La mera detenzione di valori bollati falsi non costituisce reato

Chi detiene valori di bollo falsi, senza concerto né trattativa con il falsario, non commette reato fino all’effettivo uso. Cassazione, Sez. 5 pen., sentenza n. 37447 del 14/10/2021

a cura dell’avv. Andrea Diamante

Cogliendo l’occasione dal ricorso di un avvocato condannato per aver acquistato e detenuto al fine della circolazione valori bollati previo concerto con un intermediario del falsificatore, contestati i reati di cui agli artt. 110, 453 e 459 c.p., la Suprema Corte ha offerto un quadro sinottico del compiuto sistema normativo posto dal legislatore a tutela della regolare circolazione delle monete, delle carte di pubblico credito e dei valori di bollo, rappresentando le diversa rilevanza penale delle varie condotte di cui alle fattispecie previste dagli articoli interessati.

Falsificazione, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto o senza, di monete e valori di bollo

All’uopo rilevano l’art. 453 “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”, l’art. 455 “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”, l’art. 457 “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”, cui fa rinvio l’art. 459 “Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”, e l’art. 464 “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”.

L’ordito normativo così delineato è caratterizzato dalla diversa rilevanza penale delle varie fattispecie previste dagli articoli richiamati, in cui si tiene conto della ricorrenza o meno del concorso con il falsificatore o un suo intermediario ovvero se si palesi una mera ricezione/detenzione, dell’assenza di concorso con il falsificatore o un suo intermediario ma con un previo concerto con gli stessi ovvero se questo manchi, ovvero ancora se vi è solo l’uso secondo le modalità tradizionali che si addicono al valore preso in considerazione oppure è apprezzabile una mera detenzione.

Mera detenzione, previo concerto, fine della messa in circolazione

La Suprema Corte chiarisce sin da subito che la fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 453459 c.p. «richiede la finalità specifica della messa in circolazione affinché la mera detenzione assuma rilievo penale». Tuttavia, quandunque emerga il previo concerto con l’intermediario del contraffattore, per la Corte si verte nell’ipotesi di cui all’art. 453 c.p., n. 3 (ossia la condotta di chi, in assenza di concorso nella contraffazione o nell’alterazione, introduce nel territorio dello Stato o detiene, spende o mette in circolazione in questo caso valori bollati di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario) per la cui integrazione rileva di per sé la detenzione dei valori bollati.

«Ed invero», spiega la Suprema Corte, «il rinvio dell’art. 459 c.p. alle disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 non può intendersi come un semplice richiamo “quoad poenam”; sicchè per la individuazione delle relative fattispecie è necessario far riferimento al contenuto delle disposizioni richiamate», con la conseguenza che «in caso di detenzione di valori di bollo contraffatti o alterati, occorre accertare se la detenzione/ricezione sia avvenuta al fine della messa in circolazione, così come richiesto dall’art. 453 c.p. e dall’art. 455». Per cui, «se tale fine è escluso, non sussiste il reato di cui all’art. 459 c.p.».

La V Sezione ha quindi ribadito il principio di diritto per cui «in tema di falsità in valori bollati, qualora l’agente acquisti, riceva o detenga valori di bollo falsi (senza concerto nè trattativa con l’autore della falsificazione o un suo intermediario) al fine di utilizzarli secondo la loro normale destinazione, non commette alcun reato fino a quando non ne faccia effettivamente uso» (Sez. 2, Sentenza n. 11379 del 14/10/1998; Sez. 2, Sentenza n. 7760 del 04/02/2010). In tal caso, in assenza di concorso nella contraffazione o nell’alterazione, il soggetto che detiene valori di bollo falsificati o alterati senza fine di messa in circolazione e ne faccia uso secondo la loro normale destinazione commette il meno grave reato di “uso di valori di bollo contraffatti o alterati” di cui all’art. 464 (Sez. 5, Sentenza n. 3316 del 22/02/1983), posto che il legislatore con specifico riferimento al mero uso dei valori di bollo ha previsto una specifica sanzione.

Si palesa la diversa rilevanza penale delle varie fattispecie previste dagli articoli richiamati, una diversità la cui ratio è ricondotta nella lettura nomofilattica tanto nell’esigenza di evitare la messa in circolazione, quanto nella necessità di scoraggiare accordi e interazioni con gli autori della contraffazione/alterazione o con i loro intermediari,  posto che il legislatore ha inteso aggravare la condotta della mera detenzione preceduta dal concerto proprio per scoraggiare tali accordi, ritenuti in grado di rafforzano il sistema illecito.

La Suprema Corte, al precipuo scopo di rendere plastica la differenziazione tra le condotte criminose, ha pure enucleato tre principi orientatori:

1) «in tema di falsità in valori bollati, qualora l’agente, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, detenga valori di bollo falsi di concerto con l’autore della falsificazione o un suo intermediario commette il reato di cui all’art. 459 c.p. – art. 453 c.p., n. 3, non rilevando in tal caso il fine della messa in circolazione, stante la pericolosità già insita nel concerto con l’autore della falsificazione o un suo intermediario»;

2) «in tema di falsità in valori bollati, qualora l’agente acquisti o riceva valori di bollo falsi dall’autore della falsificazione o da un suo intermediario, senza concerto con essi, commette il reato di cui all’art. 453 c.p., n. 4 ove abbia agito al fine della messa in circolazione»;

3) «in tema di falsità in valori bollati, qualora l’agente acquisti, non dall’autore della contraffazione o da un suo intermediario, o detenga valori di bollo falsi – senza che vi sia stato quindi alcun contatto e intesa con i predetti soggetti qualificati all’interno del sistema della falsificazione – commette il reato di cui all’art. 455 c.p. ove abbia agito al fine della messa in circolazione».

Pertanto, nel compiuto sistema normativo posto dal legislatore a tutela della regolare circolazione delle monete, delle carte di pubblico credito e dei valori di bollo, le condotte sono penalmente sanzionate (art. 453, nn. 3 e 4, artt. 455 e 459) solo se e in quanto idonee a porre concretamente in pericolo l’autorità e credibilità degli istituti di emissione, nonchè gli interessi finanziari e patrimoniali dello Stato.

 

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L\'autore

Avvocato già iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Enna, funzionario presso pubblica amministrazione. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna dal 2017 al 2019, in cui ha dapprima curato il piano formativo e dopo anche coordinato l’attivatà dei formatori. Fondatore e direttore di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica.