Autovelox non sottoposto a controlli periodici: verbale illegittimo

La Pubblica Amministrazione deve provare che l’autovelox sia sottoposto a controlli periodici. Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza 18 giugno 2020 n. 11869.

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Nel giudizio di opposizione avverso il verbale di contestazione del superamento del limite di velocità, grava sulla Pubblica Amministrazione l’onere di provare che l’apparecchiatura atta all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale sia stata preventivamente sottoposta, oltre alla prescritta ed aggiornata omologazione, anche alla indispensabile verifica periodica di funzionamento.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Multa per eccesso di velocità ed onere probatorio del corretto funzionamento dell’autovelox

A seguito di elevazione di verbale di contestazione del superamento del limite di velocità ex art. 142 C.d.s., accertato con rilevazione elettronica della velocità, veniva proposta opposizione sul presupposto che non era stata fornita dalla Pubblica Amminstrazione la prova circa la verifica periodica di funzionamento dell’autovelox.

Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso ed annullava il verbale di contestazione, tuttavia il Tribunale, in riforma della statuizione di prime cure, ne confermava la legittimità. In particolare, ritenendo diversamente da quanto affermato dal primo giudice, il Tribunale reputava insussistente l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione relativo alla perdurante funzionalità delle apparecchiature utilizzate per il rilevamento della velocità.

Veniva indi proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge , per aver il Giudice del gravame ritenuto erroneamente che l’onere della prova del cattivo funzionamento oppure della mancata omologazione e taratura dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità gravassero sul ricorrente che contesta la contravvenzione e non sull’Amministrazione.

Illegittimità del verbale se la P.A. non prova di aver effettuato delle verifiche periodiche volte ad assicurare la persistente funzionalità dell’autovelox

La suprema Corte, nel ritenere fondato il motivo di ricorso, ha preliminarmente ricordato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, co. 6, C.d.s., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

A seguito di tale pronuncia, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio secondo cui nel giudizio di opposizione grava sulla Pubblica Amministrazione l’onere di provare che l’apparecchiatura atta all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione sia stata preventivamente sottoposta alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile verifica periodica di funzionamento.

La Corte ha inoltre sottolineato che l’efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità, omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico, nel caso concreto e sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate.

Pertanto, il Tribunale ha erroneamente ritenuto sufficiente la produzione in giudizio della documentazione attestante l’omologazione e la corretta installazione e funzionamento dell’autovelox, sul presupposto che non fosse onere dell’Amministrazione provare il perdurante funzionamento dell’apparecchiatura.

Dunque, la Corte ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata, ribadendo che, al fine di ritenere legittimo l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità è onere della Pubblica Amministrazione provare, oltre la corretta installazione ed omologazione degli strumenti rilevatori, anche l’effettuazione delle periodiche verifiche volte ad assicurarne la persistente funzionalità.


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica