Libro Quinto. Titolo I – Disposizioni generali (artt. 326-329)

Libro Quinto
Indagini preliminari e dienza preliminare

(< Indice Sommario Codice di procedura penale)


Titolo I
Disposizioni generali

(< Libro Quarto. Titolo II – Misure cautelari reali)


Art. 326 Finalità delle indagini preliminari.

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Art. 327 Direzione delle indagini preliminari.

1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 327-bis. Attività investigativa del difensore.

1. Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.

2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.

3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.

Art. 328 Giudice per le indagini preliminari.

1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.

1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51 commi 3-bis e 3-quater (1), le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. (2)

[1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.](3)

1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

(1) Le parole: “commi 3-bis e 3-quater” sono state aggiunte dall’art. 2, comma 1, lett. 0b), n. 1), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125

(2) Comma aggiunto dall’art. 12 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni, nella L. 20 gennaio 1992, n. 8

(3) Comma prima aggiunto dall’art. 10-bis del , convertito con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438 e poi abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. 0b), n. 2) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125

(4) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. 0b), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125

Art. 329 Obbligo del segreto.

1. Gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. (1)

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

(1) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, a decorrere dal 26 gennaio 2018.


(Libro Quinto. Titolo II – Notizia di reato >)