Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati

Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati

Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,  Delibera 13/12/2007  (G.U. 04/01/2008)

Sottoposto alla Commissione di Garanzia per la valutazione di idoneità dall’Organismo unitario dell’avvocatura (O.U.A.), dall’Associazione nazionale giovani avvocati (AIGA), dall’Associazione nazionale forense (A.N.F.), dall’Unione nazionale camere civili (U.N.C.C.) e dall’Unione camere penali italiane (U.C.P.I.)


Art. 1.
Ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione disciplina le modalità dell’astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati.

Art. 2.
Proclamazione e durata delle astensioni

1. La proclamazione dell’astensione, con l’indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno dieci giorni prima della data dell’astensione al presidente della Corte d’appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati, nonchè anche quando l’astensione riguardi un singolo distretto o circondario, al Ministro della giustizia, o ad altro Ministro interessato, alla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e al Consiglio nazionale forense. L’organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, in modo da rendere nota l’iniziativa il più tempestivamente possibile. Tra la proclamazione e l’effettuazione dell’astensione non può intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.

2. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l’astensione medesima, salva la richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi.

3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l’astensione è proclamata ai sensi dell’art. 2, comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione. L’astensione non può superare otto giorni consecutivi con l’esclusione dal computo della domenica e degli altri giorni festivi. Con riferimento a ciascun mese solare non può comunque essere superata la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale di un’astensione e l’inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell’astensione senza preavviso. Nel caso di più astensioni proclamate in difformità dalla presente norma, la Commissione di garanzia provvederà in via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto.

Art. 3.
Effetti dell’astensione

1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorchè non obbligatoria, affinchè sia considerata in adesione all’astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:

a) dichiarata – personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato – all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare;

b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltrechè agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.

2. Nel rispetto delle modalità sopra indicate l’astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all’astensione stessa. La presente disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorchè non costituita parte civile.

3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un legale che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all’udienza o all’atto di indagine preliminare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.

4. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento, sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.

Art. 4.
Prestazioni indispensabili in materia penale

1. L’astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

a) all’assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all’incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all’art. 467 del codice di procedura penale, nonchè ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni;

b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l’astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d’ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l’obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

Art. 5.
Prestazioni indispensabili in materia civile

1. L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:

a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell’art. 19, decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all’affidamento o mantenimento di minori;

b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall’art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;

c) a controversie per le quali è stata dichiarata l’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;

e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell’esecuzione, alla sospensione o revoca dell’esecutorietà di provvedimenti giudiziali;

f) alla materia elettorale.

Art. 6.
Prestazioni indispensabili nelle altre materie

1. L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:

a) nei procedimenti cautelari e urgenti;

b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.

Art. 7.
Controllo deontologico

1. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l’attuazione dell’astensione, oltre a quanto previsto dagli articoli 2-bis e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, così come riformulati dalla legge n. 83/2000, resta ferma anche l’eventuale valutazione dei consigli dell’ordine in sede di esercizio dell’azione disciplinare. Gli stessi ordini professionali vigilano sul rispetto individuale delle regole e modalità di astensione.

Gli organismi forensi si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessità di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.