L’utilizzo dei telepass aziendali sulle vetture private è reato

Sull’utilizzo dei telepass aziendali sull’autovettura privata da parte del pubblico dipendente per fini extra-istituzionali. Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 18107 del 10/05/2021

La Massima

Costituisce peculato ex art. 314 comma 1 c.p. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che utilizzi un bene mobile per un consistente periodo di tempo per finalità extra-istituzionali, al di fuori di ogni controllo sulla sua destinazione pubblicistica esercitando un potere uti dominus tale da sottrarlo alla disponibilità dell’ente e nei casi in cui all’uso non segua l’immediata restituzione della cosa.

Risponde di peculato e non di peculato d’uso il pubblico ufficiale che utilizza i telepass aziendali sulla propria autovettura per un consistente periodo di tempo e per finalità extra-istituzionali.

La Nota

Veniva proposto ricorso per la cassazione della sentenza con la quale all’esito del doppio grado di giudizio due vigili del fuoco venivano condannati per il reato di peculato per essersi appropriati dei telepass, in uso ai mezzi del corpo, per utilizzarli indebitamente con le loro autovetture. Si ivi deduceva, sostanzialmente, l’erronea qualificazione del fatto reato da qualificarsi, secondo le tesi difensive, come peculato d’uso.

Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Suprema Corte ha preliminarmente ricordato la sostanziale differenza che intercorre tra il reato di cui all’art. 314 comma 2 c.p. (peculato d’uso) e il reato di peculato di cui al primo comma.

Il primo ricorre soltanto nei casi di un uso effettivamente momentaneo, inteso come limitato nel tempo, della cosa sottratta. Si richiede invero che la durata dell’appropriazione non superi il tempo di utilizzazione della cosa prelevata, così da comportare una sottrazione alla sua destinazione istituzionale tale da non compromettere seriamente la funzionalità della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 9205 del 19/11/2003, dep. 2004; Sez. 6, n. 4651 del 10/03/1997).

Costituisce invece, ipotesi di peculato ex art. 314 comma 1 c.p., la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che utilizzi un bene mobile per un consistente periodo di tempo per finalità extra-istituzionali, al di fuori di ogni controllo sulla sua destinazione pubblicistica (Sez. 6, n. 53974 del 15/11/2016), esercitando un potere uti dominus tale da sottrarlo alla disponibilità dell’ente (Sez. 6, n. 13038 del 10/03/2016) e nei casi in cui all’uso non segua l’immediata restituzione della cosa (Sez. 6, n. 39102 del 26/04/2019).

Tali principi sono stati correttamente applicati in sede di merito, avendo infatti la Corte di appello rilevato, che i telepass aziendali, utilizzati privatamente dagli imputati sui propri mezzi, non furono stati prontamente restituiti dopo l’uso e che le condotte si sono protratte per un lungo arco temporale tant’è che gli episodi di indebito utilizzo furono numerosi, derivandone per l’effetto che la corretta qualificazione delle condotte all’ipotesi di peculato ex art. 314, comma 1 c.p..


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica