Mancata comparizione dell’avvocato all’udienza di precisazione delle conclusioni: sorte delle richieste istruttorie

Nel caso di mancata comparizione dell’avvocato all’udienza di precisazione delle conclusioni:diversa sorte delle istanze istruttorie. Cassazione, Sezione III civile, Sentenza, 20 novembre 2020 n. 26523.

La Massima

A cura dell’avv. Andrea Savoca e dell’avv. Andrea Diamante

In caso di mancata comparazione del procuratore di una parte all’udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reitarato nel corso dell’udienza successiva al provvedimento reiettivo ed antecedente a quella di precisazione delle conclusioni. Diversamente, devono intendersi rinunciate quelle non reiterate a seguito di rigetto di rigetto, non comparso l’avvocato all’udienza di precisazione delle conclusioni.

La Nota

A cura dell’avv. Andrea Savoca

Mancata comparizione dell’avvocato all’udienza di precisazione delle conclusioni: rigettate le richieste istruttorie

L’attore citava in giudizio la società fornitrice di gas al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati ad un negozio di sua proprietà da un’esplosione provocata da una fuga di gas metano di un gasdotto che si trovava nelle immediate vicinanze del locale. Nel corso del giudizio veniva disposta una c.t.u., ma respinta l’stanza di ammissione delle prove orali articolate dall’attrice.

Precisate le conclusioni da parte della sola convenuta, in quanto il difensore di parte attrice non era comparso per rinuncia al mandato, nonostante la richiesta del legale della società di un rinvio dell’udienza al fine di consentire all’attore di munirsi di nuovo difensore, il giudice negava il differimento e, posta la causa in decisione, rigettava l’istanza istruttoria attora sul presupposto che la c.t.u. non aveva individuato con certezza la causa dell’esplosione, affermando inoltre che non vi era possibilità di assumere le prove orali dedotte dall’attrice in quanto la richiesta non era stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.

Avendo il giudice dell’appello rigettato il gravame interposto dall’attore e confermato integralmente la sentenza di primo grado, lo stesso proponeva ricorso per cassazione denunciando, tra gli altri e per quel che rileva in questa sede, violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 187, 188 e 189 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che le istanze istruttorie non ribadite nell’udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al primo giudice dovessero intendersi rinunciate.

Deduceva la ricorrente che occorre distinguere l’ipotesi in cui la parte, in sede di precisazione delle conclusioni, non ribadisca specificamente tutte le istanze e conclusioni già formulate, dovendosi in tal caso considersi abbandonate, dall’ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all’udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non le precisi o le precisi in modo generico, operando in tal caso la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni ed istanze precedentemente precisate.

In ultimo, la ricorrente evidenziava che l’istanza di ammissione delle prove orali fosse stata reiterata sia subito dopo il deposito della relazione di c.t.u. (all’udienza immediatamente precedente quella fissata per la precisazione delle conclusioni), sia nella comparsa conclusionale.

Mancata comparizione dell’avvocato all’udienza di p.c.: le istanze istruttorie reiterate successivamente al provvedimento reiettivo devono intendersi espressamente richiamate.

La Corte nel percorso logico-giuridico posto a fondamento dell’accoglimento del superiore motivo di ricorso si è posta di fronte alla necessità di coordinare due diversi principi entrambi consolidati nella giurisprudenza di legittimità:

  • la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché diversamente le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello (Cass. n. 25157/2008; Cass. n. 16290/2016, Cass. n. 19352/2017, Cass. n. 5741/2019, Cass. n. 5029/2019; Cass. n. 10748/2012; Cass. n. 3229/2019);
  • se il procuratore della parte non si presenti all’udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non le precisi o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (Cass. n. 409/2006; Cass. n. 22360/2013; Cass. n. 11222/2018).

Dal corretto coordinamento dei principi sopra richiamati,  la Corte ha dedotto che, laddove il giudice istruttore rigetti le istanze probatorie, non possa operare la presunzione circa la volontà di far valere le originarie conclusioni, poiché il provvedimento reiettivo sollecita la parte interessata a ribadire espressamente le proprie richieste istruttorie, che in difetto debbono intendersi tacitamente rinunciate. Ne consegue che la parte, al fine di riaffermare tali conclusioni, è onerata di partecipare all’udienza di precisazione delle conclusioni e che la mancata comparizione comporta, al pari della mancata reiterazione delle richieste, l’abbandono delle istanze.

La ricostruzione de qua, tuttavia, non può valere nell’ipotesi in cui la parte che si sia vista rigettare le richieste istruttorie abbia successivamente reiterato l’istanza di ammissione, mostrando per l’effetto di non prestare acquiescenza al provvedimento reiettivo e di avere un persistente interesse alla prova, inconciliabile con la presunzione di abbandono. Pertanto, la mancata comparizione del procuratore della parte all’udienza di precisazione delle conclusioni comporta che debbano considerarsi confermate le conclusioni precedentemente formulate, ivi comprese quelle istruttorie reiterate dopo il provvedimento reiettivo.

In conclusione, la Corte, nell’annullare con rinvio la sentenza impugnata, ha affermato il principio per cui «in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all’udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l’ammissione.


L\'autore

Avvocato del Foro di Enna. Formatore presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Enna nel 2019, in cui ha curato l’assegnazione delle tracce e le correzioni individuali e collettive. Membro del coordinamento di Iter Iuris – Portale di informazione giuridica