Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura penale e disposizioni transitorie

Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura penale e disposizioni transitorie

(< Indice Sommario Codice di procedura penale)

(< Libro Undicesimo. Titolo IV-bis – Trasferimento dei procedimenti penali)


Titolo I
Norme di attuazione


Capo I
Disposizioni relative al giudice

Art. 1. Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

1. Agli effetti di quanto stabilito dall’articolo 11 del codice, il distretto di corte d’appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme.

Art. 2. Riunione di processi

1. Se più processi che possono essere riuniti a norma dell’articolo 17 del codice pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il dirigente dell’ufficio o della sezione designa per la eventuale riunione il giudice o la sezione cui è stato assegnato per primo uno dei processi, salvo che sussistano rilevanti esigenze di servizio ovvero la designazione possa pregiudicare la rapida definizione dei processi medesimi. In tali ultime ipotesi provvede con decreto motivato.

1-bis. Fermo quanto previsto dalla seconda parte del comma 1, nel caso indicato dall’articolo 17 comma 1-bis del codice il dirigente dell’ufficio o della sezione designa per l’eventuale riunione il giudice o la sezione che procede in composizione collegiale cui è stato assegnato per primo uno dei processi. Se la riunione non viene disposta, gli atti sono restituiti.

Capo II
Disposizioni relative al pubblico ministero

Art. 3. Designazione del pubblico ministero (1)

[1. I titolari degli uffici del pubblico ministero curano che, ove possibile, alla trattazione del procedimento provvedano, per tutte le fasi del relativo grado, il magistrato o i magistrati originariamente designati.] (1).

(1) Articolo abrogato dall’art. 7, D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.

Art. 4. Contrasto tra pubblici ministeri

1. Quando ricorre l’ipotesi prevista dall’articolo 54 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione gli atti del procedimento in originale o in copia.

Art. 4-bis. Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero

1. La richiesta al procuratore generale di cui all’articolo 54-quater, comma 3, del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero.

2. Ai fini della determinazione dell’ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procur atore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l’ammissibilità della richiesta, può richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento.

Capo III
Disposizioni relative alla polizia giudiziaria

Art. 5. Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria

1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza nonché del Corpo forestale dello Stato (1).

2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le disposizioni dell’articolo 8 in quanto applicabili.

3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell’articolo 10.

(1) Comma modificato dal comma 7 dell’art. 4, L. 3 febbraio 2011, n. 4.

Art. 6. Costituzione dell’organico delle sezioni

1. L’organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell’organico delle procure della Repubblica.

2. Almeno due terzi dell’organico sono riservati ad ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di ogni biennio il ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri dell’interno, della difesa e delle finanze, determina con decreto l’organico delle sezioni, tenuto conto delle esigenze connesse all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e sentito il procuratore generale presso la corte di appello interessato. Nel decreto è fissato, per ogni sezione, il contingente assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto conto dei rispettivi organici.

4. Il personale applicato a norma dell’articolo 5 comma 2 non viene calcolato nell’organico delle sezioni.

Art. 7. Ripianamento organico e posti vacanti

1. Le amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al ripianamento organico entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall’articolo 6 comma 3).

2. Quando si deve provvedere alla copertura delle vacanze, l’elenco di queste è pubblicato senza ritardo sul bollettino dell’amministrazione interessata su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello.

3. Nell’ipotesi indicata nel comma 2, l’amministrazione interessata provvede alla copertura entro novanta giorni dalla richiesta del procuratore generale.

Art. 8. Assegnazione alle sezioni

1. Gli interessati all’assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda all’amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.

2. Le domande, con il parere dell’ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza.

3. Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al procuratore generale, individuato a norma del comma 2, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini dell’assegnazione alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero triplo a quello delle vacanze.

4. Un terzo dei soggetti indicati dall’amministrazione di appartenenza deve avere svolto attività di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria.

5. Per ogni candidato, l’amministrazione di appartenenza trasmette contestualmente copia della documentazione caratteristica.

6. L’assegnazione è disposta senza ritardo con provvedimento dell’amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato.

7. Non sono considerate le domande e le posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 9. Direzione e coordinamento delle sezioni

1. Il capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione la dirige e ne coordina l’attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell’articolo 58 del codice.

2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l’ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione.

Art. 10. Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni

1. Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni sono disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione.

3. Il personale delle sezioni è esonerato, quanto all’impiego, dai compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti della amministrazioni di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che per casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell’ufficio presso il quale la sezione è istituita.

Art. 11. Trasferimenti del personale delle sezioni

1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall’amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa dell’amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello.

2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, è sufficiente il tempestivo avviso al capo dell’ufficio e al procuratore generale da parte dell’amministrazione.

Art. 12. Servizi di polizia giudiziaria

1. Agli effetti di quanto previsto dall’articolo 56 del codice, sono servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell’articolo 55 del codice.

2. Entro il termine stabilito per l’entrata in vigore del codice, le amministrazioni o gli organismi dai quali dipendono i servizi indicati nel comma 1 comunicano al procuratore generale presso la corte di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale il nome e il grado degli ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria e specifici settori o articolazioni di questi.

3. Salvo quanto disposto dall’articolo 14, ogni variazione dell’elenco degli ufficiali indicati nel comma 2 deve essere comunicata senza ritardo.

Art. 13. Servizi operanti in ambito più vasto del circondario

1. Quando i servizi di polizia giudiziaria sono costituiti per attività da svolgere in ambito territoriale più vasto del circondario, l’ufficiale preposto è responsabile verso il procuratore generale del distretto dove ha sede il servizio.

Art. 14. Allontanamento dei dirigenti dei servizi

1. Per allontanare anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad altri uffici i dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria o di specifici settori o articolazioni di questi, le amministrazioni dalle quali essi dipendono devono ottenere il consenso del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

2. Il diniego deve essere motivato. Qualora l’allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in carriera, il consenso non può essere negato.

Art. 15. Promozioni

1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione.

2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l’ufficiale o l’agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.

Art. 16. Sanzioni disciplinari

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all’autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l’esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall’impiego per un tempo non eccedente sei mesi.

2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell’articolo 56 comma 1 lettera b) del codice può essere altresì disposto l’esonero dal servizio presso le sezioni.

3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti.

Art. 17. Procedimento disciplinare

1. L’azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto l’ufficiale o l’agente presta servizio. Dell’inizio dell’azione disciplinare è data comunicazione all’amministrazione dalla quale dipende l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria.

2. L’addebito è contestato all’incolpato per iscritto. La contestazione indica succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l’incolpato è chiamato a rispondere. Essa è notificata all’incolpato e contiene l’avviso che, fino a cinque giorni prima dell’udienza, egli può presentare memorie, produrre documenti e richiedere l’audizione di testimoni.

3. Competente a giudicare è una commissione composta:

a) da un presidente di sezione della corte di appello che la presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario;

b) da un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell’appartenenza dell’incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza. Se l’incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell’incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano.

4. Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 127 del codice. L’accusa è esercitata dal procuratore generale che ha promosso l’azione disciplinare o da un suo sostituto. L’incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall’articolo 97 del codice.

5. Il procuratore generale presso la corte di appello comunica i provvedimenti all’amministrazione di appartenenza dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei cui confronti è stata promossa l’azione disciplinare.

Art. 18. Ricorso

1. Contro la decisione emessa a norma dell’articolo 17 l’incolpato e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso a una commissione che ha sede presso il ministero di grazia e giustizia ed è composta:

a) da un magistrato della corte di cassazione che la presiede e da un magistrato che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro anni dal Consiglio superiore della magistratura;

b) da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a seconda dell’appartenenza dell’incolpato, fra i tre nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo della polizia e dai comandanti generali dei carabinieri e della guardia di finanza. Se l’incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell’incolpato e nominato ogni quattro anni dagli organi che la rappresentano.

2. L’accusa è esercitata da un magistrato della procura generale presso la corte di cassazione.

3. L’incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall’articolo 97 del codice.

4. La decisione è immediatamente trasmessa per l’esecuzione all’amministrazione cui appartiene l’ufficiale o l’agente.

5. Contro la decisione l’incolpato e il procuratore generale presso la corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione. Si osservano le disposizioni dell’articolo 611 del codice, in quanto applicabili (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre-4 dicembre 1998, n. 394 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 19. Sospensione cautelare

1. Le commissioni previste dagli articoli 17 e 18 possono disporre la sospensione cautelare dell’ufficiale o dell’agente dalle funzioni di polizia giudiziaria.

Art. 20. Disposizione transitoria

1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante presso gli uffici giudiziari è mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per la prima volta le sezioni di polizia giudiziaria.

2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto previsto dall’articolo 6 comma 3 è emesso non oltre un mese prima della data di entrata in vigore del codice.

3. Il personale è assegnato alle sezioni a norma degli articoli 7 e 8; tuttavia, al ripianamento si provvede entro trenta giorni dal decreto indicato nel comma 2 e all’assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni successivi.

Capo IV
Disposizioni relative alle parti private e ai difensori

Art. 21. Notizie da chiedere all’imputato nel primo atto cui egli è presente

1. Quando procede a norma dell’articolo 66 del codice, il giudice o il pubblico ministero invita l’imputato o la persona sottoposta alle indagini a dichiarare se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Lo invita inoltre a dichiarare se è sottoposto ad altri processi penali, se ha riportato condanne nello Stato o all’estero e, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità e se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche.

Art. 22. Comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare

1. Quando una persona in stato di arresto o detenzione domiciliare deve comparire per ragioni di giustizia davanti all’autorità giudiziaria, il giudice competente a norma dell’articolo 279 del codice ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l’accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l’allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e dà comunicazione del provvedimento all’ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente. Il giudice per le indagini preliminari provvede sentito il pubblico ministero.

2. L’autorizzazione prevista dal comma 1 può essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta da altra autorità giudiziaria davanti alla quale la persona deve comparire.

Art. 23. Assenza delle parti private diverse dall’imputato

1. L’assenza delle parti private diverse dall’imputato regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, né la nuova fissazione dell’udienza preliminare a norma degli articoli 420-bis e 420-ter del codice.

2. Fermo quanto previsto dall’articolo 82 comma 2 del codice, nel caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall’imputato, la sentenza è notificata alle stesse per estratto unitamente all’avviso di deposito della sentenza.

Art. 24. Nomina di più difensori

1. La nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli articoli 96, 100 e 101 del codice.

Art. 25. Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia

1. Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e per tutti i dipendenti dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia.

Art. 26. Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall’italiano

1. Anche nei casi di uso di lingua diversa dall’italiano nel procedimento, l’imputato e le altre parti private hanno il diritto di nominare il difensore senza alcun limite derivante dall’appartenenza etnica o linguistica dello stesso.

2. Nei casi previsti dall’articolo 109 comma 2 del codice, quando ciò serve ad assicurare l’effettività della difesa, l’autorità giudiziaria, nell’individuare il difensore d’ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell’articolo 97 comma 4 del codice, tiene conto dell’appartenenza etnica o linguistica dell’imputato.

Art. 27. Documentazione della qualità di difensore

1. Quando è richiesto, il difensore documenta la sua qualità esibendo:

a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all’autorità procedente;

b) la copia della nomina recante l’attestazione dell’avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore;

c) la copia della nomina, certificata conforme all’originale da parte del difensore, e l’originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata;

d) la copia del verbale o dell’avviso indicati nell’articolo 30, nel caso di nomina di ufficio.

Art. 28. Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio

1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all’imputato con l’avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.

Art. 29. Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio

1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l’elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d’ufficio.(1)

1-bis. L’inserimento nell’elenco di cui al comma 1 è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell’ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall’Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;
b) iscrizione all’albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;
c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.(11)

1-ter. La domanda di inserimento nell’elenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell’ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. (11)

1-quater. Ai fini della permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio sono condizioni necessarie:
a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’ammonimento;
b) l’esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio. (11)

1-quinquies. Il professionista iscritto nell’elenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dell’ordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista è cancellato d’ufficio dall’elenco nazionale. (11)

1-sexies. I professionisti iscritti all’elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni. (11)

2. E’ istituito presso l’ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d’appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d’ufficio a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche (3).

3. L’ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d’ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d’appello (4).

4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:

a) che l’indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 1;

b) che sia evitata l’attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l’effettività della difesa;

c) l’istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti o arrestati all’estero in esecuzione di mandato di arresto europeo nell’ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione (12), che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d’ufficio corrispondente alle esigenze (5).

5. L’autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all’ufficio di cui al comma 2 (6).

6. Il presidente del consiglio dell’ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l’individuazione e la designazione del difensore d’ufficio (7).

7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l’obbligo della reperibilità (8).

[8. Quando il difensore di ufficio è designato fuori dell’ambito o dell’ordine della tabella, l’autorità giudiziaria ne indica le ragioni nell’atto di designazione, informandone il presidente del tribunale e il presidente del consiglio dell’ordine forense.]  (9).

[8. Il presidente del tribunale e il presidente del consiglio dell’ordine forense vigilano sul rispetto della tabella e dei criteri per l’individuazione e la designazione dei difensori di ufficio.

9. I difensori inseriti nella tabella hanno l’obbligo della reperibilità.] (9) (10).

(1) Comma modificato dall’art. 6, L. 6 marzo 2001, n. 60 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6.

(2) Comma aggiunto dall’art. 7, L. 6 marzo 2001, n. 60.

(3) Il comma che recitava: “L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario del consiglio dell’ordine forense, è consegnato in copia al presidente del tribunale, il quale ne cura la trasmissione agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario” è stato così sostituito dall’art. 8, L. 6 marzo 2001, n. 60.

(4) Il comma che recitava: “Il consiglio dell’ordine forense, d’intesa con il presidente del tribunale, forma almeno ogni tre mesi una tabella di turni giornalieri o settimanali, se del caso differenziata per i diversi uffici giudiziari, nella quale sono distribuiti e si avvicendano gli iscritti nell’elenco indicato nel comma 1, in modo che ogni giorno sia assicurata la reperibilità di un numero di difensori corrispondente alle esigenze.” è stato così sostituito dall’art. 9, L. 6 marzo 2001, n. 60.

(5) Il comma che recitava: “Nella tabella sono fissati i criteri di individuazione del difensore di ufficio.” è stato così sostituito dall’art. 10, L. 6 marzo 2001, n. 60.

(6) Il comma che recitava: “La tabella, sottoscritta dal presidente del consiglio dell’ordine forense e dal presidente del tribunale, è trasmessa a cura di quest’ultimo agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario.” è stato così sostituito dall’art. 11, L. 6 marzo 2001, n. 60.

(7) Il comma che recitava: “L’autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore di ufficio nell’ambito e secondo l’ordine della tabella indicata nel comma 3. Nel caso di mancanza o inidoneità della tabella, provvede l’autorità giudiziaria, nell’ambito dell’elenco indicato nel comma 1 e, se anche questo manca o è inidoneo, in base agli albi professionali ovvero designando il presidente o un membro del consiglio dell’ordine forense.” è stato così sostituito dall’art. 12, L. 6 marzo 2001, n. 60.

(8) Comma sostituito dall’art. 13, L. 6 marzo 2001, n. 60.

(9) Commi abrogati dall’art. 14, L. 6 marzo 2001, n. 60.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171, ha dichiarato, tra l’altro, inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 2, 24, 101 e 40 Cost.

(11) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6.

(12) Parole aggiunte dal Decreto Legislativo 15 settembre 2016, n. 184.

Art. 30. Comunicazione al difensore di ufficio

1. Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell’articolo 97 comma 3 del codice (1).

2. Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall’articolo 97 comma 4 del codice.

3. Nel caso previsto dall’articolo 97 comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell’impossibilità di adempiere l’incarico e non ha nominato un sostituto deve avvisare immediatamente l’autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché si provveda alla sostituzione (2).

(1) Il comma che recitava: “Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell’articolo 97 commi 2 e 3 del codice.” è stato così modificato dall’art. 15, L. 6 marzo 2001, n. 60.
(2) Il comma che recitava: “Nel caso previsto dall’articolo 97 comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell’impossibilità di adempiere l’incarico deve avvertire immediatamente l’autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché si provveda a sostituirlo.” è stato così modificato dall’art. 16, L. 6 marzo 2001, n. 60.

Art. 31. Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio

1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l’attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.

Art. 32. Recupero dei crediti professionali (1)

1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.

[2. Al difensore d’ufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al comma 1, salvo che la persona assistita dal difensore d’ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.] (2)

(1) Articolo sostituito dall’art. 17, L. 6 marzo 2001, n. 60.

(2) Commi abrogati dall’art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall’art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 32-bis. Retribuzione del difensore d’ufficio di persona irreperibile (1)

[1. Il difensore d’ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato e del condannato irreperibile è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a carico di chi si è reso successivamente reperibile] (1)

(1) Articolo inserito dall’art. 18, L. 6 marzo 2001, n. 60, poi abrogato dall’art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall’art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 33. Domicilio della persona offesa

1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest’ultimo.

Art. 34.  Designazione del sostituto del difensore

1. Il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell’articolo 96 comma 2 del codice.

Art. 35. Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l’imputato

1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 103 comma 6 del codice, la busta della corrispondenza tra l’imputato e il suo difensore deve riportare:

a) il nome e il cognome dell’imputato;

b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;

c) la dicitura «corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente e l’indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.

2. Quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell’ordine forense di appartenenza o da un suo delegato.

3. Se l’imputato è detenuto, l’autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l’inoltro della corrispondenza.

4. Alla corrispondenza tra l’imputato detenuto e il suo difensore, recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni dell’articolo 18 commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e degli articoli 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

5. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 103 comma 5 del codice, quando sono autorizzati colloqui telefonici tra l’imputato detenuto e il suo difensore, come risultante dall’indicazione del relativo procedimento, non si applica la disposizione dell’articolo 37 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Art. 36. Accesso del difensore al luogo di custodia

1. Per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita.

2. A tale fine la qualità di difensore, che non risulti in qualsiasi modo all’autorità che esercita la custodia, è documentata a norma dell’articolo 27 o con altro mezzo equipollente.

3. Quando è disposta la dilazione prevista dall’articolo 104 commi 3 e 4 del codice, copia del relativo decreto è consegnata a chi esercita la custodia ed è da questi esibita all’arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.

Art. 37. Procura speciale rilasciata in via preventiva

1. La procura speciale prevista dall’articolo 122 del codice può essere rilasciata anche preventivamente, per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce.

Art. 38. Facoltà dei difensori per l’esercizio del diritto alla prova (3)

[1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall’articolo 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni.

2. L’attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati.

2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.

2-ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione.] (1)

(1) Articolo abrogato dall’art. 23, L. 7 dicembre 2000, n. 397.


(Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale >)