Guida in stato di ebbrezza e incidente in orario notturno: il corretto bilanciamento delle circostanze

Guida in stato di ebbrezza provocando un incidente in orario notturno: il corretto bilanciamento delle aggravanti con l’attenuante. Cassazione, Sezione  IV penale , Sentenza 19 febbraio, n. 10226.

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca

In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente (art. 186 co. 2-bis C.d.s.) e di aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186 co. 2-sexies C.d.s.) con una circostanza attenuante, deve in primo luogo essere operato l’aumento previsto dalla prima aggravante e, successivamente, eseguito il giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 c.p. tra la circostanza attenuante e la residua circostanza aggravante, apportando l’eventuale aumento o diminuzione sulla pena.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Guida in stato di ebbrezza e provocazione di un incidente in orario notturno.

A seguito di condanna per il reato di cui all’art. 186 co. 2 lett. c) co. 2-bis e co. 2-sexies c.d.s.,  il Procuratore Generale ricorreva per la Cassazione della sentenza, lamentando la violazione di legge in relazione al calcolo della pena, in quanto sarebbero stati stravolti i principi cardine che sovraintendono alla determinazione della sanzione.

Sosteneva invero che, preliminarmente, si sarebbe dovuto operare il raddoppio della sanzione prevista dalla circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente (art. 186, co. 2-bis c.d.s.), successivamente, su tale pena, applicare l’aumento fino ad un terzo per l’aggravante relativa all’orario notturno (art. 186 co. 2-sexies c.d.s.) per poi, da ultimo, procedere con le riduzioni in virtù del riconoscimento delle circostanze attenuanti.

L’aggravante di aver provocato l’incidente in orario notturno  è sottratta al giudizio di bilanciamento

Diversamente opinando, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo il principio ormai consolidato (cfr. Sez. 4, n. 53280 del 21/09/2017), e correttamente seguito dal Giudice di merito, secondo il quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente (art. 186 co. 2-bis C.d.s.) e di aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186 co. 2-sexies C.d.s.) con una circostanza attenuante (nel caso di specie, le attenuanti generiche), deve in primo luogo essere operato l’aumento previsto dall’aggravante di cui all’art. 186 co. 2-sexies, circostanza sottratta espressamente al giudizio di bilanciamento ai sensi dell’art. 186, co. 2-septies, c.d.s., quindi, eseguito il giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 c.p. tra la circostanza attenuante e la residua circostanza aggravante, apportare l’eventuale aumento o diminuzione sulla pena precedentemente ottenuta.


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica