Sentenza di non luogo a procedere: sempre tardivo il ricorso presentato oltre i 15 giorni

La sentenza di non luogo a procedere va impugnata sempre nel termine di 15 giorni, in quanto procedimento camerale, a prescindere dal termine assegnato dal giudice per il deposito delle motivazioni della sentenza. Cassazione, Sezione  IV penale, Sentenza 26 febbraio 2020 n. 19221.

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Il termine di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, pronunciata in grado d’appello, in quanto provvedimento emesso a seguito di procedimento in camera di consiglio, è quello di quindici giorni stabilito dall’art. 585, co. 1, lett. a), c.p.p., del tutto ininfluente l’irrituale applicazione, da parte del giudice, dell’assegnazione di un termine più lungo per il deposito della motivazione della sentenza ex art. 544, co. 3, c.p.p..

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Sentenza di non luogo a procedere emessa in camera di consiglio: quale termine per proporre impugnazione?

All’esito del doppio grado di giudizio veniva confermata la sentenza di non luogo a procedere, per non aver commesso il fatto nei confronti degli imputati, in ordine ai reati loro ascritti.

Il Procuratore generale ricorreva per la cassazione della sentenza lamentando violazione di legge sostenendo di contro la sussistenza della penale responsabilità degli imputati. Indi, si costituiva in giudizio uno degli imputati che, con memoria articolata, riteneva il ricorso proposto inammissibile poichè tardivo, non essendo stato rispettato il termine generale di quindici giorni previsto per proporre impugnazione avverso i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio, avendo il Procuratore Generale depositato il ricorso il quarantaquattresimo giorno dal termine di scadenza della motivazione della sentenza d’appello.

Tardivo il ricorso avverso il provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio se depositato oltre i 15 giorni

La Corte, senza entrare nel merito dei motivi di gravame, nell’accogliere la tesi difensiva ha dichiarato inamissibile il ricorso poiché appunto tardivo.

Invero, essa ha preliminarmente evidenziato che, pur avendo la Corte di appello assegnato – irritualmente – un termine di 90 giorni per le motivazioni in luogo dei 15 giorni stablito in via generale dall’art. 585, co. 1, lett. a), c.p.p., il Procuratore Generale, cui non spettava la comunicazione dell’avvenuto deposito avendo partecipato all’udienza conclusiva nonché assistito alla lettura del dispositivo, avrebbe dovuto osservare il generale termine di 15 giorni per l’impugnazione. Gravame che, invece, è stato depositato al quarantaquattresimo giorno (ergo, in ritardo) dalla scadenza del termine di deposito della sentenza fissato, appunto, in 90 giorni.

Considerate tali premesse, la Corte ha affermato che, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. U. n. 313126 del 26/06/2002; Sez. U. n. 21039 del 27/01/2011; Sez. 4, n. 29654 del 21/04/2016), è chiaro ed inequivoco il dettato dell’art. 585, co. 1, lett. a), c.p.p. che fissa, in via generale, in 15 giorni il termine per l’impugnazione dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio, fra i quali rientra sicuramente anche la sentenza pronunciata dalla Corte di appello a sensi dell’art. 428, co. 2, c.p.p., non potendo certamente tale regime essere mutato laddove la Corte di merito faccia un’irrituale applicazione dell’art. 544, co. 3, c.p.p..

La Suprema Corte ha concluso pertanto per l’inammissibilità – siccome tardivo – del ricorso, statuendo che il termine di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, pronunciate in grado d’appello, in quanto provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio è quello di quindici giorni stabilito dall’art. 585, co. 1, lett. a), c.p.p., essendo ininfluente l’irrituale applicazione, da parte del giudice, dell’assegnazione di un termine più lungo per il deposito della motivazione della sentenza ex art. 544, co. 3, c.p.p..


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica