso avviene (Sez. 5, n. 1278 del 15/12/1993).


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica