Danno da carburante: l’acquirente deve provare il fatto dell’adempimento

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Al venditore spetta provare l’esatto adempimento, ma il compratore deve provare il danno cagionato. Cass. n. 5029/2022

 

Il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, rigettavano la domanda attorea di condanna del gestore di una stazione di rifornimento carburanti al risarcimento del danno alla propria autovettura ricondotto alla presenza di acqua nel gasolio, posto che era stato dimostrato il nesso di causalità.

Invero, provato il rifornimento e il successivo guasto del mezzo, nè veniva offerta la prova che il guasto fosse dipeso dalla stazione di  rifornimento, non ricavandosi la presenza d’acqua nel serbatoio ma solo nel filtro del gasolio e negli iniettori indicativi di un lento accumulo di un quantitativo di acqua divenuto nel tempo fonte di danno meccanico, nè che vi fosse presenza d’acqua nel gasolio erogato. Inoltre quell’impianto aveva erogato forniture a diversi clienti senza inconvenienti.

Quindi nel ricorso per cassazione si lamentava – tra le altre – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1473, 1490, 1494 c.c. e dell’art. 2697 c.c., commi 1 e 2, in quanto la Corte d’appello avrebbe errato a porre a carico dell’acquirente l’onere di provare che il gasolio comprato presentasse la presenza di acqua, spettando invece al venditore dar prova dell’esatto adempimento. Secondo la tesi attorea, infatti, il rifornimento di carburante aveva dato luogo a un contratto di compravendita, dal quale discendeva l’obbligo di garanzia del venditore, invocandosi quindi la responsabilità solidale ex articolo 2055 c.c. del gestore con il fornitore.

Nel rigettare le doglianze, la Corte chiarisce che non può revocarsi in dubbio nessuna violazione dell’onere probatorio nel caso concreto, stante che «se è pur vero che spetta al contraente, e quindi al venditore, dimostrare di avere ben adempiuto, non è parimenti dubbio che il fatto dell’adempimento (nella specie, che il guasto è stato causato dal rifornimento di gasolio) deve essere dimostrato dall’altra parte, in questo caso dal compratore.

 

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Cassazione, Sezione II, ordinanza n. 5029 del 12/01/2022 – dep. 16/02/2022

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FATTO E DIRITTO

La vicenda venuta all’esame di legittimità può riassumersi nei termini seguenti:

– il Tribunale rigettò la domanda con la quale (OMISSIS) aveva chiesto condannarsi la (OMISSIS) s.n.c., gestore di una stazione di rifornimento carburanti, al risarcimento del danno, che, secondo la prospettazione, era derivato alla propria autovettura a causa della presenza di acqua nel gasolio pompato nel serbatoio del mezzo;

– la Corte d’appello di Catanzaro rigettò l’impugnazione dello sconfitto attore, per non essere costui riuscito a dimostrare il nesso di causalità: era rimasto provato il rifornimento e il successivo guasto del mezzo; ma non v’era prova che esso guasto fosse dipeso dal rifornimento in parola e non piuttosto da un lento accumulo nel filtro del gasolio di un quantitativo di acqua, divenuto nel tempo fonte di danno meccanico, nè che vi fosse presenza d’acqua nel gasolio erogato.

(OMISSIS) ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di due motivi e l’intimata resiste con controricorso.

Con i due motivi, tra loro correlati, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. e articolo 329 c.p.c., comma 1, articoli 1218, 1223, 1473, 1490, 1494 c.c., articolo 2697 c.c., commi 1 e 2, articolo 163 c.p.c., comma 5, articoli 183, 184 c.p.c., articolo 115 c.p.c., comma 1, articolo 116 c.p.c., assumendo in sintesi che:

– la Corte d’appello aveva reputata non provata la circostanza che nel serbatoio dell’autovettura fosse stata riscontrata la presenza di acqua, poichè una tale circostanza era stata, invece, accertata dal Tribunale I sul punto si era formato il giudicato, che la sentenza d’appello aveva violato;

– aveva errato a porre a carico dell’acquirente l’onere di provare che il gasolio comprato presentasse la presenza di acqua, mentre era il venditore che avrebbe dovuto dare la prova dell’esatto adempimento, prova che non era stata data;

– l’asserto secondo il quale quell’impianto nei giorni precedenti e lo stesso giorno nel quale il ricorrente si era rifornito, aveva erogato 293 litri di gasolio, senza registrare contestazione alcuna, tratto dalla copia del registro di carico e scarico acquisita dal c.t.u., era frutto di errore, poichè trovava fondamento in un documento generico e ininfluente, che non avrebbe potuto essere utilizzato in quanto non espressamente versato in atti al fine, con la conseguenza che la decisione, violando l’articolo 163 c.p.c., comma 5, articolo 183 c.p.c., commi 4, 6, 7 e articolo 184 c.p.c., lo aveva posto a base della decisione;

– la sentenza non aveva tenuto conto del fatto decisivo che il ricorrente nella mattinata del (OMISSIS) aveva rifornito di gasolio la propria autovettura presso la stazione gestita dalla convenuta, che gli aveva venduto gasolio frammisto ad acqua, la cui presenza era stata riscontrata nel serbatoio del veicolo, negli iniettori e nel filtro del gasolio, siccome avrebbe dovuto trarsi dalla svolta istruttoria (il ricorrente riprende stralci testimoniali e delle relazioni peritali).

L’insieme censuratorio non può essere accolto.

È opportuno prendere le mosse dalla motivazione della sentenza impugnata.

La Corte locale riporta che con il primo motivo l’appellante addebitava alla sentenza di primo grado di avere contraddittoriamente negato l’imputabilità del danno alla convenuta, nonostante avesse reputato acclarata la presenza di acqua nel serbatoio; con il secondo motivo aveva invocato la concorrente responsabilità contrattuale dell’appellata, poichè il rifornimento di carburante aveva dato luogo a un contratto di compravendita, dal quale discendeva l’obbligo di garanzia del venditore; con il terzo motivo aveva invocato la responsabilità solidale ex articolo 2055 c.c., del gestore con la (OMISSIS) s.p.a.; con il quarto motivo aveva evidenziato che la convenuta non aveva vinto la presunzione di colpa a suo carico, poichè dalla consulenza dell’ing. (OMISSIS) si ricavava che: a) la sedimentazione dell’acqua era avvenuta in 3/4 ore, il che era compatibile con il fatto che il mezzo non si era arrestato nell’immediatezza, ma solo dopo aver percorso un tratto di strada; b) il medesimo consulente aveva accertato che il controllo sull’impianto era stato effettuato solo dopo dieci giorni dall’occorso; nonchè, infine, era contestata, la consulenza dell’ing. (OMISSIS), poichè costui non aveva effettuato nessuna ispezione e non aveva adeguatamente documentato che nei giorni precedenti l’erogatore n. (OMISSIS) era stato regolarmente utilizzato senza inconvenienti.

In punto di motivazione la sentenza, pur giudicando provato che, dopo il rifornimento, l’autovettura aveva avuto un guasto, esclude essere stata raggiunta la prova sul nesso di causalità, sulla base delle seguenti considerazioni: da nessuna delle testimonianze poteva ricavarsi la presenza d’acqua nel serbatoio, ma solo nel filtro del gasolio e negli iniettori e una tale presenza sarebbe stata indispensabile al fine d’accogliere la domanda, “posto che il guasto avrebbe potuto ugualmente prodursi per effetto di un lento processo di accumulo dell’acqua nel filtro del gasolio derivante da plurimi e diversi rifornimento, fino a raggiungere proporzioni intollerabili e danneggiare gli organi della distribuzione del carburante provocando i guasti lamentati dal (OMISSIS)”; l’impianto nei giorni precedenti e successivi a quello del (OMISSIS) aveva erogato carburante senza inconvenienti (richiama la copia del registro di carico e scarico allegata alla c.t.u.); “l’eccezione secondo cui i registri utilizzati dal consulente tecnico d’ufficio sarebbero privi di rilevanza probatoria perchè costituite da mere copie informali” non poteva accogliersi, non essendone stata mai prima contestata la genuinità.

Nella sostanza, la censura investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’articolo 116 c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, S.U. n. 20867/2020 e successivamente, Sez. 5, n. 16016/2021; ma già, ex multis, Sez. 6, n. 27000/2016).

Sotto altro profilo va ricordato che la denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

Ancora sul punto è appena il caso di soggiungere che nessuna violazione dell’onere probatorio risulta essere stata consumata, stante che se è pur vero che spetta a contraente, e, quindi, al venditore, dimostrare di avere ben adempiuto, non è parimenti dubbio che il fatto dell’adempimento (nella specie, che il guasto è stato causato dal rifornimento di gasolio) deve essere dimostrato dall’altra parte (nella specie il compratore).

Quanto ai documenti dal quali il Giudice ha tratto il convincimento del regolare utilizzo delle pompe nei giorni precedenti e successivi deve rilevarsi che il ricorrente, dalla narrazione della sentenza impugnata, non consta essersi doluto del profilo oggi evidenziato (i documenti non erano stati sottoposti al giudice per far parte delle emergenze probatorie da utilizzare), nè oggi allega e documenta di aver in effetti proposto un simile motivo con l’atto d’appello. Pertanto il profilo di censura, proposto qui per la prima volta, non è scrutinabile.

Infine, deve escludersi la formazione di un giudicato sulla ricostruzione del fatto, stante che la convenuta, risultata totalmente vincitrice, non aveva interesse alcuno a impugnare il passaggio motivazionale del Giudice di primo grado, privo di utile attitudine alla definitività. Passaggio, il quale, non costituiva, comunque, “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno”, individuata dalla sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico (per la nozione, si rinvia, da ultimo, ex multis, a Cass. n. 16853/2018).

Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

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