Reati contro il patrimonio ed esclusione della non punibilità ex art. 649 c.p.: la corretta interpretazione

L’esclusione della causa di non punibilità ex art. 649 c.p. opera nei confronti dei delitti consumati espressamente indicati e per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato se commessi con violenza alla persona. Cassazione, Sezione II, Sentenza penale, 17 settembre 2020 n. 27888.

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca e dell’avv. Andrea Diamante

L’autonomia del delitto tentato comporta che gli effetti giuridici negativi previsti attraverso lo specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di delitto consumato, in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione e, in difetto di espressa previsione, non possono trovare applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato. Pertanto, l’esclusione dell’esimente di cui all’art. 649 c.p. per i delitti contro il patrimonio in danno di congiunti si riferisce, nel fare menzione dei delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione, alle sole forme consumate e non anche a quelle tentatate, le quali beneficiano della speciale causa di non punibilità se commessi senza violenza alla persona.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Chiamata a pronunciarsi su un ricorso avverso una sentenza di condanna per il reato di rapina di cui all’art. 628 c.p. ove si deduceva la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 649 c.p. (si asseriva che la rapina consumata ai danni della madre fosse avvenuta con la sola minaccia e in assenza di violenza, per cui avrebbe dovuto trovare applicazione la causa di non punibilità, esclusa invece per i delitti di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p. per ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone), la Suprema Corte nel dichiararne l’infondatezza ha ancora una volta chiarito la corretta portata applicativa della norma de qua.

Invero, la disposizione richiamata prevede una specifica causa di non punibilità ed un particolare regime di procedibilità per i reati contro il patrimonio commessi in danno di congiunti che tuttavia ai sensi del terzo comma non trovano applicazione in favore dei delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p. ed ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

Pertanto alla luce di tale ultima previsione, la causa di esclusione della punibilità non opera in relazione a due distinte categorie di reati: la prima è individuata attraverso il riferimento a fattispecie specifiche e tassativamente indicate (la rapina, l’estorsione e il sequestro di persona ai fini di estorsione), per le quali l’applicazione della causa di non punibilità è sempre esclusa; la seconda è costituita dagli “altri reati contro il patrimonio”, per i quali l’esclusione opera solo qualora questi siano stati commessi con “violenza alle persone”.

Nell’ambito della seconda categoria, costituita appunto dagli “altri reati contro il patrimonio”, devono ritenersi compresi anche i reati di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p. commessi nella forma del tentativo. Ciò in quanto il tenore letterale della prima parte della norma, nella quale si fa riferimento specifico ai delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione, impone di ritenere che l’esclusione dell’esimente sia da intendersi limitata alle sole forme consumate e non anche alle corrispondenti fattispecie tentate, poiché «l’autonomia del delitto tentato comporta che gli effetti giuridici sfavorevoli previsti attraverso lo specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di delitto consumato, in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione e, in difetto di espressa previsione, non possono trovare applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato” (Sez. 2, n. 25242 del 18/04/2019; Sez. 2, n. 24643 del 21/03/2012; Sez. 2, n. 5504 del 22/10/2013; Sez. 2, n. 29196 del 16/5/2018).


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica