Patteggiamento: sospensione condizionale della pena concessa se oggetto della pattuizione

In sede di patteggiamento, il beneficio della sospensione condizionale della pena deve formare oggetto della pattuizione per la sua concessione. Cassazione, Sezione Feriale penale, Ordinanza del 27 agosto 2020, n. 25018.

La Massima

Tratta dalla sentenza

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti e non quando, come nel caso di specie, non sia stata richiesta

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Diamante

Il Tribunale applicava la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per il reato di furto in abitazione aggravato. Nell’interposto ricorso per cassazione, la difesa lamentava la nullità della sentenza per la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p..

La Corte in quanto nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso solo se la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti. Diversamente, in assenza di una richiesta in tal senso, il giudice non può concedere d’ufficio il beneficio di legge. (Sez. U., n. 5882 del 11/05/1993; Sez. 4, n. 34352 del 13/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 42973 del 13/06/2019).

Il ricorso, pertanto, veniva dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, co. 5-bis, c.p.p..


L\'autore

Avvocato già iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Enna, funzionario presso pubblica amministrazione. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna dal 2017 al 2019, in cui ha dapprima curato il piano formativo e dopo anche coordinato l’attivatà dei formatori. Fondatore e direttore di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica.