Libro Terzo. Titolo I – Disposizioni generali (artt. 187-193)


Art. 187. Oggetto della prova.

1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali.

3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.

Art. 188. Libertà morale della persona nell’assunzione della prova.

1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

Art. 189. Prove non disciplinate dalla legge.

1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.

Art. 190. Diritto alla prova.

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.

2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.

3. I provvedimenti sull’ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

Art. 190-bis. Requisiti della prova in casi particolari (1).

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l’esame di un testimone o di una delle persone indicate nell’articolo 210 e queste hanno già reso di-chiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesi-me saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati ac-quisiti a norma dell’articolo 238, l’esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiara-zioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. (2)

1-bis.  La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis,609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies del codice penale, se l’esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici e, in ogni caso, quando l’esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità. (4)

(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(2) Comma sostituito dall’art. 3 della L. 1 marzo 2001, n. 63.

(3) Le parole “anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater1” sono state aggiunte dall’art. 14, comma 1, della L. 6 febbraio 2006, n. 38

(4) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 2, L. 3 agosto 1998, n. 269  e modificato dall’art. 14, comma 1, L. 6 febbraio 2006, n. 38, poi modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

Art. 191. Prove illegittimamente acquisite.

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

2. L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale (1).

(1) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, L. 14 luglio 2017, n. 110.

Art. 192. Valutazione della prova.

1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b).

Art. 193. Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili.

1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.


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