Ammissibile l’adesione via PEC all’astensione dalle udienze

E’ ammissibile l’istanza di adesione all’astensione proclamata dagli organismi di categoria trasmessa con PEC a pena di nullità assoluta dell’intero giudizio. Cassazione, Sezione II penale, Sentenza, 22 ottobre 2020 – 22 dicembre 2020, n. 37142.

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca

L’omessa valutazione dell’istanza di adesione all’astensione proclamata dagli organismi di categoria, inviata a mezzo pec e nel rispetto del termine fissato dal codice di autoregolamentazione, e lo svolgimento del giudizio di appello in assenza del difensore dell’imputato rappresenta motivo di nullità assoluta che travolge l’intero giudizio di appello e la sentenza pronunciata all’esito.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Chiamata a pronunciarsi su un ricorso ove si deduceva la nullità della sentenza di condanna per violazione del diritto di difesa conseguente all’omessa partecipazione del difensore all’udienza svolta dinanzi alla Corte d’appello, cui era stata inviata a mezzo pec la dichiarazione del difensore di adesione all’astensione proclamata dall’organismo di categoria, la Corte, nel dichiararne la fondatezza, ha fatto chiarezza sul profilo concernente l’ammissibilità dell’invio di comunicazioni ed istanze all’autorità giudiziaria mediante il ricorso allo strumento della posta elettronica certificata.

In premessa, la Corte ha ricordato che in più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione” (Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019e Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017 entrambe relative ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell’imputato; Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019 concernente analoga fattispecie nel procedimento di sorveglianza; Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018 riguardante l’istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dall’imputata, poiché detenuta agli arresti domiciliari; Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016).

Tuttavia, la fattispecie dell’inoltro all’autorità giudiziaria della comunicazione di adesione all’astensione proclamata dagli organismi di categoria da parte del difensore dell’imputato è disciplinata con precise indicazioni di cui all’art. 3 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, ove si prevede peraltro che l’atto contenente la dichiarazione di astensione sia «trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero … almeno due giorni prima della data stabilita».

Ebbene, da tale elemento la giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione ha dedotto l’ammissibilità della trasmissione dell’istanza in questione anche con lo strumento della posta elettronica certificata (Sez. 2, n. 4655 del 08/01/2020; Sez. 4, n. 35683 del 06/06/2018; Sez. 5, n. 4718 del 18/11/2019; Sez. 1, n. 46626 del 25/11/2019; Sez. 1, n. 43957 del 9/7/2019) e ciò in continuità con l’orientamento che aveva riconosciuto la legittimità della trasmissione via telefax alla cancelleria del giudice procedente della richiesta di rinvio per adesione all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria (Sez. 4, n. 3861 del 10/11/2017, dep. 2018, Clemense, Rv. 271740).

L’affermazione di tale principio trova la sua legittimazione nel risultato dell’interpretazione letterale della norma nonché in quello conseguente ad un’interpretazione adeguatrice e sistematica, più rispondente all’evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche avuto riguardo alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo.

Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, la Corte, nell’annulare con rinvio la sentenza impugnata, ha affermato il principio secondo cui l’omessa valutazione dell’istanza, inviata a mezzo pec e nel rispetto del termine fissato dal codice di autoregolamentazione, e lo svolgimento del giudizio di appello in assenza del difensore dell’imputato rappresenta motivo di nullità assoluta che travolge l’intero giudizio di appello e la sentenza pronunciata all’esito.


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica