Disposizioni sulla legge in generale (“Preleggi”)

Disposizioni sulla legge in generale

“Preleggi”

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 in materia di “Approvazione del testo del Codice civile”, in vigore dal 21 aprile 1942

CAPO I
Delle fonti del diritto

Art. 1. Indicazione delle fonti.

Sono fonti del diritto:
1 le leggi;
2 i regolamenti;
3 le norme corporative
4 gli usi.

Art. 2. Leggi.

La formazione delle leggi e l’emanazione degli atti del Governo
aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere
costituzionale.

Art. 3. Regolamenti.

Il potere regolamentare del Governo e’ disciplinato da leggi di
carattere costituzionale.

Il potere regolamentare di altre autorita’ e’ esercitato nei limiti
delle rispettive competenze, in conformita’ delle leggi particolari.

Art. 4. Limiti della disciplina regolamentare.

I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle
disposizioni delle leggi.

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell’art. 3 non
possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo.

Art. 5. Norme corporative.

Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi
economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze
della magistratura del lavoro nelle controversie collettive.

Art. 6. Formazione ed efficacia delle norme corporative.

La formazione e l’efficacia delle norme corporative sono
disciplinate nel codice civile e in leggi particolari.

Art. 7. Limiti della disciplina corporativa.

Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni
imperative delle leggi e dei regolamenti.

Art. 8. Usi.

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno
efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati
dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente
disposto.

Art. 9. Raccolte di usi.

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli
organi a cio’ autorizzati si presumono esistenti fino a prova
contraria.

CAPO II
Dell’applicazione della legge in generale

Art. 10. Inizio dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto
giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia
altrimenti disposto.

Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a
quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti
disposto.

Art. 11. Efficacia della legge nel tempo.

Le legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto
retroattivo.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro
efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purche’ non preceda
quella della stipulazione.

Art. 12. Interpretazione della legge.

Nell’applicare la legge non si puo’ ad essa attribuire altro senso
che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo
la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non puo’ essere decisa con una precisa
disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi
simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide
secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 13. Esclusione dell’applicazione analogica delle norme corporative.

Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a
materie analoghe a quelli da esse contemplati.

Art. 14. Applicazione delle leggi penali ed eccezionali.

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad
altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse
considerati.

Art. 15. Abrogazione delle leggi.

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per
dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilita’ tra le
nuove disposizioni e le precedenti o perche’ la nuova legge regola
l’intera materia gia’ regolata dalla legge anteriore.

Art. 16. Trattamento dello straniero.

Lo straniero e’ ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al
cittadino a condizione di reciprocita’ e salve le disposizioni
contenute in leggi speciali.

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.

Art. 17.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Art. 18.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Art. 19.

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La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n.
254 in G.U. 1a s.s. 12/7/2006, n. 28 ha dichiarato
“l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 19, comma primo, delle
disposizioni preliminari al codice civile”.

Art. 20.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Art. 21.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Art. 22.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Art. 23.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Art. 24.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Art. 25.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Art. 26.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Art. 27.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Art. 28.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Art. 29.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Art. 30.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Art. 31.

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